Patteggiamento. Lesioni personale e percosse.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-04-2018) 19-04-2018, n. 17726
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TADDEI Margherita - Presidente -
Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere -
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
Z.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15 novembre 2017 del Tribunale di Brescia.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa BORSELLINO Maria Daniela;
lette le conclusioni depositate il 29 marzo 2018 dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. all'imputato la pena di anni due mesi 10 di reclusione ed Euro 1400 di multa in ordine ai delitti di rapina, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale allo stesso ascritti.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore generale presso la corte di appello di Brescia deducendo violazione di legge per omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen.. Il ricorrente rileva che il tribunale ha implicitamente riconosciuto la gravità e la pericolosità sociale dell'imputato e non ha tuttavia applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
3. Il ricorso è inammissibile poichè il Procuratore generale ha già proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti emessa il 31/1/2017 dal Tribunale di Brescia nei confronti dell'imputato Z.A. per i reati oggetto del presente giudizio, deducendo violazione di legge per omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al suo mantenimento in carcere dell'imputato, nonchè in relazione al trattamento sanzionatorio erroneamente calcolato, ma in quell'occasione non ha dedotto l'omissione dell'ordine di espulsione. Con sentenza n. 31585 del 9/6/2017 questa sezione, accogliendo entrambi i motivi di ricorso, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale "In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai "punti" annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto" (Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017 - dep. 13/03/2017, Aquilone e altro, Rv. 26938301), ma certamente non può proporsi nuovo ricorso in relazione a punti della decisione che non erano stati dedotti con la prima impugnazione, poichè la sentenza di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella udienza nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018
Classificazione Nuova Ricerca
02-05-2018 22:14
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