Prova penale - Valutazione - Competenza dei giudici di merito -
Prova penale - Valutazione - Competenza dei giudici di merito - Travisamento della prova - Controllo della corte di legittimità - Ammissibilità.
Il cosiddetto “travisamento della prova” si configura quando il giudice del merito abbia utilizzato una prova inesistente o quando ha presupposto come esistente una prova mai assunta, ovvero abbia introdotto nella motivazione una informazione inesistente nel processo o, al contrario, abbia taciuto di un elemento esistente, mentre restano estranei al sindacato della Corte di Cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa, per cui la censura non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 5 marzo 2007 n. 9275
11-09-2018 18:03
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