Quale valore processuale attribuire ai documenti fotografici nel processo penale?
Processo penale - Prova penale - Prova documentale - Rilievi fotografici - Rappresentazione dello stato dei luoghi - Legittime fonti di prova.
I rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, nozione rientrante nella categoria delle “cose” contemplata dall'art. 234, comma primo, cod. proc. pen., rientrano a pieno titolo nelle prove documentali che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì dalle immagini, costituiscono di per sé piena prova che può essere sempre acquisita e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 maggio 2018 n. 19139
29-05-2018 22:16
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