L’offesa alla reputazione altrui propagata tramite web, essendo quest’ultimo uno strumento percepibile da un ampio pubblico di utenti, integra una delle ipotesi aggravate del reato di diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 57020/18; depositata il 18 dicembre
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.C.G. nato a ......' il ............
avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott. PERLA LORI,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito i difensori:
Avv. Fabio Viglione per la parte civile il quale ha concluso per la reiezione del ricorso;
Avv. Marco Rigamonti, il quale ha concluso per l'intervenuta prescrizione, per il resto
insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.
Con sentenza del 11/12/2017 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha ritenuto G.D.C. colpevole dei due
reati di diffamazione ascrittigli (art. 81, 595, commi primo e terzo, cod. pen.),
per avere offeso la reputazione di una giornalista RAI attraverso la
pubblicazione, rispettivamente in data 06/10/2010 e 31/05/2011 sul sito
web www.dongiorgio.it di due articoli.
2.
Nell'interesse del ricorrente è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della
legge penale, ribadendo la tesi secondo la quale, per effetto dell'entrata in vigore
della Costituzione repubblicana, il reato di diffamazione sarebbe stato abrogato,
dal momento: a) che la libertà di pensiero riconosciuta dall'art. 21 della Carta
fondamentale soffre l'unico limite della contrarietà al buon costume, non
ricorrente nella specie; b) che il diritto all'onore e alla reputazione non sono stati
richiamati dalla Costituzione, ma da successive e sottordinate fonti
internazionali.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di
norme giuridiche, rilevando che il fatto attribuito al ricorrente dovrebbe essere
qualificato come ingiuria, tenuto conto che il messaggio pubblicato su un sito era
rivolto anche alla giornalista.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di
norme giuridiche, rilevando che, dato per accertato, da parte del giudice di primo
grado, l'errore dell'imputato, quanto all'estensione illimitata del diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, la Corte territoriale avrebbe dovuto
applicare l'art. 59 cod. pen., che attribuisce rilievo alle cause di esclusione della
pena, quando l'agente ritenga per errore la loro sussistenza.
2.4. Con il quarto motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale
dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui assoggetta al medesimo
trattamento sanzionatorio, per effetto dell'utilizzo del mezzo della stampa o di
altro mezzo di pubblicità, condotte che i primi due commi dello stesso articolo
distinguono a cagione della progressiva offensività.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in
quanto muove dalla premessa, contraddetta da tutta la giurisprudenza
costituzionale, dell'assenza di tutela dell'onore e della reputazione all'interno
della Carta fondamentale.
Al contrario, sin da epoca risalente, la Corte costituzionale ha riconosciuto il
carattere essenziale di tali valori, ad es., quando ha sottolineato che l'esimente,
prevista dall'art. 51 cod. pen. esclude la punibilità in quanto il fatto imputato
costituisca esercizio di un diritto, aggiungendo che "non appar dubbio che tale
sia il caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad
esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o
circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui,
sempreché la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che
circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa derivabili dalla tutela di altri
interessi costituzionali protetti" (Corte cost. 14/07/1971, n. 175). Solo qualche
anno più tardi la medesima Corte ha puntualizzato che gli artt. 10 cod. civ., 96 e
97 della legge 22/04/1941, n. 633 non contrastano con le norme costituzionali
ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2, affermati anche negli
artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, Cost., che riconoscono e
garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio
decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e
reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea
sui diritti dell'uomo (Corte cost. 12/04/1973, n. 38).
La Costituzione italiana è rigida, infatti, nel senso che non può essere modificata
se non col procedimento di revisione delineato dall'art. 138 Cost., e non nel
senso che il suo significato sia, come pretenderebbe il ricorrente, irrigidito nelle
sole indicazioni puntuali, trascurando il fondamentale valore personalistico che la
informa e che ruota attorno ai fondamentali valori di libertà e dignità della
persona (v., ad es., già Corte cost. 18/12/1987, n. 561). Questi ultimi trovano
espressione nell'art. 2 Cost., che costituisce diritto positivo, nonostante il
ricorrente si dichiari convinto del contrario.
Ne discende che l'art. 595 cod. pen. non è stato tacitamente abrogato
dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e che manifestamente
infondata sarebbe ogni questione di legittimità della fattispecie incriminatrice,
prospettata sotto il profilo della inammissibilità della previsione di limiti alla
libertà di manifestazione del pensiero che non siano quelli espressamente indicati
dall'art. 21 Cost. o ricavabili in termini espliciti da altre norme costituzionali.
2. Inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo, giacché la
condotta dell'agente non era affatto diretta nei confronti della destinataria, ma
era rivolta alla generalità dei fruitori della rete.
Già Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, Pm in proc. ignoti, Rv. 217745, ebbe a
nettamente distinguere la comunicazione via e-mail da quella attraverso internet, osservando che, in quest'ultimo caso,
«se invece della comunicazione diretta, l'agente "immette" il messaggio "in rete", l'azione è, ovviamente,
altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto specificamente
riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la
comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del
messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di
loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli
altri, ovvero dall'agente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commesso, ad
esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che
l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in
cui egli crei e utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata
potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di
tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a
pagamento, la legittimazione, a connettersi"). Partendo da tale - ovvia -
premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l'utilizzo di internet
integra una delle ipotesi aggravate di cui dell'art. 595 c.p. (comma terzo: offesa
recata... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità). Anche in questo caso, infatti,
con tutta evidenza, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il
messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento
penale. Né la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona
nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive può indurre a
ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria
(magari aggravata ai sensi del quarto comma dell'art. 594 c.p.), piuttosto che
quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione- comunicazione adoperato
(appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto
vilipeso di percepire direttamente l'offesa, ma il messaggio è diretto ad una
cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in una
dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso.
D'altronde, anche per altri media si verifica la medesima situazione. Un'offesa
propagata dai giornali o dalla radio-televisione è sicuramente percepibile anche
dal diretto interessato, ma la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza è,
pacificamente, quella ex art. 595 c.p. e non quella ex art. 594».
Tale conclusione non è mai stata posta in dubbio nella giurisprudenza di questa
Corte (e, infatti, v., sullo stesso presupposto, di recente, Sez. 5, n. 38099 del
29/05/2015, Cavalli, Rv. 264999).
3. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il terzo motivo, giacché la
disciplina dettata dal legislatore, con riguardo all'errore sulle scriminanti (art. 59,
comma quarto, cod. pen.), impone comunque di distinguere tra l'errore che cade
sul fatto, ossia l'errore che investe l'effettiva esistenza di una situazione che, ove
ricorrente, renderebbe applicabile la scriminante, e l'irrilevante (ai sensi dell'art.
5 cod. pen.) errore sul divieto, che ricorre quando l'agente o supponga
l'esistenza di una scriminante non configurata dal legislatore o ritenga, come il
ricorrente assume nel caso di specie, che una scrinninante effettivamente
prevista dall'ordinamento sia caratterizzata in termini più ampi di quelli
normativamente delineati. In questi casi, infatti, l'errore incide sui limiti di
applicabilità della norma incriminatrice ossia sul divieto (ed, infatti, in questi
termini si esprime la giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., il caso esaminato
da Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008, Loyola, Rv. 241954, secondo la quale
l'erronea supposizione circa l'esistenza di una causa di giustificazione non ha
effetto scriminante se l'errore attiene all'esistenza o all'efficacia obbligatoria di
una norma giuridica).
4.
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale
prospettata col quarto motivo, dal momento che rientra nella discrezionalità del
legislatore l'aver colto nell'utilizzo, per quanto qui rileva, di un mezzo di
pubblicità, una connotazione di tale gravità dell'offesa alla reputazione, in
ragione della sua diffusività, nello spazio e nel tempo, da rendere irrilevante il
fatto che sia stato o non attribuito al soggetto un fatto determinato.
5.
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
6.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte e della data di proposizione del ricorso, successiva
all'introduzione dell'inciso finale del primo periodo del comma 1 del citato art.
616, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va
condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di
legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in complessivi
euro 2.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore
della parte civile, che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di
legge.
Così deciso il 15/10/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
19-12-2018 21:44
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