Società non abilitata all'effettuazione di prestazioni terapeutiche di riabilitazione fisica anche presso il domicilio degli utenti inabilitati a raggiungere la sede della società.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-11-2017) 29-11-2017, n. 53820
Fatto - Diritto P.Q.M.
SEQUESTRO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
TRUFFA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere -
Dott. PARDO Ignazio - Rel. Consigliere -
Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.C., nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest'ultima;
avverso la sentenza del 06/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di TRAPANI ;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pardo Ignazio;
sentite le conclusioni del PG Dott.ssa Di Nardo Marilia che conclude per l'inammissibilità;
udito il difensore avv.to Vito Signorelli che chiede l'accoglimento del ricorso e deposita memoria difensiva con il consenso della Corte.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1 Con ordinanza del 06/06/2017 il Tribunale di Trapani confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini del Tribunale di Trapani in data 11/05/2017 in forza del quale era stato disposto il sequestro preventivo diretto del profitto nei confronti della Ginnic C.V. s.r.l. ed in via sussidiaria il sequestro per equivalente sino a concorrenza di Euro 440.014,68 nei confronti di C.G. e R.C. indagati per il reato di truffa aggravata in danno della Regione Siciliana commesso nelle rispettive qualità di direttore sanitario ed amministratore unico della suindicata società.
2.1 Avverso la suddetta ordinanza l'indagata R.C., a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti del contestato reato di truffa aggravata.
Lamenta, in particolare, che il tribunale non aveva considerato che in relazione alla tipologia di convenzione con la A.S.P. di (OMISSIS) la ricorrente aveva sempre ritenuto che la società era abilitata all'effettuazione di prestazioni terapeutiche di riabilitazione fisica anche presso il domicilio degli utenti inabilitati a raggiungere la sede della società.
Deduce, ancora, che il tribunale del riesame non aveva considerato che nessun pregiudizio era stato arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale dal momento che le prestazioni erano state eseguite come se compiute all' interno della struttura e, quindi, senza costo aggiuntivo e nel rispetto del "Budget".
Con memoria successivamente depositata la ricorrente insiste nel dedurre l'insussistenza degli elementi costitutivi il delitto di cui all'art. 640 c.p., nella condotta dell'imputata.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2.2 Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325 c.p.p., comma 1, solo per "violazione di legge".
Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
2.3 Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 25827901).
2.4 Ciò premesso va osservato che il Tribunale di Trapani ha correttamente motivato in ordine alla astratta configurabilità a carico della ricorrente del reato contestato, avendo individuato elementi idonei a far presumere il compimento di artifici e raggiri fonte di pregiudizio, dal momento che la società Vanico indistintamente ha richiesto il pagamento per tutte le prestazioni fisiokinesiterapiche eseguite anche a domicilio e, quindi, estranee alla convenzione indifferentemente ricomprendendole nel "conto prestazioni specialistiche ambulatoriali", chiarendo, altresì, le ragioni per le quali dovevano configurarsi sia la condotta decettiva che l' ingiusto profitto (vedi ordinanza ff. 13-15). In particolare alle pagine 11-13 della motivazione il tribunale si soffermava sulla sussistenza degli artici e raggiri sotto il profilo della falsa rappresentazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, sottolineando l'avvenuta assicurazione delle stesse, quanto meno in parte, in regime domiciliare non autorizzato.
Non potendosi parlare, quindi, di una motivazione del tutto carente ovvero contraria a principi di diritto in quanto meramente apparente allo stato degli atti la decisione impugnata non si presta ad alcuna censura.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2017
06-01-2018 18:01
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