Le circostanze del reato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.D., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA;
ed in relazione alla condanna del predetto al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile T.M..
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAPOZZI ANGELO.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza del 21.2.2017 la Corte di appello di Bologna, oltre le statuizioni in ordine alla responsabilità dell'imputato B.D. in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 582, 585 e 576 c.p., ha condannato il predetto al pagamento della provvisionale in favore della parte civile costituita T.M. dell'importo di Euro 5.000,00.
2. Avverso tale ultima statuizione il B. ricorre a questa Corte con istanza di sospensione della predetta condanna alla provvisionale ai sensi dell'art. 612 c.p.p. assumendo sussistere gravi motivi in relazione alla attività di dismissione delle proprietà da parte della beneficiaria e, quindi, in ragione del rischio di non poter riottenere dalla stessa la eventuale restituzione della predetta somma. Non minore importanza rivestirebbe, inoltre, la gravosità soggettiva dell'esborso da parte dell'istante rispetto alle condizioni fisiche in cui versa, incidenti sulla attività di artigiano che svolge.
3. L'istanza è infondata.
4. Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 c.p.p.), l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma, ovvero che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piermarini, Rv. 267794); inoltre, ai fini della sospensione dell'esecuzione della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione, il requisito del grave ed irreparabile danno può essere ravvisato anche in riferimento all'esecuzione che ha ad oggetto beni fungibili, in particolare somme di denaro, quando l'importo da pagare è in assoluto tanto elevato da incidere sensibilmente sullo stato economico di qualunque persona, ovvero quando esso risulta elevato se commisurato al patrimonio complessivo dell'obbligato, patrimonio da valutare anche nella prospettiva degli incrementi futuri conseguenti allo svolgimento dell'attività lavorativa o di qualsiasi attività lucrativa (Sez. 4, Ordinanza n. 40075 del 08/05/2015, Montermini e altri, Rv. 264513).
5. Nella specie l'istante si limita ad asserire, senza fornirne prova, sia la strumentalità delle dismissioni della parte civile creditrice, come pure la incidenza dell'esborso - che lo stesso istante definisce non particolarmente rilevante in assoluto - sul proprio patrimonio sulla base di una parimente asserita inficiante condizione di salute.
6. Ne consegue il rigetto della istanza con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017
06-01-2018 17:43
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