Rapina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L.L., nato ad (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 25/10/2016 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. AGOSTINACCHIO Luigi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. FERRETTI Christian del foro di Verbania, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza del 25/10/2016 la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Verbania del 09/05/2012 con la quale C.L.L. era stato condannato - previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva - alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 265,00 di multa per il reato di tentata rapina.
Ha proposto ricorso per cassazione il C. tramite il difensore di fiducia in relazione al trattamento sanzionatorio, eccependo la violazione di legge per l'ingiustificato diniego della circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e per l'illegittimità della pena pecuniaria.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura sul diniego dell'attenuante del danno di lieve entità costituisce infatti mera reiterazione del rilievo prospettato in appello e correttamente definito dalla corte territoriale con precisi richiami giurisprudenziali (non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma devono valutarsi anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia) e riferimenti alle modalità della tentata rapina ("la parte offesa venne spintonata e fatta cadere per terra"): argomenti non considerati dal ricorrente sì che il relativo motivo risulta aspecifico.
E' invece fondata l'eccezione relativa alla determinazione della pena pecuniaria: avendo la corte territoriale stabilito che la pena per il tentativo deve intendersi calcolata su base minima, con riduzione quindi di due terzi del minimo edittale previsto dall'art. 628 cod. pen., comma 1 (tre anni di reclusione ed Euro 516,00 di multa), la pena detentiva risulta correttamente determinata in un anno di reclusione mentre quella pecuniaria è stata erroneamente fissata in Euro 400,00 anzichè in Euro 172,00 (pari appunto ad un terzo di Euro 516,00); a seguito della riduzione di un ulteriore terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti sulla contesta recidiva, la pena finale è quindi di otto mesi di reclusione e di Euro 114,00 di multa.
Ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., comma 2 può provvedersi alla rettifica della pena pecuniaria senza pronunciare annullamento trattandosi di mero errore di computo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in Euro 114,00. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017 06-01-2018 17:27
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