Misure di prevenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco M. S. - Presidente -
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -
Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.P.P., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso il decreto del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. LOY M. F., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in rapporto alla necessità di rinnovazione del solo decreto conclusivo.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte di Appello di Milano, investita da domanda di revoca L. n. 1423 del 1956, ex art. 7 della misura di prevenzione - definitiva - applicata a A.P.P., esitava la domanda con provvedimento depositato il 12 ottobre del 2016.
Tale provvedimento - avente forma di Decreto - risulta sottoscritto dal Presidente del collegio Dott. Nova A. e dal Cons. Estensore Dott. Simi di Burgis.
L'intestazione indica come avvenuta la deliberazione in data 4 aprile 2016.
2. Avverso detto Decreto è stato proposto ricorso per cassazione da A.P.P. a mezzo dei difensori di fiducia.
Al primo motivo, che ci si limita ad indicare ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, si deduce vizio processuale di nullità della decisione.
Premessa la natura di sentenza dell'atto conclusivo del procedimento di prevenzione avente forma di decreto - la difesa del ricorrente evidenzia - e documenta - come, in realtà, il procedimento di merito era stato trattato all'udienza del 4 aprile 2016 ma in sede di rinvio a successiva udienza, di trattazione effettiva, del 19 maggio 2016.
In tale udienza, di trattazione effettiva, il Collegio era diversamente composto, con presenza quale Presidente del Dott. Matacchioni, e non del Presidente Nova.
Ciò posto, si eccepisce la nullità del Decreto, sottoscritto dal Dott. Nova (non presente all'udienza di trattazione) e dal consigliere relatore Simi de Burgis.
Gli ulteriori motivi possono essere omessi, in quanto non necessari alla illustrazione delle ragioni della decisione.
3. Il ricorso, al motivo prima illustrato, è fondato.
3.1 Va preso atto della effettiva sequenza di trattazione della procedura.
In particolare risulta dagli atti che sono state celebrate le seguenti udienze: 25.1.2016/4.4.2016/19.5.2016.
L'udienza di trattazione effettiva è stata quella del 19 maggio 2016, con collegio presieduto dal Dott. Matacchioni (rei. il Dott. Simi De Burgis e terzo componente il Dott. Re) e, pertanto, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che, a pena di nullità assoluta, tale era il collegio che avrebbe dovuto deliberare (Sez. 1^ n. 43882 del 21.10.2005, rv 232891, ove si precisa che pur potendo mutare - in procedura di prevenzione - la composizione del collegio durante la fase istruttoria - con acquisizione di atti raccolti da collegio soggettivamente diverso, va assicurata la immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione, discussione e, ovviamente, decisione in senso stretto).
Ora, il provvedimento finale non solo reca la data del 4 aprile 2016 (e ciò potrebbe essere frutto di errore materiale) ma indica - a parte il relatore - come giudici deliberanti soggetti diversi, tra cui il Presidente Dott. Nova, che ha provveduto a sottoscrivere il provvedimento (con firma che, anche ictu oculi, appare rispondente alle altre apposte dalla medesima persona fisica e, al contempo, diversa da quella del pres. Matacchioni).
Si tratta pertanto non già di un semplice vizio dell'atto "in quanto tale", ma di un vizio della deliberazione, atteso che dalle forme esteriori della sua manifestazione non si comprende se sia stato - o meno - rispettato il principio della immutabilità tra giudice che raccoglie le conclusioni delle parti e giudice che delibera (si veda Sez. 2^ n.3209 del 11.10.1983, rv 163590; si veda altresì quanto affermato da Sez. 6^ n. 2973 del 23.7.1992, rv 191943 ove si precisa che la nullità è da escludersi solo quando dal contesto e dal contenuto del provvedimento risulti chiaramente identificabile il giudice che lo ha emesso, mentre nel caso in esame tale possibilità manca, perchè non vi è corrispondenza tra la persona del presidente/titolare della potestà di decidere e la persona del presidente/sottoscrittore della decisione).
Come è noto, la decisione finale delle procedure di prevenzione assume la forma del decreto (pur avendo natura di sentenza, data la forma partecipata della procedura e la incidenza su diritti soggettivi) e dunque solo l'atto finale (senza previa emissione di alcun dispositivo) consacra l'attribuzione soggettiva della decisione al Collegio, che va pertanto, nel caso in esame, ritenuto presieduto dal Dott. Nava, non presente all'udienza in cui erano state illustrate le conclusioni.
La conseguenza è pertanto quella della nullità dell'intera deliberazione e non soltanto quella dell'atto in senso stretto, per le ragioni sinora esposte, con valore preliminare ed assorbente su ogni altro profilo di critica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il Decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2017
06-01-2018 17:41
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