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Sentenza

La vendita di semi di cannabis attraverso strumenti informatici (Facebook) è istigazione alla coltivazione di stupefacenti.
La vendita di semi di cannabis attraverso strumenti informatici (Facebook) è istigazione alla coltivazione di stupefacenti.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6   Num. 196  Anno 2018 Presidente: ROTUNDO VINCENZO Relatore: GIANESINI MAURIZIO Data Udienza: 05/12/2017
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
R.G. nato il ............. a ........ 
nel procedimento a carico di quest'ultimo 
avverso l'ordinanza del 14/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO 
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI; 
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI 
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. 
Udito il difensore 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 
- 
ritenuto che il Difensore di G.R.ha proposto ricorso per 
Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di AVELLINO, in sede di 
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di semi di oltre 91.000 
semi di cannabis, attrezzature per la coltivazione della canapa e depliants meglio 
descritti nel verbale di sequestro in atti; 
- 
ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per 
mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e cod. proc. pen.; 
- 
ritenuto in particolare che il ricorrente ha censurato il ragionamento 
attraverso il quale il Tribunale era giunto ad affermare la qualificabilità della 
condotta in termini di violazione dell'art. 414, terzo comma cod. pen., dato che 
la vendita di semi di cannabis era attività del tutto lecita e priva di 
controindicazioni di carattere penale e poteva quindi costituire legittimo oggetto 
di pubblicizzazione attraverso depliants e Facebook; 
- 
ritenuto ancora che il ricorrente ha sottolineato che la condotta 
dell'indagato era strutturalmente inidonea a costituire una istigazione punibile 
dato che l'azione stessa si rivolgeva a persone già aduse al consumo di 
stupefacenti e non poteva poi trovare applicazione nemmeno la fattispecie di cui 
all'art. 82 d.p.r. 309/90 a beneficio, semmai, di quella meramente 
amministrativa di cui all'art. 84; 
- 
considerato che la Corte ha correttamente escluso che nel caso in esame 
ricorresse la fattispecie di cui all'art. 82 d.p.r. 309/90, sulla base di quanto 
affermato da Cass. Sez. Unite 18/10/2012 n. 47604, Bargelli, Rv 253550 
secondo la quale l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una 
sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla 
coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 
1990; 
- considerato ancora che la Corte ha adeguatamente dato ragione della 
qualificazione del fatto nei termini di istigazione ex art. 414 cod. pen. 
sussistendo poi il requisito della pubblicità della condotta dato che la stessa è 
stata tenuta "con il mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda" e cioè 
attraverso strumenti informatici di comunicazione e diffusione quali "Faceboock"; 
- 
considerato ancora che la Corte ha individuato il reato istigato in quello di 
coltivazione di sostanze stupefacenti, sempre punibile a prescindere dalla 
destinazione della droga coltivata, e ha giustificato il carattere di concreta 
idoneità della condotta di istigazione con il richiamo alle modalità con la quale la 
stessa si è realizzata, dato che la detenzione dei sei era accompagnata da 
specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le piantine ottenute con gli 
stessi avrebbero dovuto essere coltivate; 
- considerato conclusivamente che il ricorso va dichiarato inammissibile in 
quanto proposto per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui 
all'art. 616 cod. proc. pen.; 
P.Q.M. 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle 
ammende. 
Così deciso il 5 dicembre 2017. 
Il Consigliera estensore 
Il Presidente 
Maurizio GI 
NESINI 
Vincenzo ROTUNDO
Avv. Antonino Sugamele

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