Può essere revocata la statuizione civile di primo grado per la mancata comparizione del difensore di parte civile?
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 23319/18; depositata il 24 maggio.
La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione
di cui all'art. 82 comma secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo." (Sez. 2, sentenza
n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv.240616).
27-05-2018 12:18
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