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Sentenza

Risponde del reato di cui all'art. 674 c.p., getto di cose pericolose, la condotta di chi versa sostanze (vaporizzate allo stato gassoso) nella specie creolina nel cortile condominiale allo scopo di eliminare gli odori e ogni altro residuo organico riconducibile al gatto dei vicini provocando per effetto di tale utilizzo forte fastidio agli occhi ed alla gola degli stessi.
Risponde del reato di cui all'art. 674 c.p., getto di cose pericolose, la condotta di chi versa sostanze (vaporizzate allo stato gassoso) nella specie creolina nel cortile condominiale allo scopo di eliminare gli odori e ogni altro residuo organico riconducibile al gatto dei vicini provocando per effetto di tale utilizzo forte fastidio agli occhi ed alla gola degli stessi.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-11-2016) 21-11-2016, n. 49354

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. ALMA M. Maria - Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da;

B.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 10205/2010 della Corte d'appello di Roma, sezione 2 penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 3/4/2015, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 31/5/2010, riduceva la pena inflitta a B.A. ad anni 2 mesi 9 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di rapina aggravata (quattro episodi in continuazione).

2. La Corte territoriale respingeva le restanti censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, intervenendo solo sulla quantificazione della pena;

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

1) Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla non esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1.

Al riguardo si duole che per i reati sub c) e sub d) non è stato contestato il concorso di persone per cui non si sarebbe potuta applicare l'aggravante in questione e il fatto che i reati siano in continuazione non comporta che le aggravanti di alcuni dei reati contestati si comunichino anche agli altri.

2) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4.

In particolare, tale circostanza è stata esclusa per i danni morali provocati alla persone offese quando in realtà, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in questione, si sarebbe dovuto valutare solo il danno patrimoniale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2. In punto di diritto questa Corte ha statuito che in tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 47498 del 22/09/2015 Ud. (dep. 01/12/2015) Rv. 265242).

3. Nel caso di specie - inoltre - la Corte d'appello ha riconosciuto come prevalenti le già concesse attenuanti generiche per cui l'eventuale esclusione dell'aggravante non comporterebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente. Nè tale vantaggio potrebbe profilarsi nella fase esecutiva della pena, poichè "in tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia in quanto, considerata la inscindibilità dell'aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in rapporto ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle relative circostanze, delle quali si potrà tenere conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell'aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave" (ex plurimis Cass. 8674/2004 riv 227529).

Deve essere rilevato, inoltre, che le aggravanti sono state ritenute sub valenti e quindi, anche sotto questo profilo, non possono esplicare alcun effetto in sede di esecuzione della pena.

4. ugualmente inammissibile è il secondo motivo in punto di denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in quanto fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016
Avv. Antonino Sugamele

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