Realizza un manufatto in ferro e lamiere coibentate in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D.C.A.
avverso la sentenza in data 30.10.2015 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per
prescrizione e revoca dell'ordine di rinnessione in pristino
udito il difensore, avv. Giuseppe Caruso, che si è riportato ai motivi del
ricorso associandosi alle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 30.10.2015 la Corte di Appello di Napoli ha
confermato, per quanto qui interessa, la condanna di nove mesi di reclusione
inflitta dal Tribunale della stessa città ad A.D.C. in quanto
responsabile del reato di cui all'art. 181, comma 1-bis decreto legislativo
42/2004 per aver realizzato un manufatto in ferro e lamiere coibentate in area
sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p..
2.Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
processuale riferito agli artt. 161, 4 comma e 178 lett. c) cod. proc. pen., la
nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello,
tempestivamente eccepita in limine litis all'udienza fissata per la celebrazione del
processo, in quanto non eseguita presso il domicilio da costui indicato, sito in
Pozzuoli, via P. n...., dove peraltro aveva regolarmente ricevuto tutte le
notifiche precedenti. Per contro l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica del
suddetto decreto di citazione, nel redigere la relata, aveva attestato
l'impossibilità di eseguire la notifica essendo l'indirizzo insufficiente ad
individuare l'ubicazione del luogo, senz'altro aggiungere, e la Corte di Appello,
nel recepire acriticamente tale risultanza, aveva ritenuto rituale la notifica presso
il difensore ai sensi dell'art. 161, 4 comma cod. proc. pen.. Deduce che per
integrare l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto o dichiarato non
basta l'assenza o l'allontanamento temporaneo del destinatario dall'indirizzo
indicato, ma occorre il trasferimento altrove o comunque la sopravvenienza di
altra causa idonea a determinare la suddetta impossibilità, mentre l'insufficienza
della dichiarazione od elezione di domicilio è determinata da una carente
indicazione tale da precludere il raggiungimento cui l'atto era preordinato,
all'evidenza non sussistente nel caso di specie dove tutte le precedenti notifiche
allo stesso indirizzo erano andate a buon fine, senza che l'ufficiale giudiziario
avesse eseguito i necessari accertamenti o giustificato l'attestata impossibilità.
3.
Con il secondo motivo deduce sia il travisamento della prova in cui era
incorsa la Corte di Appello che aveva ritenuto il terreno su cui era stata
realizzata l'opera abusiva fosse di proprietà dell'imputato laddove era stata
invece fornita la prova documentale che l'area in questione era nella titolarità di
un terzo, ovverosia di tale M. L. E., sia l'illogicità della motivazione che
aveva costruito la responsabilità del prevenuto sull'inaccettabile automatismo
tra il proprietario del fondo ed il responsabile dell'abuso.
4.
Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito agli artt. 597, 5 comma cod. proc. pen. e 163 cod. pen. ed al vizio
motivazionale, la mancanza di risposte sulla richiesta, sia pure in via
subordinata, di sospensione condizionale della pena.
5.
Con successiva memoria depositata in data 10.5.2018 la difesa, nel
rilevare la mutata natura contravvenzionale del residuo reato, non più
sussumibile, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.56/2016,
nella cornice applicativa del comma 1-bis dell'art. 181 decreto legislativo
42/2004, bensì del primo comma, ha eccepito l'intervenuta estinzione del reato,
il cui termine di prescrizione si era compiuto prima della sentenza di appello,
concludendo con la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In relazione al primo motivo occorre premettere che in presenza di
domicilio dichiarato od eletto da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 161,
secondo comma cod. proc. pen., ricorre l'impossibilità della notificazione presso
il luogo indicato quando le indicazioni fornite a tal fine siano insufficienti od
inidonee ad individuarlo, oppure quando, pur essendo stato individuato il luogo,
risulti accertato dall'ufficiale giudiziario procedente l'avvenuto trasferimento del
destinatario altrove o comunque il suo allontanamento purchè non temporaneo
ed occasionale, senza essere riuscito ad acquisire informazioni sul posto e presso
gli uffici dell'anagrafe in ordine al nuovo indirizzo. In entrambi i casi non è
sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'impossibilità della notifica, la semplice
attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, ma occorre
un "quid pluris" concretantesi in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve
eseguire "in loco" e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia
mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile
attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica
presso il difensore, risolvendosi in un caso di inidoneità di inidoneità del domicilio
eletto (Sez. 5, n. 35724 del 10/06/2015 - dep. 26/08/2015, L, Rv. 265872).
Pur costituendo l'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato una
situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in
cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario, nella fattispecie la mera attestazione
nella relata di notifica dell'insufficienza dell'indirizzo ai fini dell'individuazione del
domicilio, in mancanza non soltanto di accertamenti o informazioni acquisite in
loco, ma prima ancora delle ragioni che precludessero la consegna dell'atto ad un
indirizzo formalmente idoneo in quanto comprensivo sia della via che del numero
civico, non consentiva alla Corte distrettuale di ritenere integrata l'inidoneità del
domicilio eletto e la conseguente legittimità della notifica al difensore, tanto più a
fronte di concreti precedenti attestanti il perfezionamento della notifica di altri
atti, afferenti al medesimo procedimento, a quello stesso indirizzo.
Tenuto conto che l'eccezione di nullità, configurante un'invalidità a regime
intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e
deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37177
del 08/07/2008 - dep. 30/09/2008, Mosca, Rv. 241206) è stata
tempestivamente eccepita dalla difesa come risulta dal verbale di udienza, la
doglianza deve ritenersi fondata.
2. Ciò nondimeno, la corretta instaurazione del rapporto processuale a
seguito della proposta impugnazione impone a questa Corte la immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod.
proc. pen., tra cui l'intervenuta estinzione del reato che necessariamente prevale
sulla rilevata nullità di ordine generale (Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015 - dep.
23/10/2015, Pisani, Rv. 265194).
Va invero rilevato che con sentenza n.56 del 11/01/2016, pubblicata sulla
G.U. del 30/03/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 181, comma 1 bis, cit. nella parte in cui, anche quando
non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b),
punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le
pene più lievi previste dal precedente comma 1 - che rinvia all'art. 44, comma 1,
lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - colui che esegue senza la prescritta
autorizzazione "lavori che ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori o che ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo
142". Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto che la differenziazione normativa
delle due ipotesi rispettivamente ascrivibili al comma 1 e al comma 1 bis dell'art.
181, sia il frutto di una disciplina irragionevole resa manifesta "dalla
rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell'un caso delitto,
nell'altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione
sia all'entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità ed
estinzione del reato"; di qui la necessità della "riconduzione delle condotte
incidenti su beni vincolati in via provvedimentale alla fattispecie incriminatrice di
cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per
legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento
delle soglie volumetriche indicate al comma 1 bis", soglie nelle quali rientrano
unicamente i lavori "che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore
al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi,
ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria
superiore ai mille metri cubi".
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, dunque, ai fini
dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.
42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree
che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente
alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi
dell'articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di
notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti quantitativi previsti
dalla lettera b) dell'art. 181, comma 1-bis. Nel caso di specie appare evidente,
dalla stessa descrizione delle opere abusivamente realizzate, quali risultano dal
capo di imputazione, che in nessun caso tali limiti risultano superati sicché il
reato va qualificato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs.
n. 42 del 2004.
Alla suddetta qualificazione consegue pertanto il rilievo dell'intervenuta
estinzione del reato paesaggistico per decorso del termine di prescrizione con
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Segue, ad
esso, la revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi
P.Q.M.
Qualificato il residuo reato come contravvenzione ai sensi del primo comma
dell'art. 181 d. Igs. 42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per
essere il reato estinto per prescrizione. Dispone la revoca dell'ordine di
rimessione in pristino
Così deciso il 29.5.2018
18-07-2018 15:34
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