RIPARAZIONE PER ERRORE GIUDIZIARIO E INGIUSTA DETENZIONE
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2018) 17-04-2018, n. 17171
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. GIORDANO Emilia A. - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
H.W., n. a (OMISSIS);
avverso le ordinanze del 15/3/2018 e 19/3/2018 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tampieri Luca che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 19 marzo 2018, disponeva darsi esecuzione, con il consenso di H.W., al mandato di arresto Europeo del 2 gennaio 2018 della Pretura di Monaco per il reato di violenza sessuale, commesso il (OMISSIS). Con ordinanza adottata il 15 marzo 2018, il consigliere delegato dal Presidente ne aveva, altresì, convalidato l'arresto ai fini dell'esecuzione del medesimo mandato applicando all' H. la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Nell'ordinanza della Corte di appello, adottata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2018, si dà atto che H.W., cittadino libanese, era stato tratto in arresto presso l'aeroporto di (OMISSIS); che il predetto aveva espresso il consenso alla consegna, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 14, comma 4, e che, in relazione a fatto previsto come reato anche nell'ordinamento italiano (art. 609 bis c.p.) non sussistevano, a norma della L. n. 69 del 2005, motivi di rifiuto.
3. Il difensore di fiducia di H.W., con ricorso del 22 marzo 2018, ha impugnato l'ordinanza del 19 marzo 2018 e l'ordinanza di convalida dell'arresto, in relazione alla disposta applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
4. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., il ricorrente denuncia, con riguardo all'ordinanza del 19 marzo 2018:
4.1. violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 14, comma 4 e art. 24 comma 1, poichè la consegna veniva disposta all'esito di udienza svoltasi senza dare avviso alle parti interessate (persona chiesta in consegna e difensore) ma al solo Procuratore generale, con conseguente violazione del contraddittorio;
4.2. violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, artt. 13 e 14 e art. 143 c.p.p., per mancata traduzione dell'ordinanza in lingua conosciuta al consegnando alloglotta, e già assistito da interprete nel corso dell'udienza di convalida, senza che possieda efficacia sanante la intervenuta rinuncia all'impugnazione espressa dal ricorrente in sede di udienza di convalida, trattandosi di rinuncia ad impugnare un atto futuro ed incerto;
4.3. con riguardo alla disposta misura cautelare, la carenza di motivazione sul punto della inidoneità di misura diversa a garantire la finalità di prevenzione del pericolo di fuga in presenza di condizioni personali (il ricorrente è un imprenditore incensurato) ed economiche tali da potere scongiurare il pericolo di sottrarsi al giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca e tenuto conto che H.W. ha prestato consenso alla consegna ed ha rinunciato alla impugnazione del relativo provvedimento.
5. Il difensore del ricorrente, in data 4 aprile 2018, ha depositato istanza di anticipazione dell'udienza di questa Corte e contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione del mandato di arresto Europeo evidenziando che la consegna dell'arrestato, fissata al 9 aprile 2018, era stata prorogata dalla Corte di appello di Roma fino al 12 aprile 2018, a seguito di richiesta delle Autorità tedesche e che la celebrazione dell'udienza camerale dinanzi a questa Corte per il 12 aprile 2018 avrebbe potuto comportare la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse. Il Presidente di questa Sezione, con nota del 5 aprile 2018, comunicava al Ministero della Giustizia che la trattazione dei ricorsi proposti da H.W. era stata fissata per l'udienza del 12 aprile 2018.
6. Con ricorso del 4 aprile 2018, oggetto di separato procedimento, è stata, inoltre, proposta impugnazione avverso il provvedimento del Presidente della Corte di appello di Roma del 28 marzo 2018 che aveva disposto "la proroga" della esecuzione della consegna fino al 12 aprile 2018.
7. Il Ministero della Giustizia, con certificazione in data odierna, ha comunicato che H.W., già ammesso al regime degli arresti domiciliari, era stato consegnato alle autorità tedesche in data 9 aprile 2018.
8.1 ricorsi proposti avverso le ordinanze del 15 marzo 2018 e 19 marzo 2018 devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Secondo i principi affermati da questa Corte, ai quali il Collegio intende dare continuità, nell'ipotesi in cui la persona richiesta sia stata già consegnata allo Stato emittente per aver prestato il consenso a norma della L. n. 69 del 2005, art. 14, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto sia avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sia avverso il precedente provvedimento applicativo della misura custodiale (Sez. 6, n.39967 del 26/09/2012, Nartea, Rv. 253397; Sez. 6, n. 44056 del 21/10/2014, Riba, Rv. 260626).
Nè, con riguardo alla misura custodiale, è prospettabile la sussistenza di un interesse volto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione poichè, in forza dell'intervenuta ordinanza di esecuzione della consegna, non sussiste un interesse concreto e attuale alla verifica della sussistenza dei presupposti che hanno legittimato la privazione della libertà della persona richiesta in consegna e tenuto conto che, ai fini dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione sulla consegna ha ormai cristallizzato la sussistenza delle specifiche condizioni che legittimavano l'applicazione della misura custodiale (e, cioè, il consenso irrevocabile alla consegna e la mancanza di motivi di rifiuto), con la conseguenza che la custodia subita in vista della esecuzione della consegna non può considerarsi ingiusta e non può, pertanto, costituire titolo per un epilogo favorevole della procedura di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p.. Conclusione, quest'ultima, in linea con il principio affermato da questa Corte in materia di estradizione (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691).
10. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (cfr. Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2018
Classificazione Nuova Ricerca
02-05-2018 22:10
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