Patteggiamento.Detenzione, spaccio, cessione, acquisto
Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 11-04-2018) 16-04-2018, n. 16878
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. GIANESINI M. - rel. Consigliere -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.B. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/11/2017 del TRIBUNALE di LODI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIANESINI MAURIZIO;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- ritenuto che il Difensore di T.B. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale il Tribunale di LODI ha applicato all'imputato ex art. 444 c.p.p., la pena complessiva di un anno di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, artt. 337, 582 e 585, art. 576 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4;
- ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, in tema di affermata destinazione della sostanza stupefacente detenuta al consumo di terzi;
- considerato che il ricorrente lamenta sostanzialmente la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 448 c.p.p., comma 2 bis e art. 610 c.p.p., comma 5 bis, per essere stato proposto per motivi non consentiti (così Cass. Sez. 2, 11/1/2018 n. 4727, Oboroceanu, Rv 272014);
- considerato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018
02-05-2018 22:19
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