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Sentenza

Riforma del processo penale: il maxisconto per l'abbreviato si applica anche ai giudizi pendenti.
Riforma del processo penale: il maxisconto per l'abbreviato si applica anche ai giudizi pendenti.
La Cassazione ha precisato" sebbene l'articolo 442 del Codice di procedura penale si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell'imputato successiva al reato, da un lato la diminuzione o sostituzione della pena è senz'altro un aspetto sostanziale.SENTENZA


sul ricorso proposto da:
DPD nato il   a    
avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio relativo al punto n.4 della
sentenza impugnata, inammissibilità nel resto
Udito il difensore
E presente l'avvocato CURZI GIACOMO del foro di ANCONA in difesa di D.P.D.  che insiste per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa all'udienza del 3 aprile
2017 e depositata in data 8 maggio 2017, nel termine ex art. 544, terzo comma,
cod.proc.pen., ha confermato la sentenza di primo grado con cui D.D.P.
è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs.
n. 285 del 1992 perché in data 22 dicembre 2012 conduceva l'autoveicolo Fiat 600
tg. ...... in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti (accertamento tramite prelievo ematico: positività agli oppiacei di 268
mg/1), provocando un sinistro stradale.
Avverso tale sentenza in data 15 settembre 2017 ha proposto ricorso per
cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia denunciando, con i
primi due motivi, l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 187, commi 1 e
1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, la mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione anche sotto il profilo dell'oltre ogni ragionevole dubbio e
del travisamento della prova, l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità,
di inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, in particolare dell'art. 125, terzo
comma, cod.proc.pen. e 111 Cost. (in particolare si è dedotta la carenza della
motivazione fondata solo sull'accertamento tossicologico e non anche su altri
elementi obiettivi esterni, l'inidoneità della motivazione per relationem, effettuata
tramite mero rinvio alla decisione di primo grado ed all'annotazione della polizia
giudiziaria, priva di risposta alle specifiche censure di appello; l'insufficienza del test
cd. di screening in assenza di analisi di conferma, in considerazione peraltro del
contrasto del risultato delle analisi su sangue e urine); con l'ultimo motivo, la
retroattività dell'art. 442, terzo comma, cod.proc. pen. nella nuova formulazione
introdotta dalla I. n. 103 del 2017 e la necessità, conseguentemente, di una
maggiore riduzione della pena in conseguenza del rito prescelto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi motivi di ricorso non meritano accoglimento, atteso che la motivazione
della decisione di secondo grado, che, in caso di doppia conforme, è integrata da quella
di primo grado, risulta esaustiva, priva di contraddizioni intrinseche e/o estrinseche e non
manifestamente illogica (Sez. 6, n. 17 del 15/01/1971 ud., dep. 11/03/1971, r -V.
117088).
Deve, peraltro, sottolinearsi che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di
guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente
dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una
specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici
dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente
all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato
(Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017 ud., dep. 21/09/2017, rv. 270929), come avvenuto,
nel caso di specie, in cui dallo stesso ricorso si evince che l'accertamento dei giudici di
merito si è fondato 1) sugli accertamenti clinici e 2) sugli elementi sintomatici riscontrati
nell'imputato e descritti nel verbale di 'polizia giudiziaria (loquacità rallentata, gli occhi
lucidi ed il volto con epiderminde arrossata).
A ciò si aggiunga che in caso di cd. "doppia conforme", il vizio del travisamento
della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o
per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. peri, solo nel caso in
cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio
asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione
nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,
ud., dep. 20/02/2017, rv. 269217). Nel caso di specie, non ricorre tale situazione.
Dalla sentenza di appello emerge, inoltre, che nel giudizio di secondo grado il
ricorrente ha lamentato "la fallace valutazione del fatto e specificamente della dinamica
dell'incidente stradale nonché dell'esito degli accertamenti tossicologici", ritenuto
riconducibile all'assunzione del farmaco Co-Efferalgan, aspetti sui cui si sofferma il
giudice di secondo grado: non ha, dunque, posto alcune delle doglianze sollevate in
questa sede e su cui denuncia l'omessa risposta del giudice di secondo grado (quali
assenza del test di conferma, contrasto tra esame del sangue e delle urine). In proposito
va ricordato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle
quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non
devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 ud., dep. 04/04/2017, rv.
269632; v. anche Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 ud., dep. 07/03/2013, rv. 256631,
secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto
degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non
possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,
tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di
quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella
necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della
sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal
controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame).
Infine, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da
considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un
legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione
che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del
provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'ailto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da
motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento
in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente,
di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o
dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 ud., dep. 21/09/2000, rv. 216664).
2. Merita, invece, accoglimento l'ultimo motivo, atteso che, come precisato in
motivazione da Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 Cc., dep. 07/05/2014, rv., l'art. 442,
comma 2, cod. proc. pen., pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti
sostanziali, "disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo
il rito abbreviato", per cui "deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui
all'art. 7, § 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire
irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25, comma
secondo, Cost.), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione
meno severa".
In proposito va sottolineato che, sebbene l'art. 442 cod.proc.pen. si inserisca
nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale e preveda, in modo
peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta
dell'imputato successiva al reato, da un lato, la diminuzione o sostituzione della pena è
senz'altro un aspetto sostanziale, che ricade, dunque, nell'ambito applicativo dell'art. 25,
secondo comma, Cost., sicché ne consegue che i profili processuali sono intimamente ed
inscindibilmente connessi a quelli sostanziali (così in motivazione già Sez. U, n. 2977 del
06/03/1992 ud., deo. 17/03/1992, rv. 189399, secondo cui la sentenza della Corte
Costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442,
comma secondo, Cod. proc. pen. nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato
l'imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l'ergastolo, non può determinare
effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo che abbiano richiesto il
giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del detto art.
442, comma secondo, cod. proc. pen.: per questi imputati deve rimanere fermo il
trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento
speciale i cui atti di conseguenza non possono essere annullati). In definitiva, è ormai
acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio,
anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali
ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 cod.pen, pur restando
tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma secondo cod.
proc. pen., essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di
una specifica scelta processuale operata dall'imputato, va applicata per ultima, sulla pena
quantificata dal giudice, comprensiva anche dell'eventuale aumento per la ritenuta
continuazione (Sez. 6, n. 9622 del 10/09/1992 ud., dep. 02/10/1992, rv. 191857), e
che, comunque, la necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermata
dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è
applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali. Così, riguardo a tale
ultima questione, Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013 Cc., dep. 21/02/2014, rv. 259543, ha
ritenuto inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere, in sede
esecutiva, la riduzione di pena ex art. 442 cod.proc. pen. in favore del condannato a
pena detentiva diversa dall'ergastolo al quale era stato negato l'accesso al rito abbreviato
per mancato consenso del pubblico ministero, in epoca precedente alla sostituzione del
testo dell'art. 438 cod. proc. pen., per effetto della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in
quanto la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata
dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c. Italia), non
implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa
concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla
scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria (Sez. 1,
n. 48747 del 04/12/2012 Cc., dep. 17/12/2012, rv. 254524).
In conclusione, il motivo in esame va accolto, in quanto la riduzione di pena
conseguente alla scelta del rito abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio
concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante
siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo,
consistente nell'esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l'art. 442, secondo comma,
cod.proc.pen., come novellato dalla I. n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in
caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è
diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur
essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più
favorevole e si applica come stabilisce l'art. 2, quarto comma, cod.pen., anche alle
fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Si deve, dunque, procedere alla rideterminazione della pena in 9 mesi di arresto ed
euro 2250 di ammenda - rideterminazione che può avvenire automaticamente in base
alla statuizione del giudice di merito, non comportando il relativo calcolo alcun profilo di
discrezionalità, ma derivando direttamente dall'applicazione dei nuovi criteri legali
collegati alla scelta del rito in considerazione della quantificazione già effettuata dal
giudice di merito.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena,
che ridetermina in mesi 9 di arresto ed euro 2250,00 di ammenda; rigetta nel resto il
ricorso.
Roma, 15 dicembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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