L'avvocato ha la febbre ed invia al giudice un certificato medico.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 52086/18; depositata il 19 novembre
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
F.G. nato il ----- a -----
F.F.nato il ----- a ----
avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
ZACCO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Angela PALMISANO, in sostituzione dell'avv. Francesco
VIVIANI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/6/2018, la Corte di appello di Salerno
confermava la sentenza del 5/10/2016 con la quale il Tribunale di Salerno aveva
condannato G. F. e F.F.alla pena, condizionalmente
sospesa, di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa ciascuno per il reato
di tentata truffa 'continuata in concorso.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due
imputati avevano cercato di ottenere il pagamento di una somma da parte di tre
diversi automobilisti, simulando che gli stessi avessero urtato l'autovettura di
F.F., danneggiandone lo specchietto retrovisore.
2. Propongono ricorso con un unico atto G.F. e F.F., a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della
sentenza per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in
relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179 cod. proc. pen., per non avere la
Corte di appello rinviato l'udienza del 21/6/2018, pur avendo il difensore
trasmesso il giorno precedente un certificato medico attestante il proprio
assoluto impedimento a comparire per motivi di salute.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 468 cod. proc. pen, in
quanto la Corte, in violazione del diritto di difesa e del divieto di richiedere
l'ammissione di testi a sorpresa, ha disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p. l'esame
di due Carabinieri che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto indicare nella propria
lista.
2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
in quanto la Corte di appello si è limitata a confermare la decisione sentenza di
primo grado, quando "le prove assunte non sono assolutamente univoche",
diversamente da quanto riportato nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
2.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'assoluto
impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, conseguente ad una
patologia, deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di
partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave rischio per la propria salute,
potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni
di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico-fiscale (Sez. 5,
n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, Margherita, Rv. 262846; Sez. 4, n. 7979 del
28/01/2014, Basile, Rv. 259287; Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Hrvic, Rv.
257133; Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, G., Rv. 254896).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente ribadito che per
un verso, ai fini del differimento dell'udienza, - è riservato al giudice di merito
l'apprezzamento circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto
impedimento, ma che per altro verso «la relativa valutazione deve essere
sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta» (Sez. U., n. 41432 del
21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267747, in motivazione).
3.
Nel caso in esame il certificato medico in data 20/6/2018, inviato dal
difensore lo stesso giorno, attestava che l'avv. Francesco Viviani risultava affetto
da "riacutizzazione di bronchite cronica e febbre", necessitava di "riposo a letto
fino al 21/06/2018"; a giudizio del medico, il paziente non era trasportabile.
La Corte territoriale, con l'ordinanza del 21/6/2018, ha osservato che "la
riacutizzazione non appare giustificata e che il legittimo impedimento non appare
di salute poiché non viene indicato il grado febbrile connesso alla riacutizzazione
della bronchite cronica, per cui appare poco giustificata la valutazione di non
trasportabilità perché non motivata".
Ritiene il Collegio che detta motivazione, con la quale la Corte di appello
ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza, nominando un difensore d'ufficio
per la discussione, sia inadeguata ed illogica ("la riacutizzazione non appare
giustificata") e che anche il giudizio sulla "trasportabilità" del difensore,
sommariamente compiuto, in contrasto con la valutazione espressa dal medico,
non risulti ancorato a nozioni di comune esperienza.
Nel considerare l'impedimento del difensore per motivi di salute, il
giudice di merito dovrà normalmente compiere una valutazione più prudente
rispetto a quella da effettuare nel caso di dedotta impossibilità dell'imputato di
presenziare all'udienza: al difensore, infatti, è di regola richiesta un'attività di
partecipazione maggiore, che può essere più seriamente compromessa in
presenza di precarie condizioni di salute. Dovrà aversi quindi riguardo anche
all'incombente previsto per l'udienza della quale si chiede il rinvio.
E' evidente, ad esempio, che una discussione svolta dal difensore
febbricitante (come sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, trattandosi del
dibattimento di appello) può avere una incidenza sul compiuto esercizio del
diritto di difesa dell'imputato assai diversa dal caso in cui il soggetto fisicamente
debilitato fosse quest'ultimo, presente solo per assistere alla discussione.
4.
La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte territoriale
competente, non essendo ancora decorso il tempo necessario a prescrivere, in
considerazione del periodo (sessanta giorni) durante il quale la prescrizione è
rimasta sospesa nel giudizio di primo grado, in seguito al rinvio di un'udienza su
'richiesta della difesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Così deciso il 30/10/2018.
Il Consigliere estensore
Piffo Messini D'Agostini 21-11-2018 21:28
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