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Sentenza

Obbligo di dimora per politico siciliano. Accusato di voler espatriare ha sostenuto l'animo di voler organizzare una battuta di pesca in acque tunisine e che l'eventualità di una permanenza notturna in Tunisia era prevista solo in caso di maltempo.
Obbligo di dimora per politico siciliano. Accusato di voler espatriare ha sostenuto l'animo di voler organizzare una battuta di pesca in acque tunisine e che l'eventualità di una permanenza notturna in Tunisia era prevista solo in caso di maltempo.
Penale Sent. Sez. 6   Num. 24186  Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO
Data Udienza: 09/05/2018 

SENTENZA sul ricorso proposto da: F. G. nato il ...............  a T. …  avverso l'ordinanza del 11/12/2017 del TRIB. LIBERTA di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI; 
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI. Il Proc. Gen. conclude per l'inannmissibilita' 
Udito il difensore: L'avvocato CAVARRETTA MICHELE del foro di TRAPANI conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO 1. 
Il Difensore di G. F. ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di PALERMO, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza 6 novembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato una istanza del F. per la revoca della misura cautelare del divieto di espatrio disposta in aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora già in corso di esecuzione 
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen. 
2.1 Più in particolare, il ricorrente ha ribadito la tesi che il F. in realtà aveva in animo di organizzare una battuta di pesca in acque tunisine e che l'eventualità di una permanenza notturna in Tunisia era prevista solo in caso di maltempo mentre non era sostenibile la tesi del Tribunale che le conversazioni tra l'indagato, la moglie e altre persone fossero finalizzate a nascondere la fuga dell'indagato in Tunisia, dove lo stesso non aveva comunque appoggi e conoscenze di alcun genere, così che difettavano indicazioni concrete ed attuali sia del pericolo cautelare di cui alla lette a e che di quello di cui alla lettera b dell'art. 274 cod. proc. pen. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all'art.616 cod. proc. pen. 2. Il ricorso si caratterizza, infatti, per la mera riproposizione di prospettazioni e valutazioni di fatto, anche ipotetiche, già avanzate in sede di riesame e già adeguatamente confutate dal Tribunale con motivazione sicuramente priva dei vizi lamentati, del tutto apoditticamente, con il ricorso stesso. 3. In ogni caso va premesso che la misura del divieto di espatrio è stata applicata in aggiunta alla già vigente misura del divieto di dimora per l'intervento di circostanze che sono state ritenute dimostrative dell'intento dell'indagato di allontanarsi dal territorio nazionale (e quindi della sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b cod. proc. pen.) e va poi rimarcato che il Tribunale si è soffermato con dettaglio di argomentazioni su detto intento rinvenendo, negli atti di causa, un concreto ed imminente pericolo di fuga in Tunisia dedotto del tutto congruamente da due conversazioni telefoniche intercettate, una con la moglie nel corso della quale si faceva chiaramente allusione ad un viaggio in Tunisia e la seconda tra la moglie e un amico di quest'ultima, tale A., in cui si parlava ancora di un viaggio "per l'altra sponda del Mediterraneo". 4. Che non si trattasse poi dell'organizzazione di una partita di pesca ma di un concreto programma di espatrio è stato poi giustificato dal Tribunale con l'accenno alle reticenti dichiarazioni dello stesso A., che non avrebbero avuto ragione di essere se effettivamente si trattava della organizzazione di una partita di pesca, e alla urgente organizzazione di un incontro, subito dopo la conversazione del 24 agosto 2017, con la moglie del F., elementi tutti correttamente interpretati come indicativi di una volontà effettiva dell'indagato di raggiungere la Tunisia o comunque di allontanarsi dal territorio nazionale. 
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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