Riabilitazione.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-11-2017) 07-12-2017, n. 55059
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOVIK Adet Toni - Presidente -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -
Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.O.R., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 12/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BONI MONICA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza resa il 12 ottobre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Ancona respingeva l'opposizione proposta da E.O.R. avverso la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva respinto la sua istanza di riabilitazione, ritenendo ostativa al suo accoglimento la constatazione del mancato adempimento alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale prospetta:
a) violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 179 cod. pen. in quanto il Tribunale, pur avendo riconosciuto la ricorrenza dei requisiti della buona condotta e di ammissibilità della domanda, quanto alla prima condanna ha riscontrato il difetto di concreti elementi per poter affermare che il condannato si fosse attivato per individuare le persone offese e proporre loro un risarcimento, anche simbolico, ovvero per effettuare una contribuzione spontanea a scopo benefico. Non ha però considerato quanto già rappresentato nell'istanza, ossia che il ricorrente si era trovato nell'impossibilità di adempiere per il fatto di essere stato all'epoca dei fatti uno studente straniero privo di reddito, tratto in arresto e, una volta scarcerato, rientrato nel proprio paese per prestarvi il servizio militare ed ora di essere invalido civile al 100% e totalmente inabile al lavoro e di dover contare per il sostentamento sui redditi percepiti dalla propria moglie.
b) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale di sorveglianza ha riscontrato la tardività della manifestazione di disponibilità da parte del ricorrente ad effettuare un'offerta simbolica a favore di una associazione o ente benefico, provvedendo ad individuare di sua iniziativa un termine per l'adempimento che non è prescritto per legge; inoltre, non ha indicato in quale modo il reato di sequestro di persona abbia fatto insorgere delle obbligazioni civili e se, a distanza di tanti anni dai fatti, siano ancora individuabili le persone offese da risarcire.
3. Con requisitoria scritta del 12 settembre 2012 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, Dr. Viola Alfredo Pompeo, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Va premesso che il ricorrente ha formulato istanza di riabilitazione in riferimento agli effetti della condanna riportata con la sentenza resa l'1/07/1981 dalla Corte di Appello di Roma, irrevocabile il 5/07/1982, che ne aveva ravvisato la responsabilità in ordine al reato di sequestro di persona, nonchè della sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. del Tribunale di Urbino in data 21/2/1997, irrevocabile il 3/4/1998, in riferimento ai reati di associazione per delinquere, falsità ed altro.
2. In tema di riabilitazione, istituto annoverato tra le cause estintive del reato con effetto di eliminazione delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonchè dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, condizione pretesa dalla norma di cui all'art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall'illecito penale (Cass. sez. 5, n. 6445 del 27/11/1998; sez. 3, m. 2942 del 10/11/1998, Romeo, rv. 212490).
2.1 Ciò posto, e sempre in punto di diritto, va ricordato che è onere dell'istante allegare la sussistenza delle condizioni pretese dall'ordinamento per l'ammissione alla riabilitazione e, in caso deduca l'impossibilità di provvedere all'adempimento delle obbligazioni civili, gli compete un vero e proprio onere della prova, impostogli dalla disposizione di cui all'art. 179 cod. pen., comma 4, secondo la quale "la riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle", dimostrazione che comunque può essere offerta con ogni mezzo idoneo ed utile. A tal proposito, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la dimostrazione da parte del condannato di non aver potuto assolvere le obbligazioni civili nascenti dal reato, idonea a prevalere sull'onere all'adempimento indicato dall'art. 179 cod. pen., u.c., n. 2, come presupposto necessario per la riabilitazione, deve offrire elementi oggettivi di valutazione, ad esempio concernenti gli introiti disponibili ed il carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con allegazioni generiche o con un'autocertificazione, priva di valore oggettivo, nella quale si faccia riferimento ad entrate limitate a quanto necessario al mantenimento della famiglia, tale da non consentire alcuna verifica (Cass. sez. 1, n. 6400 del 23.12.1996, Mastracchio, rv. 206350; sez. 1, n. 6704 del 2.12.2005, Pettenati, rv. 233406; sez 1, n. 31.01.2006, Tarasconi, rv. 234073; sez 1, n. 4089 del 7.01.2010, De Stasio, rv. 246052). Inoltre, l'impossibilità di adempimento non può essere intesa in senso limitativo come riferita a sole condizioni ostative di natura economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al soggetto condannato ed impedienti l'assolvimento delle obbligazioni civili (Sez. 1, n. 6704 del 2/12/2005, Pettenati, rv. 233406; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Fortuna, rv. 231589). E per quanto in ossequio ai principi generali, valevoli per gli incidenti di esecuzione, spetti all'autorità giudiziaria, a fronte dell'allegazione di circostanze specifiche da parte dell'interessato, condurre le opportune indagini per verificare le sue reali condizioni economiche e patrimoniali, è sempre sul richiedente che grava l'onere di fornire qualche elemento conoscitivo, indicativo del suo sforzo e della buona condotta tenuta.
2.2 Ebbene, la valutazione del caso in esame alla luce dei principi sopra esposti induce a ritenere che il provvedimento impugnato presenti una motivazione carente, perchè limitata alla constatazione del mancato adempimento alle obbligazioni civili; difetta però la considerazione critica delle ragioni dell'ammesso comportamento omissivo, che l'istante ha allegato con dovizia di riferimenti fattuali, comprensivi della sua storia personale passata ed attuale, delle sue compromesse condizioni di salute, della totale inabilità al lavoro ed alla percezione di redditi. Lo sforzo deduttivo del richiedente ha indicato specifici fatti impeditivi, che avrebbero dovuto essere presi in considerazione, quanto meno per escluderne la rilevanza e l'efficacia ostativa.
Il ricorso va dunque accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona che, nel condurre in piena libertà cognitiva il rinnovato esame dell'istanza, dovrà colmare le lacune motivazionali segnalate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017
21-01-2018 12:23
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