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Sentenza

Patteggiamento
Patteggiamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
C.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/05/2016 del TRIBUNALE di MANTOVA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dr. PINELLI MARIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha applicato a C.F., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., su conforme accordo tra le parti, la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. ascrittogli, disponendo - in conformità all'accordo - la sospensione condizionale della pena applicata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo con unico motivo violazione dell'art. 164 c.p. essendosi concessa la sospensione condizionale della pena fuori dai casi consentiti, avendo l'imputato già beneficiato due volte dell'istituto in parola.
3. Con requisitoria scritta il P.G., sul rilievo della fondatezza del ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
5. In tema di patteggiamento, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorchè il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444 c.p.p., comma 3, qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative; ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perchè emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso (Sez. 5, n. 4832 del 01/10/2015 Dodesini Rv. 266017).
6. Nella specie, come risulta dal certificato penale dell'imputato, quest'ultimo ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena in precedenti due occasioni. Pertanto, illegittima risulta - in presenza della causa ostativa di cui all'art. 164 c.p., u.c. - la concessione per la terza volta dello stesso beneficio.
7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per il prosieguo. 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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