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Sentenza

Per non pagare l'assicurazione obbligatoria fa un tagliando falso.
Per non pagare l'assicurazione obbligatoria fa un tagliando falso.
Tribunale Napoli Sez. I, Sent., 18-03-2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione 1a
IL GIUDICE MONOCRATICO DI NAPOLI
Dott.ssa Diana BOTTILLO all'udienza del 16.3.2015 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di
S.V. nato a P. (S.) il (...) - domicilio dichiarato ex art.161 c.p.p. per le notifiche in Pagani via Marrazzo n.14
LIBERO CONTUMACE
IMPUTATO
COME DA ALLEGATO
IMPUTATO
del reato di (...) all'art.:
a. 110, (...)85 c.p., perché, in concorso con persona non identificata, per procurarsi un vantaggio, consistente nel fatto di non dover pagare il premio previsto per coprire la RCA, obbligatoria ex (...), formava - facendone uso - una falsa polizza assicurativa a lui intestata, completa del relativo contrassegno, apparentemente rilasciata dalla S. Ass.ni spa, relativa al motocarro Ape P3, targato (...)
b. 116 Cds, perché veniva trovato alla guida del motocarro di cui al capo che precede pur essendo sprovvisto di patente di guida, per non averla mai conseguita
Fatti accertati in Napoli il 12 maggio 2008

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto di citazione emesso in data 17.(...) S.V. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice monocratico press(...) il Tribunale di Napoli per rispondere dei reati in epigrafe per l'udienza del 29.10.2012.
Instaurato il dibattimento, all'udienza del 29.10.2012 veniva rinnovata la notifica del decreto di citazione all'imputato. All'udienza del 24.6.2013, dichiarata la contumacia dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, esaurite le questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali, rinviando per l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 7.4.2014, su consenso(...)lle parti(...) si dava lettura della querela del 4.8.2008 presentata dalla società S.A. s.p.a. e degli atti d'indagine redatti dal Comando Provinciale di Napoli Nucleo Radiomobile, contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero con rinuncia concordata all'esame dei testimoni.
Terminata l'istruttoria e dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo, all'odierna udienza (l'udienza del 7.7.2014 veniva rinviata per impedimento del Giudice titolare in applicazione alla sezione Riesame), le parti rassegnavano le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano pienamente la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.485 c.p.
Va emessa, viceversa, sentenza di estinzione del reato di cui all'art. 116 Codice della Strada per estinzione del reato per prescrizione.
Ed invero, dalla prova documentale acquisita (polizza e contrassegno per la R.C.A.), dalla denuncia/querela presentata dalla società assicuratrice S.A. s.p.a. in data 4.8.2008, nonché dal verbale irripetibile di sequestro del contrassegno assicurativo e dagli altri atti d'indagine redatti dal Comando Provinciale di Napoli/ Nucleo Radiomobile I sezione (comunicazione di notizia di reato del 13.5.2009, annotazione di P.G., verbale di contestazione della contravvenzione al codice della Strada, verbale di sequestro amministrativo del veicolo), è emerso che in data 12.5.2008, carabinieri del Comando Provinciale di Napoli effettuarono in Largo Battaglia, nella zona di Scampia, il controllo di un motocarro APE targato (...) condotto da persona identificata nell'odierno imputato.
Verificati i documenti di circolazione, si accertò l'intestazione del veicolo in favore del medesimo conducente il quale risultò sprovvisto della patente di guida che, da accertamenti tramite archivio informatico, risultò non aver mai conseguito.
Quanto ai documenti assicurativi, sul veicolo risultava esposto un contrassegno della società "S." assicurazioni s.p.a. con scadenza 28.6.2008 sul quale furono espletati immediati accertamenti atteso che il predetto documento appariva falso da un esame visivo delle modalità di stampigliatura, del materiale cartaceo e del numero seriale. Analogamente, il certificato di assicurazione e la polizza, intestati allo S., si presentavano non originali dalla stessa stampigliatura e materiale cartaceo.
Richieste informazioni alla società assicuratrice - settore antifrode, in merito alla autenticità del contrassegno ed alla copertura assicurativa del veicolo, la stessa comunicò alla P.G. (cfr.in atti nota di risposta dell'ufficio antifrode della compagnia assicurativa e denuncia-querela) che il veicolo non risultava registrato nell'archivio della società e non aveva quindi alcuna copertura assicurativa, nè risultava nel portafoglio dei clienti tra i propri contraenti il nominativo dello S.. Inoltre, il numero di serie attribuito alla polizza risultava inesistente e non conforme alle serie numeriche utilizzate dalla società assicuratrice.
All'esito delle indagini, riscontrata la contraffazione del contrassegno di assicurazione e della polizza relativa al veicolo condotto dall'odierno imputato, fu operato il sequestro penale dei documenti ed inoltrata l'informativa di reato a carico dello S., nonché il sequestro amministrativo del veicolo ed il verbale di contestazione della contravvenzione al codice della strada.
Queste le risultanze processuali, deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.485 c.p. mentre va pronunciata sentenza di estinzione del reato di cui all'art.116 C.d.S. per prescrizione
CAPO A)
Deve premettersi che il delitto di cui all'art.485 c.p. sanziona la condotta di chi, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico), forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera e ne faccia uso. Il reato richiede, dunque, per la sua consumazione e punibilità l'uso della scrittura privata nel senso che questa, oltre ad uscire dalla sfera privata del soggetto, deve produrre effetti giuridici verso terzi. La nozione di scrittura privata non è definita nè dalla legge civile nè da quella penale e va pertanto desunta dalla sua funzione specifica, ovverossia quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza di un pubblico ufficiale qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica.
Con riguardo al contratto di assicurazione per la responsabilità civile ed al relativo contrassegno, è pacifica interpretazione giurisprudenziale che essi costituiscano atti li natura strettamente privatistica. Pertanto, l'attestazione da parte dell'assicuratore di dati non veritieri nel certificato di assicurazione, integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità previsto dall'art.481 c.p., mentre la contraffazione o l'alterazione dello stesso documento correttamente va inquadrata nel delitto di falsità in scrittura privata di cui all'art.485 c.p. (Cass.pen.sez. Unite sentenza 11/05/2002 nr. 18056; Cass.pen.sez.Vo sentenza nr. 2576 del 26/05/2004).
Viceversa, nell'ipotesi di formazione di un contratto assicurativo falso non è configurabile il reato di frode nell'assicurazione di cui all'art.642 c.p. che, come ritenuto dalla Suprema Corte di legittimità, presuppone l'esistenza di un valido contratto di assicurazione tra le parti (cfr.Cass.pen.sez.Vo 30/08/2004 nr.356555), nel caso di specie mancante ab origine, mirando la norma a sanzionare i falsi contro la società assicuratrice finalizzati ad ottenere un indennizzo non dovuto. Diversamente, la condotta di chi usa una polizza per R.C.A. e tagliando falsi è finalizzata a sottrarsi alle sanzioni di cui all' art. 32 della L. n. 1990 del 1969.
Nel caso di specie, gli elementi di prova acquisiti suffragano pienamente l'ipotesi accusatoria configurandosi il delitto di cui all'art.485 c.p.
Ed invero, l'imputato, intestatario del veicolo alla guida del quale veniva fermato dalla P.G., utilizzava per la circolazione il documento assicurativo contraffatto esponendolo sul predetto veicolo.
La intestazione della polizza assicurativa a sé contenente i propri dati anagrafici e quelli del veicolo di sua proprietà, dimostra la consapevolezza e volontà della falsificazione dell'atto, ipotizzandosi, sulla base di regole comuni di esperienza, che l'imputato avesse fornito al materiale falsificatore e redattore dell'atto falso i propri dati personali e quelli del veicolo onde confezionare artatamente il documento assicurativo necessario per la circolazione stradale.
L'interesse diretto ed esclusivo alla falsificazione va certamente attribuito a chi, oltre ad essere intestatario del veicolo, sia anche l'intestatario della polizza ed il detentore effettivo del veicolo al quale è collegata la polizza contraffatta, trattandosi di colui che trae vantaggio dall'uso del documento falso.
Appare, dunque, pacificamente provata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato.
Del resto, l'imputato non ha fornito alcuna diversa ricostruzione dei fatti, preferendo assentarsi dal processo ed omettendo di dedurre elementi a proprio favore.
Quanto alla falsità dei documenti, le risulta(...) processuali hanno confermato univocamente la circostanza. In particolare, è e(...)rsa da(...) processuali l'assenza di qualunque copertura assicurativa del veicolo e la falsità dei riferimenti numerici della polizza, nonché la stampigliatura non originale del documento cartaceo esposto per la circolazione stradale.
Gli elementi sopra evidenziati comprovano altresì la sussistenza del reato sotto il profilo psicologico, non potendosi dubitare della consapevolezza del falso documentale e della volontà di fame uso.
Le prove raccolte, fondate su atti e dichiarazioni provenienti da soggetti della cui credibilità non vi è motivo di dubitare (trattandosi di operanti di P.G. che hanno deposto su attività doverosa del proprio ufficio), appaiono del tutto granitiche e non consentono alcuna ricostruzione alternativa del fatto storico, nè sono smentite da elementi di diverso tenore.
Affermata la penale responsabilità, quanto alla pena, l'entità non particolarmente grave della condotta, la personalità non allarmante dell'imputato (sostanzialmente incensurato, gravato da un precedente privo di effettivo rilievo per reato   militare) consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche, al fine di meglio adeguare la pena al disvalore concreto del fatto.
Valutati i criteri direttivi offerti dall'art. 133 c.p., stimasi pertanto equo irrogare la pena di mesi quattro di reclusione cuis perviene:
- pena base mesi sei di reclusione per il capo A)
- ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi quattro di reclusione Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Sussistono i presupposti per concedere il benefìcio della sospensione condizionale della pena consentendolo l'unico precedente non ostativo (per diserzione militare) e presumendosi positivamente che l'imputato si asterrà dal commettere in futuro ulteriori reati.
La accertata falsità dei documenti in sequestro va dichiarata in sentenza giusta il disposto dell'art.537 c.p.p.
Consegue, altresì, la confisca obbligatoria trattandosi di cose che di per sè costituiscono reato, attesa la falsità.
CAPO B)
Le risultanze dibattimentali hanno confermato che l'imputato si era posto alla guida del motocarro di sua proprietà in assenza di patente di guida mai conseguita da cui la configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 116 comma 13 del Codice della Strada.
Tanto premesso, va pronunciata sentenza di estinzione del reato per il decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, la fattispecie contestata ha natura contravvenzionale di talché vanno applicati i nu(...) criteri di computo della prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005 in ragione della data di commissione del reato (la prescrizione matura con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge o, comunque, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni, prolungabile di 1/4 nel caso di atti interruttivi).
Quanto al dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, il momento consumativo va individuato nella data del 12.5.2008 in cui è stata accertata la violazione.
Alla stregua di tali criteri, la prescrizione massima, considerando gli atti interruttivi, ai sensi degli artt.160 e 161 c.p., è maturata in data 12.5.2013 e non ricorrono cause di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art.159 c.p. essendo state le udienze rinviata per ragioni di acquisizione della prova o di natura processuale senza richieste volontarie dipendenti dall'imputato o difensore.
Discende dalle argomentazioni svolte la pronuncia di estinzione del reato per maturata prescrizione.

P.Q.M.

Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto al capo A) della rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre spese processuali.
Pena sospesa.
Dichiara la falsità dei documenti in sequestro e ne ordina la confisca.
Letto l'art.531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato ascritto al capo B) per prescrizione.
Così deciso in Napoli, il 16 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2015.
Avv. Antonino Sugamele

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