Sciacca. Il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell' incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
B.C.nato il ...... a ......
V.A. nato il ....... a ......
avverso la sentenza del 17/11/2016 del TRIBUNALE di SCIACCA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per
Il P.G. PICARDI ANTONIETTA conclude per il rigetto.
Udito il difensore
L'avvocato Dimino Calogero oltre a chiedere che venga sollevata l'eccezione di
carenza di legittimazione processuale del responsabile civile V. in assenza di
rituale procOura, condividendo il parere del PG, chiede che venga cassato il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 17.11.2016, su impugnazione
della parte civile, dell'imputato BC e del responsabile civile
V A confermava in punto di responsabilità penale la decisione
del Giudice di Pace di Sciacca, che aveva condannato B.C. alla
pena di C 8.000 di multa per il reato di lesioni colpose ai danni di PUCCIO
Francesco.
2. Il giudice territoriale, nell'esaminare la manovra di svolta a sinistra
operata dal B.ravvisava profili di colpa in capo al conducente, per
avere omesso di sincerarsi se da retro provenissero mezzi che potessero
intersecarsi con la propria direttiva di marcia, come di fatto si era verificato
rispetto al motociclo condotto dal P. il quale, percorrendo la
semicarreggiata nella stessa direzione di marcia, si era visto ostruire il
passaggio dalla operazione di svolta del conducente che lo procedeva nella
marcia.
3. Assumeva inoltre che se da un lato la colpa del B.non era esclusa
dalla concorrente violazione da parte del P. alla disciplina codicistica, in
ragione della eccessiva velocità tenuta, dall'altra escludeva che ricorresse
una prova certa al giudizio che, al momento dei fatti, sussistesse sulla
sennicarreggiata percorsa dai due mezzi una segnaletica verticale indicante
un limite di velocità particolarmente rigoroso (20 Km/h) e assumeva che il
conducente che si approssimava alla svolta doveva prospettarsi anche
l'altrui inosservanza di regole di condotta nella circolazione stradale, nei
limiti di una prevedibilità da valutarsi in concreto.
4 Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la
difesa dell'imputato e quella del responsabile civile le quali articolavano
due motivi di ricorso dall'identico contenuto.
4.1 Con un primo motivo si deduceva violazione di legge in relazione alla
applicazione degli art.141, 142, 148 e 154 Codice della Strada, dolendosi di
come il giudice di appello si fosse limitato a riportare gli obblighi gravanti
sul conducente che si approssima ad una operazione di svolta a sinistra,
omettendo di considerare che il motociclo che proveniva da tergo
procedeva a velocità di gran lunga superiore ai limiti previsti per quella
strada, si era avventurato in sorpassi di altri autoveicoli che procedevano
nella stessa direzione e che era pervenuto alla collisione con il veicolo del
P. quando questi aveva pressoché ultimato la operazione di
immissione in ingresso posto sulla sinistra rispetto alla direttrice di marcia,
dopo avere eseguito imponente manovra frenante.
4.2 Assumevano pertanto le parti ricorrenti che al momento della
intrapresa della manovra di svolta a sinistra la presenza sulla sede stradale
risultava del tutto imprevedibile, per ragioni di velocità, provenienza (da
operazioni di sorpasso), e sorpasso (precluso in prossimità di dossi).
4.3 Con una seconda articolazione deduceva conradditorietà e manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ragione altresì di
travisamento della prova, per avere omesso di considerare che all'epoca
dei fatti, sulla base di una serie di emergenze provenienti da pubblica
autorità (Comune di Sciacca) e su cui avevano testimoniato alcuni testi, sul
tratto di strada percorso dal Bono sussisteva un limite di velocità di 20
km/h anche in ragione della presenza di dosso rallentatore che era stato
collocato a seguito di ordinanza 266/2010 con segnale di pericolo posto 13
metri prima del civico 1098. L'avere escluso un tale dato costituiva profilo
di travisamento che si era ripercosso sul contenuto della decisione. Di cui si
chiedeva l'annullamento.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va disatteso laddove il giudice distrettuale ha
adeguatamente valutato, ai fini del riconoscimento della responsabilità
dell'imputato, in maniera dinamica e congiunta l'approccio all'incrocio da
parte dei conducenti di entrambi i veicoli, evidenziando come a carico del
conducente dell'autovettura gravassero obblighi di ispezione, anche nella
parte retrostante, della sede stradale, nonché l'obbligo di assicurarsi di
potere procedere alla svolta senza recare intralcio alla circolazione e senza
interferire con il passaggio di altri conducenti che procedevano in entrambi
i sensi di marcia.
2. Deve invero evidenziarsi che la giurisprudenza ormai costante in
materia afferma che il principio dell'affidamento incolpevole trova un limite
quando vi sia la ragionevole prevedibilità ed evitabilità in concreto della
condotta del terzo o della vittima da parte del conducente sul quale grava
un obbligo di precedenza e di particolare circospezione (sez.IV, 9.1.2015
n.12260, Moccia, Rv. 263010; 15.11.2013 Saporito, Rv. 259277;
22.4.2016, Gennari, n. 27059).
3. Peraltro la disciplina di riferimento è molto chiara nell'onerare i
conducente che intende operare la svolta a sinistra a una serie di cautele
ed accorgimenti tesi proprio ad evitare la interferenza con altri utenti della
strada che provengano dall'opposta direzione di marcia ma anche dalla
stessa direttrice di percorrenza del conducente in procinto di svoltare a
sinistra.
3.1 In particolare l'art.154 III comma lett.b) richiede che, per svoltare a
sinistra anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
il conducente è tenuto ad accostarsi all'asse della carreggiata e, qualora si
tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della
intersezione e a sinistra di questa; il presupposto della svolta peraltro
consiste nell'assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza e direzione di essi (art.154 I comma lettera a) Cod.della
Strada.
4. Né d'altro canto poteva nel caso in specie sopperire il principio
dell'affidamento in presenza di una precedenza di fatto, la quale sussiste
soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da
consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la
collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia
costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti
richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.IV,
8.7.2009, Ianniello, 240900; 28.9.2009 Pradolin rv 244886).
5. Costituisce altresì principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza
del S.C. che il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza
nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie
ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare
affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati
dall'obbligo di rallentare in prossimità dell' incrocio, giacché l'eccessiva
velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può
rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente
occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso
conducente. Sez.IV, 8.7.2008, Ianniello 240899). Invero tale principio
costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole, e
impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione
l'eventuale altrui imprudenza, quando la stessa, come nel caso in specie,
rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, si intersechi con obblighi
di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra di svolta a
sinistra da intraprendere.
6. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso atteso che il
giudice territoriale, pur in presenza delle nuove emergenze istruttorie
prospettate dalle parti ricorrenti, ha riconosciuto la contraddittorietà delle
risultanze probatorie in punto di ricorrenza di limiti più stringenti di velocità
in presenza di dosso rallentatore, e ha comunque rappresentato, con
ragionamento del tutto adeguato dal punto di vista logico giuridico e
coerente con le risultanze processuali che la pure eccessiva velocità tenuta
dalla persona offesa che proveniva da tergo, non valeva ad elidere il nesso
di causalità rispetto alla condotta serbata dal BONO atteso che il
superamento del limite di velocità, nel conflitto tra manovra di sorpasso
rispetto a quella di svolta, rientra nello spettro della ragionevole
prevedibilità del conducente che si appropinqua alla manovra di svolta a
sinistra (da ultimo sez.IV, 22.4.2016, Gennari, n. 27059).
7. I ricorsi devono pertanto essere rigettati e i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione
delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili che si liquidano
come da dispositivo, sulla base dei compensi forfetari per fase di cui al DM
10.3.2015 n.55.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile,
liquidate in C 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12.12.2017
03-02-2018 16:18
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