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Sentenza

Si da alla fuga una volta accompagnato presso la Volante dei Carabinieri per la formale identificazione e reagisce con forza spintonando il militare che lo aveva bloccato, per riprendere la fuga, prima di essere definitivamente fermato dall'intervento congiunto di due Carabinieri.
Si da alla fuga una volta accompagnato presso la Volante dei Carabinieri per la formale identificazione e reagisce con forza spintonando il militare che lo aveva bloccato, per riprendere la fuga, prima di essere definitivamente fermato dall'intervento congiunto di due Carabinieri.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-03-2018) 16-04-2018, n. 16847
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE di APPELLO di VENEZIA;

udita, in pubblica udienza del 20/03/2018, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA TRONCI;

sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CANEVELLI PAOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore, avv. SIMONA CARLONI, d'ufficio, del Foro di Roma, che si è riportata ai motivi del ricorso.
Svolgimento del processo

1. M.A., con atto a propria firma del 03.04.2017, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione (con la diminuente del rito abbreviato) in relazione al reato previsto e punito dall'art. 337 c.p., posto in essere in danno del militare dell'Arma indicato nel capo d'accusa, che stava procedendo alla sua identificazione.

2. Due i motivi di doglianza cui il ricorrente affida la propria richiesta di annullamento dell'anzidetta sentenza.

2.1 Il primo di essi, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), denuncia la "errata applicazione della legge penale... ovvero mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", con riferimento alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.: si assume in proposito che "la condotta non particolarmente violenta tenuta dall'imputato e in questo termini descritta già dal giudice patavino e fatta propria dalla Corte veneziana, deponendo in favore di una sanzione nei minimi edittali, non può che essere valutata ai fini della perseguibilità penale nel presente procedimento", avuto riguardo ai principi ispiratori che hanno condotto il legislatore all'introduzione nell'ordinamento dell'istituto qui invocato.

2.2 Il secondo profilo di censura - sempre per violazione di legge, ovvero vizio di motivazione - ancorchè formalmente concernente la "mancata concessione delle attenuanti generiche... in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva", investe in realtà, alla luce delle argomentazioni illustrate a supporto, la mancata disapplicazione della recidiva, per via della omessa verifica, ad opera dei giudici di merito, della reale significatività del fatto per cui è processo in termini di reale pericolosità sociale del soggetto agente: ciò che avrebbe consentito alle già riconosciute attenuanti generiche di espandersi nella loro pienezza, così da pervenire all'irrogazione di "una pena decisamente più mite in ossequio dei fatti occorsi".
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto non sfugge ad una doverosa e preliminare valutazione d'inammissibilità.

2. Manifestamente infondato e, insieme, generico è il primo profilo di censura.

La Corte distrettuale, al pari del primo giudice, ha rimarcato che la condotta delittuosa contestata all'imputato - consistita nel darsi alla fuga una volta accompagnato presso la Volante dei Carabinieri per la formale identificazione, reagire con forza, spintonando il militare che lo aveva bloccato, e riprendere la fuga, prima di essere definitivamente fermato dall'intervento congiunto di due Carabinieri - non appare in alcun modo riconducibile ai parametri della speciale tenuità del fatto, a maggior ragione se - come in particolare segnalato dal giudice di primo grado - correttamente inquadrata nel contesto suo proprio, contraddistinto dalla richiesta d'intervento dei militari effettuata dalla ex moglie dell'imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di soggiorno nel comune che è sede dell'abitazione della donna, la quale aveva rappresentato che il M. si era presentato presso il suo domicilio e l'aveva offesa e minacciata, sfondando con un calcio la porta della camera da letto.

D'altro canto, è lo stesso ricorso - che con l'illustrato ragionamento giustificativo non si confronta affatto, in spregio al requisito della necessaria specificità dell'impugnazione - a dare atto, in adesione all'elaborazione di autorevole dottrina sul punto, che la speciale tenuità dell'illecito commesso ricorre "quando l'aggressione al bene protetto si collochi al di sotto della soglia ideale rappresentata da un qualunque comportamento criminoso adeguatamente punibile con il minimo assoluto di pena", sì che "apparirebbe sproporzionato al fatto un qualunque, pur minimo, intervento repressivo penale, e non quando ad apparire sproporzionato sia l'intervento repressivo minimo previsto per quello specifico reato". Il che non è all'evidenza nel caso di specie, alla luce delle precedenti argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, e vale altresì ad escludere la sussistenza di incongruenze di sorta nell'avvenuta irrogazione della pena, calibrata a partire dal minimo edittale.

3. A non diversa conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla seconda ed ultima censura.

Invero, la descrizione del complessivo episodio criminoso, nei termini già esposti, con l'esplicita sottolineatura della Corte lagunare della "reiterazione e pervicacia nell'agire" di cui esso è espressione, nonchè il riferimento ai numerosi precedenti penali, del pari compiuto dalla sentenza impugnata, è sintomatico dell'avvenuta verifica dei requisiti di legge che presiedono alla concreta applicazione della recidiva, anche in questo caso censurata dall'imputato ricorrente solo sulla scorta del richiamo a condivisibili principi astratti, del tutto svincolati dal necessario riferimento alla specificità del caso in esame.

4. All'anticipata declaratoria seguono le statuizioni di legge previste dall'art. 616 c.p.p., nella misura di giustizia di seguito indicata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018
Avv. Antonino Sugamele

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