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Sentenza

La Corte d'appello di Roma rifiuta la consegna all'Autorità giudiziaria del Regno Unito di S.A. in relazione ai mandati di arresto europeo emessi nei suoi confronti, a fini processuali, uno  nel 2017, e un'altro nrl 2018 ed altro ancora nel 2018 dalla Corte di Westminster per reati di associazione per delinquere finalizzata alla effettuazione di illeciti pagamenti nell'ambito di attività corruttive di rilievo internazionale (in violazione della prima Sezione del Criminal Law Act 1977, del Prevention of Corruption Act 1906 e del Bribery Act 2010), revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari e mantenendo ferma la misura cautelare applicata a suo carico nell'ambito di un procedimento di estradizione avviato su richiesta degli Stati Uniti d'America.
La Corte d'appello di Roma rifiuta la consegna all'Autorità giudiziaria del Regno Unito di S.A. in relazione ai mandati di arresto europeo emessi nei suoi confronti, a fini processuali, uno nel 2017, e un'altro nrl 2018 ed altro ancora nel 2018 dalla Corte di Westminster per reati di associazione per delinquere finalizzata alla effettuazione di illeciti pagamenti nell'ambito di attività corruttive di rilievo internazionale (in violazione della prima Sezione del Criminal Law Act 1977, del Prevention of Corruption Act 1906 e del Bribery Act 2010), revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari e mantenendo ferma la misura cautelare applicata a suo carico nell'ambito di un procedimento di estradizione avviato su richiesta degli Stati Uniti d'America.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-09-2018) 21-09-2018, n. 40831
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;
nei confronti di S.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2018 della Corte di appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Gaetano De Amicis;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore del Regno Unito, Avv. Andrea Saccucci, che si associa alle conclusioni del P.G.;
sentito il difensore di S.A., Avv. Flavio Cioccarelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 luglio 2018 la Corte d'appello di Roma ha rifiutato la consegna all'Autorità giudiziaria del Regno Unito di S.A. in relazione ai mandati di arresto europeo emessi nei suoi confronti, a fini processuali, il (OMISSIS) 2017, il (OMISSIS) 2018 e il (OMISSIS) 2018 dalla Corte di Westminster per reati di associazione per delinquere finalizzata alla effettuazione di illeciti pagamenti nell'ambito di attività corruttive di rilievo internazionale (in violazione della prima Sezione del Criminal Law Act 1977, del Prevention of Corruption Act 1906 e del Bribery Act 2010), revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari e mantenendo ferma la misura cautelare applicata a suo carico nell'ambito di un procedimento di estradizione avviato su richiesta degli Stati Uniti d'America.
La consegna è stata rifiutata poichè la Corte distrettuale ha ritenuto applicabile nel caso di specie il motivo ostativo previsto dalla disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p).
Il Ministero della Giustizia, con note del 24 maggio e del 6 luglio 2018, ha espresso il proprio parere ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 20, comma 3, ritenendo che, nel concorso delle domande di estradizione e consegna, debba assegnarsi la precedenza alla trattazione dei m.a.e..
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, deducendo vizi di inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005,art. 18, comma 1, lett. p), sul rilievo che la causa ostativa è stata dai Giudici di merito individuata alla luce di un procedimento penale iscritto solo nel 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che nel corso dello stesso procedimento di consegna - e quando quest'ultimo si trovava ormai in fase avanzata, ossia il giorno prima della decisione - ha richiesto alla Corte d'appello l'autorizzazione a procedere all'interrogatorio di S.A. in relazione a fatti di corruzione internazionale commessi in Milano e altrove dal 2005 sino al 2013: fatti, questi, che la decisione impugnata ha ritenuto caratterizzati da una serie di elementi di sovrapposizione rispetto alle condotte costituenti oggetto dei mandati europei d'arresto emessi dalle Autorità del Regno Unito e commessi quanto meno in parte nel territorio italiano.
Al riguardo il ricorrente evidenzia che le indagini avviate nel Regno Unito sono in fase più avanzata (essendo stata già fissata la data del dibattimento) e che, sulla base dell'invito a rendere l'interrogatorio dinanzi al P.M. presso il Tribunale di Milano, non sembrano delineate, se non in modo generico, le caratteristiche modali e spazio-temporali del reato associativo di cui la persona richiesta in consegna sarebbe promotrice, mentre l'unica condotta circostanziata appare quella relativa alla posizione di una società italiana operante nel sistema petrolifero ("Saipem s.p.a."), che tramite S.A. avrebbe corrotto funzionari dell'amministrazione irachena per ottenere indebiti vantaggi in operazioni economiche internazionali.
A fronte della constatazione dell'esistenza di un procedimento parallelo in altro Paese dell'Unione europea, l'organo giudiziario procedente in Italia (P.M. presso il Tribunale di Milano) non ha fatto ricorso, ad avviso del ricorrente, all'apposito meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 29 del 15 febbraio 2016 (che ha recepito la decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009) per la prevenzione del conflitto di giurisdizione, ma ne ha determinato l'ingresso nel corso dello stesso giudizio di consegna, con l'elevato rischio, peraltro, che il giudicato sulla vicenda in esame si formi nel Regno Unito, prima ancora che in Italia.
2.1. Sotto altro profilo il ricorrente rileva che la Corte di merito non ha ritenuto di attivare, pur sollecitata in tal senso dal P.G., il diverso meccanismo previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, rinviando l'esecuzione (art. 24, comma 1) o, in alternativa, disponendo il trasferimento temporaneo di S.A. (art. 24, comma 2): ciò avrebbe potuto fare se avesse riconosciuto che il procedimento pendente in Italia riguarda in realtà un altro fatto di reato, pur se connesso ex art. 12 c.p.p..
2.2. Ulteriore elemento di censura evidenziato dal ricorrente inerisce alla prospettata assenza di elementi da cui possa ricavarsi, sulla base degli atti utilizzabili, che i fatti di reato oggetto dei m.a.e. siano stati posti in essere in parte sul territorio italiano.
I capi d'accusa delineati nel m.a.e. afferiscono a specifiche condotte associative e corruttive corrispondenti alle fattispecie interne di cui agli artt. 416 e 319, con riferimento all'art. 322-bis c.p., laddove l'imputazione contenuta nell'invito a comparire rivolto al S.A. appare "vasta e indeterminata", indirizzandosi su imprese che versano indebiti vantaggi, in operazioni economiche internazionali, a figure apicali dell'amministrazione in Iraq, Algeria, Kazahkstan ed altri Paesi, dal 2005 sino ad epoca successiva al 2013. Nell'invito, inoltre, si fa riferimento, con la sola contestazione del reato di concorso in corruzione, all'esistenza di più accordi corruttivi stretti con varie società in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, non ad uno stabile sodalizio criminale con divisione di ruoli e compiti, quale è invece quello indicato nel m.a.e..
Nè, infine, sembra possibile esercitare la giurisdizione in Italia ove si consideri che non v'è certezza, sulla base degli atti disponibili, che parte della specifica condotta associativa oggetto dei m.a.e. sia stata commessa in Italia: gli accordi corruttivi indicati nell'invito, infatti, valgono ad integrare senz'altro il reato di corruzione internazionale, quello cicè indicato nell'imputazione, ma non rappresentano, in sè, una forma di contributo all'associazione, trattandosi al più di uno dei suoi reati-fine.
Analoghe considerazioni il ricorrente svolge con riferimento ai singoli reati di corruzione indicati nei m.a.e., il cui esame ne rivela profondi aspetti di diversità rispetto agli accordi corruttivi indicati nell'invito a comparire formulato dall'A.G. italiana, che a sua volta sta procedendo solo per alcuni dei reati-fine dell'associazione, non per quest'ultima, nè per i singoli reati oggetto dei m.a.e..
Ne consegue, ad avviso del ricorrente, un'errata interpretazione della norma su menzionata circa la individuazione del "frammento" di condotta sufficiente per il radicamento della giurisdizione italiana, dovendosi ritenere sussistente la causa di rifiuto affermata nella decisione impugnata solo se nel territorio italiano sia stata posta in essere una parte delle corruzioni e una parte dell'associazione per delinquere oggetto dei m.a.e..
2.3. Il ricorrente, pertanto, conclude chiedendo alla Suprema Corte di ritenere ingiustificato il rifiuto di consegna attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 18, lett. p), cit., alla luce degli arresti giurisprudenziali di legittimità richiamati nel ricorso.
3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 12 settembre 2018 il difensore del Regno Unito, intervenuto nel procedimento di consegna con atto depositato il 12 giugno 2018, ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge cit., evidenziando l'erroneità del presupposto basato sulla presunta commissione nel territorio italiano dei reati oggetto dei tre m.a.e. emessi dalle Autorità britanniche.
I fatti ivi esposti non corrispondono alla medesima vicenda storica per la quale risulta aperto un procedimento penale dinanzi al P.M. presso il Tribunale di Milano, riguardando, questi ultimi, singoli episodi corruttivi e non la più ampia partecipazione ad un'associazione finalizzata alla corruzione. Dagli atti, peraltro, non risulta che i reati associativi r gli specifici episodi di corruzione oggetto dei m.a.e. britannici siano stati realizzati sul territorio italiano, non essendo emerso, a tale riguardo, alcun profilo, sia pure remoto, di connessione.
La Corte d'appello, in definitiva, ha erroneamente ricollegato l'operatività della su indicata condizione ostativa alla pendenza in::talia di un procedimento penale a carico del S.A. per fatti di corruzione internazionale che, sulla base dell'imputazione provvisoria delineata nell'invito a comparire emesso il 7 luglio 2018, risultano essere diversi, ulteriori ed autonomi rispetto a quelli oggetto dei m.a.e.. Nè la sentenza impugnata è riuscita a chiarire le ragioni per le quali la giurisdizione italiana sussisterebbe in ordine ai reati associativi ovvero ai singoli reati di corruzione oggetto della richiesta di consegna, atteso che l'intera vicenda ha interessato società e persone radicate all'estero e, in particolare, nel Regno Unito e in Iraq.
4. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 settembre 2018 il difensore del S.A. ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo l'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge cit..
Evidenzia, al riguardo, la memoria difensiva che negli atti indicati a sostegno dei tre m.a.e. non viene fatta menzione del rilevante ruolo assunto da alcune società italiane nella realizzazione del medesimo progetto di ricostruzione degli impianti petroliferi ivi citato (cd. "I.C.O.E.E.:)." - "Iraq Crude Oil Export Expansion Project"), attraverso le stesse attività di intermediazione-corruzione che vengono contestate in quei tre provvedimenti. Nè vi è indicato il fatto che gran parte del reato è stata posta in essere nel territorio italiano attraverso la stipula di contratti fra le società del S.A. e quelle citate negli atti messi a disposizione dal Regno Unito (quali, ad es., la "General Electric", cui sono riconducibili altre società - la "Nuova Pignone s.p.a." - da cui provengono le turbine a gas oggetto della contestazione elevata nel terzo m.a.e.).
Si rimarca, inoltre, la circostanza che già anni addietro - nel 2007 - alcuni uffici giudiziari italiani si interessarono all'operato della società "Unaoil" di proprietà della famiglia S.A. e che tutta l'attività di installazione delle piattaforme di ormeggio oggetto del primo m.a.e., svolta dalla "Unaoil" nel progetto sopra indicato ("I.C.O.E.E.P."), è almeno in parte avvenuta in Italia, coinvolgendo anche altre società italiane, mentre le intese firmate in Australia con altra società ("Leighton Contractors PTE" e in Italia con la "Saipem s.p.a." riguardano per buona parte lo stesso atto contestato nel secondo m.a.e..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte e precisate.
2. La sentenza impugnata ha rifiutato la consegna alle Autorità britanniche ritenendo applicabile nel caso in esame la condizione ostativa disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p).
A tal fine si è richiamato in motivazione il contenuto di un invito a comparire notificato all'odierno ricorrente il 7 luglio 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex art. 375 c.p.p., dal quale si evince che il S.A. è indagato per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 110, 319 e 321 c.p., art. 322-bis c.p., comma 2, n. 2, per avere - in concorso con persone da identificare e con taluni membri della sua famiglia, operando attraverso la società "Unaoil", con uffici nel Principato di Monaco, e consulenti e figure di contatto in molti Paesi (fra i quali anche l'Italia, nell'area di Milano: a) concluso accordi riservati e ricevuto commissioni da numerose società operanti nel settore petrolifero (fra le quali la "Saipem s.p.a." con riferimento al progetto "Iraq Crude Oil Expansion Export Project Phase, 2"), allo scopo di destinare in tutto o in parte somme di denaro a pubblici ufficiali, e segnatamente a funzionari di una società petrolifera statale irachena ("S.O.C." - "South Oil Company") e a figure di vertice dell'amministrazione irachena, così da ottenere indebiti vantaggi in operazioni economiche internazionali; b) operato, con le medesime finalità, al fine di assicurare alle imprese che s'impegnavano al pagamento di commissioni, e versavano successivamente quanto stabilito, indebiti vantaggi in operazioni economiche internazionali in Kazahkstan, Algeria ed altri Paesi, attraverso la sistematica attività di corruzione di figure apicali delle amministrazioni di tali Stati.
Siffatte condotte delittuose, la cui realizzazione è contestata, in Milano e altrove, dal 2005 ad epoca successiva al 2013, sono state dalla Corte distrettuale ritenute, quanto meno in parte, sovrapponibili a quelle che costituiscono la base fattuale di riferimento dei tre mandati di aveste europeo emessi dalle Autorità britanniche.
Con la sentenza impugnata, inoltre, la Corte di appello ha contestualmente escluso la configurabilità della condizione ostativa regolata dall'art. 18, comma 1, lett. o) legge cit., ritenendo insussistenti, allo stato, elementi idonei ad affermare che i fatti indicati nei tre mandati di arresto europei emessi dalle autorità britanniche siano gli stessi che costituiscono l'oggetto dell'invito a comparire formulato dal P.M. presso il Tribunale di Milano.
3. La riconosciuta insussistenza del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. o), - per il quale è necessario che il fatto di reato oggetto del mandato d'arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità (Sez. 6, n. 3504 del 22/01/2014, Rombolacci, Rv. 258512) - comporta, in sè e per sè considerata, l'esclusione della possibilità di attivare la speciale procedura di cooperazione incentrata su meccanismi di consultazione diretta fra le Autorità giudiziarie degli Stati membri di recente introdotti da D.Lgs. 15 febbraio 2016, n 29, che ha recepito nel nostro ordinamento la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
Del tutto diversa, invece, deve ritenersi l'ipotesi - dai Giudici di merito, come più avanti si vedrà, erroneamente ravvisata nella vicenda in esame - in cui la richiesta di consegna riguarda fatti commessi, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato o in altro luogo allo stesso assimilato, poichè in tal caso il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, previsto, dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), sussiste solo quando risulta già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912).
A fronte di tale evenienza, come già chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, cit.), il conflitto di giurisdizione tra i due Stati membri, ove concretamente ravvisabile, deve trovare la propria soluzione nel meccanismo disegnato dalla su citata decisione quadro 2009/948/GAI e dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, anche al fine di evitare procedimenti paralleli superflui che potrebbero determinare una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quale garanzia fondamentale direttamente applicabile nello spazio giuridico europeo (v., in motivazione, Sez. 6, n. 21323 del 22/05/2014, Maciej, Rv. 259243; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931).
Il rifiuto della consegna, in tal caso, mira a tutelare effettivamente le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, cit.), in quanto disvelato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto - con la presenza di attività d'indagine in corso di svolgimento - la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e., in tutto o in parte commesso sul suo territorio (Sez. 6, n. 27592 del 13 giugno 2018, Huseini, non mass.).
La normativa europea, infatti, mira non solo a sollecitare, ma a realizzare una più stretta cooperazione fra le competenti Autorità giudiziarie degli Stati membri, sì da "prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo una violazione del principio ne bis in idem" (art. 1, comma 2, lett. a), della decisione quadro 2009/948/GAI).
A sua vota, la nozione di "procedimenti paralleli" è scolpita nell'ordinamento interno dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. cit., che li definisce come "procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona".
4. I presupposti di configurabilità del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge cit. sono pacificamente individuati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che al riguardo ha stabilito il principio secondo cui siffatta condizione ostativa deve emergere con certezza dagli atti (Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Ignat, Rv. 264055) ed è ravvisabile quando una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, purchè preordinata al raggiungimerto dell'obiettivo criminoso, si sia verificata nel territorio italiano (ex multis v. Sez. 6, n. 5548 del 01/02/2018, Manco, Rv. 272198; Sez. 6, n. 13455 del 18/03/2014, Maligi, Rv. 261097).
La realizzazione del reato nel territorio italiano deve risultare con certezza in ragione di un quadro fattuale desumibile in modo non controvertibile dagli stessi elementi offerti dall'Autorità di emissione o da quelli forniti in sede di integrazione ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16 (Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 24897), non essendo a tal fine sufficiente la mera ipotesi che il reato si sia in tutto o in parte realizzato nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 17704 del 18/04/2014, Araujo Gomez, Rv. 259345).
Siffatta condizione ostativa si ricollega, evidentemente, alle implicazioni del principio di territorialità previsto dall'art. 6 c.p., comma 2, secondo cui ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso, purchè lo stesso sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220).
L'accertamento di tale motivo di rifiuto presuppone, tuttavia, che nel territorio italiano si sia verificata quanto meno una parte della condotta per cui specificamente si stia procedendo all'estero, secondo la descrizione che del relativo sostrato fattuale dell'ipotesi di reato oggetto della richiesta di consegna venga offerta nell'eurordinanza proveniente dallo Stato di emissione.
Occorre, in altri termini, che il vaglio delibativo al riguardo svolto dai Giudici di merito consenta di verificare la sussistenza di un "medesimo comportamento criminoso" realizzato dal "medesimo soggetto", sia pure solo in parte, nel territorio dello Stato.
Deve trattarsi, dunque, di un segmento della medesima condotta criminosa che, "naturalisticamente" inteso e considerato unitariamente ai successivi o precedenti atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato (Sez. F., n. 34572 del 28 agosto 2008, Kaimovsy Saso, non mass.).
Non rileva, pertanto, la commissione in territorio italiano di altri reati, estranei all'oggetto dell'euromandato, anche se ascrivibili alla medesima tipologia delittuosa (Sez. 6, n. 48946 del 4 dicembre 2015, Certan Petru, non mass.).
Quel che occorre, nella prospettiva propria della condizione ostativa in esame, è che sul territorio nazionale si sia verificata, ex art. 6 c.p., almeno una parte della condotta inerente al reato per il quale viene richiesta la consegna formalizzata nell'eurordinanza.
Del tutto diversa, di contro, deve ritenersi l'ipotesi in cui venga accertata la presenza di condotte criminose che, sotto il profilo naturalistico e ontologico, risultino in concreto distinte e autonome e risulti provato che quella per la quale si procede, in tutti gli elementi richiesti per integrarla, sia stata consumata esclusivamente all'estero, poichè a fronte di tale evenienza non può revocarsi in dubbio che non vi sia giurisdizione italiana (Sez. F., n. 34572 del 28 agosto 2008, Kaimovsy Saso, cit.).
5. Di tale quadro di principii non ha fatto buon governo la sentenza impugnata, che ha erroneamente ricollegato l'accertamento della condizione ostativa in esame non alla necessaria, e preliminare, verifica della natura e delle note modali proprie delle condotte delittuose oggetto dei tre m.a.e. emessi dalle Autorità britanniche, sì da stabilirne l'eventuale incidenza ratione loci nella prospettiva del paradigma di riferimento disegnato dall'art. 18, comma 1, lett. p), cit., ma alla pendenza, dinanzi alle Autorità giudiziarie italiane, di un procedimento penale di recente avviato nei confronti della persona richiesta in consegna per fatti di reato estranei al contenuto e al petitum degli euromandati, senza precisare, al contempo, se, e quali, dei reati oggetto delle richieste di consegna fossero stati, in ipotesi, commessi sul territorio italiano ai fini dell'applicazione dei criteri fissati dall'art. 6 c.p..
Al riguardo non emergono, dal contenuto dei tre m.a.e. e dalla documentazione allegata dalle Autorità emittenti, specifici elementi di collegamento territoriale rilevanti sul piano interno e idonei a fondare l'opponibilità della su indicata condizione ostativa rispetto ad alcuno dei segmenti fattuali attraverso cui si snoda la realizzazione dei reati associativi ovvero dei reati di corruzione ivi descritti.
Irrilevante, di contro, deve ritenersi, nella prospettiva qui considerata, l'accertamento di fatti di reato ulteriori o diversi rispetto a quelli puntualmente indicati nelle richieste provenienti dallo Stato di emissione.
E' su un oggetto così delimitato che necessariamente si concentrano - nella prospettiva segnata dal principio di reciproca fiducia quale naturale connotazione del principio del mutuo riconoscimento delle recisioni giudiziarie penali nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (art. 67, par. 3, T.F.U.E.) - le diverse fasi dell'attivazione, dello svolgimento e della definizione della procedura di consegna basata sull'istituto del mandato di arresto europeo.
5.1. Ora, la disamina delle richieste di consegna non consente di ritenere che i reati associativi e le condotte corruttive che ne costituiscono l'oggetto siano stati posti in essere sul territorio italiano, facendosi espresso riferimento, in tal senso, ad altri Paesi, europei ed extraeuropei (Regno Unito, Principato di Monaco, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Iraq), ma non al nostro.
I tre euromandati sono stati emessi con riferimento a reati associativi finalizzati alla commissione di una serie di condotte corruttive aventi ad oggetto le procedure di aggiudicazione di una pluralità di appalti di rilevante valore economico, assegnati dal Ministero del petrolio iracheno nel quadro di un progetto - connotato da fasi diverse e fra loro autonome - volto alla ricostruzione dell'industria petrolifera irachena e finanziato con fondi della cooperazione internazionale (cd. "I.C.O.E.E.P.").
Il primo dei tre m.a.e. si riferisce ad un'associazione per delinquere composta dal S.A. e da altre persone che avrebbe operato al fine di ottenere, attraverso dazioni di danaro, l'aggiudicazione ad una società ("S.B.M." offshore) di un contratto per la fornitura di sistemi di ormeggio al Governo iracheno: in un primo momento sarebbe stato corrotto, dalla S.E.M. e tramite la "Unaoil" (società monegasca amministrata dal S.A. e da suoi familiari), un agente della "S.O.C." (South Oil Company), organo del Ministero del petrolio iracheno, mentre in un secondo momento, attraverso l'intervento di uno degli associati, sarebbero stati corrotti altri funzionari ministeriali competenti per l'aggiudicazione dell'appalto.
Il secondo m.a.e. riguarda una condotta delittuosa realizzata con analoghe modalità dalla medesima associazione, al fine di ottenere l'aggiudicazione di un contratto di appalto in favore di un'altra società, la "Leighton Offshore PTE", per la costruzione di un oleodotto e l'installazione di ormeggi fabbricati nella prima fase del progetto "I.C.O.E.E.P.". Si dà atto, al riguardo, di incontri avvenuti nel Regno Unito (a Reading) fra i dirigenti della "Unaoil" e un agente della S.O.C. al fine di redigere il contratto di appalto con clausole che avrebbero favorito l'aggiudicazione alla "Leighton".
Il terzo m.a.e., infine, ha ad oggetto una serie di comportamenti volti a favorire l'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di unità per la produzione di energia per turbine a gas nei confronti di una società ("Una & C Irag") controllata dalla "Unaoil", nell'ambito di un diverso progetto (c.d. "Project 3838").
5.2. Ciò posto, è agevole rilevare come l'oggetto dell'imputazione formulata nel su citato invito a comparire si limiti ad enucleare una fattispecie concorsuale, non associativa (come quella formulata, di contro, nei mandati europei di arresto), e si riferisca, nella sua prima parte, ad una fase (c.d. "Phase 2") del progetto "I.C.O.E.E.P." che non risulta attinta dalle richieste di consegna sulle quali si è pronunziata la Corte distrettuale.
Nella seconda parte di quell'atto investigativo, inoltre, vengono menzionati, quali luoghi di commissione di indebiti vantaggi procurati nell'ambito di non meglio precisate operazioni economiche internazionali, il Kazahkstan, l'Algeria ed altri Paesi, senza alcun riferimento alla diversa dimensione territoriale entro cui si collocano i fatti di reato oggetto delle richieste avanzate nei tre m.a.e. britannici, nè al territorio italiano.
E' noto che la competenza territoriale a conoscere di un reato associativo si radica nel luogo in cui la struttura criminosa destinata ad agire nel tempo diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del c.d. "pactum sceleris". Ne discende che, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana, occorre verificare in quale luogo si è realizzata l'operatività della struttura medesima, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso a meno che non rivelino essi stessi, per il loro numero e consistenza, il luogo di operatività predetto (tra le altre, Sez. 2, n. 993 del 25/02/1999, Cohan, Rv. 212974; Sez. 6, n. 7478 del 9 dicembre 1992, Carnana ed altro, Rv. 195046; Sez. 6, n. 4378 del 07/11/1997, Rv. 210812).
Dalla documentazione disponibile, tuttavia, non risulta alcun elemento di fatto idoneo a ritenere che il sodalizio contestato dalle Autorità emittenti avesse nell'Italia il suo centro di radicamento territoriale.
Nè la ricorrenza di siffatto elemento di collegamento territoriale è stata evidenziata nella decisione in questa Sede impugnata.
Questa Corte, al riguardo, ha affermato che là dove la ragione della richiesta di consegna sia la contestazione di un reato associativo deve tenersi conto del luogo in cui risulti operativa la struttura organizzativa, restando di importanza secondaria quello in cui sono stati perpetrati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso salvo che questi, come si è poc'anzi rilevato, denuncino per numero e consistenza il luogo di operatività dell'associazione (v., in motivazione, Sez. F., n. 39398 del 22 agosto 2017, Agbonavbere non mass.; Sez. 2 n. 993 del 25/02/1999, Cohan, cit.).
Irrilevante, dunque, deve ritenersi, ai fini di un'eventuale affermazione della giurisdizione italiana in ordine al reato associativo, il fatto che le vicende corruttive oggetto di contestazione in Italia possano, se del caso, qualificarsi come reati-fine dell'associazione descritta nelle richieste di consegna.
Sotto altro, ma connesso profilo, nessun elemento sintomatico della presenza di un rilevante collegamento territoriale con l'Italia quale Stato di esecuzione delle suddette richieste di consegna emerge dall'analisi del loro contenuto e cella documentazione che ne costituisce il naturale corredo.
Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo alle condotte corruttive evidenziate nei tre m.a.e., ove alcun riferimento viene operato ad una società (la "Saipem s.p.a") che figura menzionata, di contro, nella prima parte dell'imputazione formulata nell'invito a comparire.
La decisione impugnata ha ritenuto di valorizzare, nella prospettiva, qui censurata, della ricostruzione del fondamento della causa di rifiuto delineata dall'art. 18, comma 1, lett. p), cit., alcuni "elementi di sovrapposizione" fra le indagini britanniche e quelle italiane che, già di per sè considerati, si mostrano irrilevanti ai fini della configurabilità dei presupposti tipici della su indicata condizione ostativa: essi, richiamati anche nella memoria depositata dal difensore della persona richiesta in consegna, contribuiscono invero a disegnare, allo stato, i contorni di un quadro storico-fattuale (l'avere agito, il S.A., attraverso una società - la "Unaoil" - anch'essa menzionata nell'invito a comparire; l'identità di oggetto e destinazione dell'attività corruttiva, rispettivamente individuati nel settore delle forniture petrolifere e nei funzionari della "S.O.C." e del Governo iracheno; il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni di altri Paesi, individuati, come già sopra rilevato, nel Kazahkstan e nell'Algeria, ecc.) potenzialmente rilevante sul piano di un collegamento investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione, senza esercitare, tuttavia, alcuna concreta incidenza sui passaggi ricostruttivi della dimensione territoriale e sulle connotazioni modali proprie dei fatti di reato sì come illustrati nelle su menzionate richieste di consegna.
Parimenti ininfluente, nella su indicata prospettiva ermeneutica, deve altresì ritenersi l'eventuale emersione in sede investigativa di intese corruttive afferenti alla stipula, pur in territorio italiano, di contratti di subappalto da parte delle società avvantaggiate dai comportamenti delittuosi descritti nelle richieste di consegna, poichè, diversamente da quanto prospettato nella memoria difensiva della persona, richiesta in consegna, non certo dei medesimi reati oggetto dei m.a.e. si tratterebbe, quanto, semmai, della realizzazione di ulteriori ipotesi delittuose ad essi connesse e, se del caso, rilevanti quali reati-fine del sodalizio criminoso ivi contestato dalle Autorità emittenti.
5.3. Insussistenti, dunque, devono ritenersi i presupposti di configurabilità della causa di rifiuto prevista dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge cit., imponendosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte oggetto della correlativa statuizione decisoria.
Sussistenti devono ritenersi, conclusivamente, le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna.
6. In relazione alle ipotesi di reato diverse da quelle che costituiscono l'oggetto dei tre m.a.e. - e sulle quali, come si è rilevato, risulta pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria interna - la sentenza impugnata non ha espresso alcuna valutazione in merito all'eventuale sussistenza dei presupposti per il ricorso alla peculiare procedura incidentale di rinvio della consegna o di consegna temporanea sulla base dei meccanismi specificamente regolati nella L. n. 69 del 22 aprile 2005, art. 24, commi 1 e 2.
In ordine alle caratteristiche ed agli sviluppi delle vicende oggetto del procedimento pendente dinanzi alle Autorità giudiziarie italiane, deve anzitutto rilevarsi come il correlativo apprezzamento di merito, anche, e soprattutto, in ragione dei profili di discrezionalità valutativa sottesi alle forme dialogiche di collaborazione giudiziaria previste dalla su citata disposizione normativa, non possa di certo essere espresso in questa Sede (arg. ex Sez. 6, n. 14764 del 27 marzo 2013, Furman, Rv. 257020).
Un'eventuale richiesta di rinvio della consegna per motivi di giustizia interna, infatti, giammai potrebbe essere oggetto ci trattazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (Sez. 6, n, 3255 del 17/01/20:13, Murariu, Rv. 2541839), ma potrebbe essere delibata solo dalla Corte d'appello.
Entro tale prospettiva, invero, questa Corte ha affermato che le esigenze processuali interne devono essere oggetto di una motivata valutazione comparativa con quelle proprie dello Stato richiedente.
Ne discende che, in relazione al procedimento vertente su un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo, deve esprimersi una valutazione di opportunità, che tenga conto non solo dei criteri desumibili dalla L. n. 69 del 2005, art. 20 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad es., lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Dumitran, Rv. 259464; Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340).
Giova infine richiamare, al riguardo, le indicazioni riconnesse alla possibile applicazione della regola operativa da questa Suprema Corte enunciata (Sez. 6, n. 42045 del 06/11/2008, Gal, Rv. 241521), secondo cui la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo ben può essere esercitata, se del caso, anche successivamente al provvedimento che ha disposto la consegna, purchè anteriormente alla materiale sua esecuzione e solo dopo aver interpellato - anche se non necessariamente in un conteste di udienza - l'interessato ed il suo difensore.
7. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, in relazione all'esame dei profili di merito or ora evidenziati, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento discrezionale, dovrà uniformarsi ai principii di diritto stabiliti da questa Suprema Corte.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al rifiuto della consegna di S.A. all'Autorità giudiziaria del Regno Unito in esecuzione dei mandati di arresto europeo emessi nei suoi confronti il (OMISSIS) 2017, il (OMISSIS) 2018 e il (OMISSIS) 2018 e dichiara sussistenti le condizioni per la detta consegna.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla valutazione dei presupposti per l'esecuzione della consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, commi 1 e 2, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2018
Avv. Antonino Sugamele

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