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Sentenza

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2018) 24-04-2018, n. 18155
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;

nei confronti di:

1) S.A.M.H., nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza emessa il 04/07/2017 dal Giudice di Pace di Trieste;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;

Udito il Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Trieste assolveva S.A.M.H. dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, commesso a (OMISSIS), ritenendo l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

2. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che erano stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nelle ipotesi di reati permanenti, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta all'imputato fino a quando non sia cessata la permanenza, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Sez. 3, n. 50215 dell'08/10/2015, Sarli, Rv. 265435).
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso, il principio secondo cui: "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace" (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587).

Ne discende che il Giudice di Pace di Trieste non poteva emettere nei confronti di A. la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo di particolare tenuità il fatto contestato all'imputato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 10-bis.

Ai procedimenti davanti al Giudice di Pace si applica invece la disciplina prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, da considerarsi speciale rispetto a quella dettata dal codice penale (Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015, Bellomo, Rv. 265491), e che è pacificamente applicabile anche all'ipotesi in esame (C. cost. n. 250 del 210, ex multis).

La specialità della norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 discende dal complesso delle prerogative giurisdizionali riconosciute al giudice di pace, al quale è attribuito il potere-dovere di definire il processo, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato. L'apprezzamento della particolare tenuità deve essere operato avendo congiuntamente riguardo all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato per l'interesse tutelato dalla norma, alla natura occasionale della condotta incriminata e al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare la posizione dell'imputato, sotto il profilo del possibile pregiudizio che dall'ulteriore corso del processo gliene può derivare, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute (Sez. 4, n. 14802 dell'01/03/2006, Crosio, Rv. 234031).

3. Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Trieste, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Trieste, in diversa persona fisica.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2018
Avv. Antonino Sugamele

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