Patteggiamento per detenzione illecita di kg. 24,643 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 85,423 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-11-2017) 30-11-2017, n. 54062
Fatto - Diritto P.Q.M.
IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE
Cassazione (ricorso)
LEGGE PENALE
STUPEFACENTI
Detenzione, spaccio, cessione, acquisto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.V.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dr. SPINACI SANTE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'accordo tra le parti ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a L.V.S. la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, in relazione alla detenzione illecita di kg. 24,643 di sostanza stupefacente del tipo hashish (per 54.837,94 d.m.s.) e gr. 85,423 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (per 110,21 d.m.s.).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti per l'omesso riconoscimento della ipotesi lieve, in assenza di qualsiasi connotato di organizzazione e professionalità e della modestia del quantitativo con riferimento al principio attivo rinvenuto.
3. Sollecita, inoltre, la questione di costituzionalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per contrasto del trattamento sanzionatorio previsto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost., richiamando decisioni a riguardo espresse dai Giudici di merito e dalla stessa Corte di legittimità; nonchè in relazione alla violazione del principio di legalità e di determinatezza della fattispecie ai sensi dell'art. 25 Cost. conseguente alla sentenza costituzionale n. 32/2014 che non porrebbe in luce immediatamente la sanzione comminata per la fattispecie in questione.
4. Con requisitoria scritta il P.G. ha rilevato l'infondatezza del ricorso e richiamato le già intervenute declaratorie di inammissibilità delle eccezioni di costituzionalità sollevate dai Giudici di merito e dalla Corte di legittimità.
5. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente che ribadisce il primo motivo di ricorso ed evidenzia - quanto alla questione di costituzionalità - la valenza cogente del pressante auspicio espresso della Corte delle leggi al Legislatore in ordine al rispetto del principio di proporzionalità della pena.
6. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni non consentite in quanto in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), immediatezza, nella specie, evidentemente non ravvisabile.
7. Manifestamente infondata è la duplice questione di costituzionalità, dovendosi tener conto delle già intervenute note pronunzie della Corte Costituzionale (sent. 179/2017 e ord. 184/2017), dovendosi fare riferimento - in relazione alla individuazione della sanzione applicabile - ai criteri consolidati in ordine alle conseguenze normative delle decisioni della Corte delle leggi.
8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa della ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017
06-01-2018 17:53
Richiedi una Consulenza