Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Realizza un manufatto in ferro e lamiere coibentate in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.
Realizza un manufatto in ferro e lamiere coibentate in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.
SENTENZA 
sul ricorso proposto da 
D.C.A.  
avverso la sentenza in data 30.10.2015 della Corte di Appello di Napoli 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. 
Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per 
prescrizione e revoca dell'ordine di rinnessione in pristino 
udito il difensore, avv. Giuseppe Caruso, che si è riportato ai motivi del 
ricorso associandosi alle conclusioni del PG 
RITENUTO IN FATTO 
1.Con sentenza in data 30.10.2015 la Corte di Appello di Napoli ha 
confermato, per quanto qui interessa, la condanna di nove mesi di reclusione 
inflitta dal Tribunale della stessa città ad A.D.C. in quanto 
responsabile del reato di cui all'art. 181, comma 1-bis decreto legislativo 
42/2004 per aver realizzato un manufatto in ferro e lamiere coibentate in area 
sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione. 
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del 
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito 
riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p.. 
2.Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge 
processuale riferito agli artt. 161, 4 comma e 178 lett. c) cod. proc. pen., la 
nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, 
tempestivamente eccepita in limine litis all'udienza fissata per la celebrazione del 
processo, in quanto non eseguita presso il domicilio da costui indicato, sito in 
Pozzuoli, via P. n...., dove peraltro aveva regolarmente ricevuto tutte le 
notifiche precedenti. Per contro l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica del 
suddetto decreto di citazione, nel redigere la relata, aveva attestato 
l'impossibilità di eseguire la notifica essendo l'indirizzo insufficiente ad 
individuare l'ubicazione del luogo, senz'altro aggiungere, e la Corte di Appello, 
nel recepire acriticamente tale risultanza, aveva ritenuto rituale la notifica presso 
il difensore ai sensi dell'art. 161, 4 comma cod. proc. pen.. Deduce che per 
integrare l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto o dichiarato non 
basta l'assenza o l'allontanamento temporaneo del destinatario dall'indirizzo 
indicato, ma occorre il trasferimento altrove o comunque la sopravvenienza di 
altra causa idonea a determinare la suddetta impossibilità, mentre l'insufficienza 
della dichiarazione od elezione di domicilio è determinata da una carente 
indicazione tale da precludere il raggiungimento cui l'atto era preordinato, 
all'evidenza non sussistente nel caso di specie dove tutte le precedenti notifiche 
allo stesso indirizzo erano andate a buon fine, senza che l'ufficiale giudiziario 
avesse eseguito i necessari accertamenti o giustificato l'attestata impossibilità. 
3. 
Con il secondo motivo deduce sia il travisamento della prova in cui era 
incorsa la Corte di Appello che aveva ritenuto il terreno su cui era stata 
realizzata l'opera abusiva fosse di proprietà dell'imputato laddove era stata 
invece fornita la prova documentale che l'area in questione era nella titolarità di 
un terzo, ovverosia di tale M. L. E., sia l'illogicità della motivazione che 
aveva costruito la responsabilità del prevenuto sull'inaccettabile automatismo 
tra il proprietario del fondo ed il responsabile dell'abuso. 
4. 
Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge 
riferito agli artt. 597, 5 comma cod. proc. pen. e 163 cod. pen. ed al vizio 
motivazionale, la mancanza di risposte sulla richiesta, sia pure in via 
subordinata, di sospensione condizionale della pena. 
5. 
Con successiva memoria depositata in data 10.5.2018 la difesa, nel 
rilevare la mutata natura contravvenzionale del residuo reato, non più 
sussumibile, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.56/2016, 
nella cornice applicativa del comma 1-bis dell'art. 181 decreto legislativo 
42/2004, bensì del primo comma, ha eccepito l'intervenuta estinzione del reato, 
il cui termine di prescrizione si era compiuto prima della sentenza di appello, 
concludendo con la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza 
impugnata 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
1.In relazione al primo motivo occorre premettere che in presenza di 
domicilio dichiarato od eletto da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 161, 
secondo comma cod. proc. pen., ricorre l'impossibilità della notificazione presso 
il luogo indicato quando le indicazioni fornite a tal fine siano insufficienti od 
inidonee ad individuarlo, oppure quando, pur essendo stato individuato il luogo, 
risulti accertato dall'ufficiale giudiziario procedente l'avvenuto trasferimento del 
destinatario altrove o comunque il suo allontanamento purchè non temporaneo 
ed occasionale, senza essere riuscito ad acquisire informazioni sul posto e presso 
gli uffici dell'anagrafe in ordine al nuovo indirizzo. In entrambi i casi non è 
sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'impossibilità della notifica, la semplice 
attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, ma occorre 
un "quid pluris" concretantesi in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve 
eseguire "in loco" e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia 
mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile 
attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica 
presso il difensore, risolvendosi in un caso di inidoneità di inidoneità del domicilio 
eletto (Sez. 5, n. 35724 del 10/06/2015 - dep. 26/08/2015, L, Rv. 265872). 
Pur costituendo l'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato una 
situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in 
cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario, nella fattispecie la mera attestazione 
nella relata di notifica dell'insufficienza dell'indirizzo ai fini dell'individuazione del 
domicilio, in mancanza non soltanto di accertamenti o informazioni acquisite in 
loco, ma prima ancora delle ragioni che precludessero la consegna dell'atto ad un 
indirizzo formalmente idoneo in quanto comprensivo sia della via che del numero 
civico, non consentiva alla Corte distrettuale di ritenere integrata l'inidoneità del 
domicilio eletto e la conseguente legittimità della notifica al difensore, tanto più a 
fronte di concreti precedenti attestanti il perfezionamento della notifica di altri 
atti, afferenti al medesimo procedimento, a quello stesso indirizzo. 
Tenuto conto che l'eccezione di nullità, configurante un'invalidità a regime 
intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e 
deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37177 
del 08/07/2008 - dep. 30/09/2008, Mosca, Rv. 241206) è stata 
tempestivamente eccepita dalla difesa come risulta dal verbale di udienza, la 
doglianza deve ritenersi fondata. 
2. Ciò nondimeno, la corretta instaurazione del rapporto processuale a 
seguito della proposta impugnazione impone a questa Corte la immediata 
declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. 
proc. pen., tra cui l'intervenuta estinzione del reato che necessariamente prevale 
sulla rilevata nullità di ordine generale (Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015 - dep. 
23/10/2015, Pisani, Rv. 265194). 
Va invero rilevato che con sentenza n.56 del 11/01/2016, pubblicata sulla 
G.U. del 30/03/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 181, comma 1 bis, cit. nella parte in cui, anche quando 
non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), 
punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le 
pene più lievi previste dal precedente comma 1 - che rinvia all'art. 44, comma 1, 
lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - colui che esegue senza la prescritta 
autorizzazione "lavori che ricadano su immobili od aree che, per le loro 
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico 
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei 
lavori o che ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 
142". Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto che la differenziazione normativa 
delle due ipotesi rispettivamente ascrivibili al comma 1 e al comma 1 bis dell'art. 
181, sia il frutto di una disciplina irragionevole resa manifesta "dalla 
rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell'un caso delitto, 
nell'altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione 
sia all'entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità ed 
estinzione del reato"; di qui la necessità della "riconduzione delle condotte 
incidenti su beni vincolati in via provvedimentale alla fattispecie incriminatrice di 
cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per 
legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento 
delle soglie volumetriche indicate al comma 1 bis", soglie nelle quali rientrano 
unicamente i lavori "che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore 
al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, 
un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, 
ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria 
superiore ai mille metri cubi". 
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, dunque, ai fini 
dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 
42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree 
che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole 
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente 
alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi 
dell'articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di 
notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti quantitativi previsti 
dalla lettera b) dell'art. 181, comma 1-bis. Nel caso di specie appare evidente, 
dalla stessa descrizione delle opere abusivamente realizzate, quali risultano dal 
capo di imputazione, che in nessun caso tali limiti risultano superati sicché il 
reato va qualificato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 
n. 42 del 2004. 
Alla suddetta qualificazione consegue pertanto il rilievo dell'intervenuta 
estinzione del reato paesaggistico per decorso del termine di prescrizione con 
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Segue, ad 
esso, la revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi 
P.Q.M. 
Qualificato il residuo reato come contravvenzione ai sensi del primo comma 
dell'art. 181 d. Igs. 42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per 
essere il reato estinto per prescrizione. Dispone la revoca dell'ordine di 
rimessione in pristino 
Così deciso il 29.5.2018
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza