Induzione indebita
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2018) 18-05-2018, n. 22330
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.R., nato (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 426/2017 Tribunale Riesame di Roma del 16/01/2018;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed i provvedimenti decisori impugnati;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. VILLONI O.;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. ANIELLO R., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla somma di Euro 273.824,50;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Paolo Galdieri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato per la terza volta il decreto di sequestro preventivo a suo tempo emesso dal GIP del Tribunale di Roma avente ad oggetto beni mobili, immobili e conti correnti intestati a D.R. fino all'importo complessivo di Euro 362.046,02, imputati in parte (Euro 88.221,52) a titolo di profitto dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p., capi da A ad H dell'imputazione) e per il residuo (Euro 273.824,50) in previsione della confisca allargata di cui alla L. n. 356 del 1992 art. 12 sexies, (oggi art. 240 bis c.p.), in relazione ai predetti reati nonchè a quello di truffa militare (art. 234 c.p.m.p, capo I) per i quali pende attualmente giudizio in fase dibattimentale.
Come anticipato, la pronuncia consegue a duplice pronuncia di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il primo con sentenza n. 32761/16 del 16/07/2016 emessa da questa Sezione Sesta e il secondo con sentenza n. 14806/2017 del 21/03/2017 emessa dalla Sezione Seconda, la quale pur riconoscendo al Tribunale di avere assolto al dictum della precedente decisione con lo specificare quale fosse il tipo di vincolo imposto sull'una e sull'altra frazione della complessiva somma sequestrata, riteneva inevaso l'obbligo di verificare tempi e modi di formazione della provvista oggetto di sequestro L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, nonchè quello di valutare la compatibilità dei redditi a disposizione dell'indagato (oggi imputato), la cui misura era stata solo ipotizzata, non essendosi indicati gli importi da lui percepiti a vario titolo (tra cui emolumenti, missioni, incarichi) nè l'eventuale sussistenza e relativo ammontare di stipendi nella titolarità di altri componenti del nucleo familiare o le complessive capacità economiche di quest'ultimo.
A tal fine, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare due elementi sintomatici della disponibilità da parte dell'imputato di redditi ulteriori rispetto a quelli lecitamente percepiti, sostenendo inoltre che quanto allo stipendio ed agli emolumenti percepiti dal ricorrente, che riveste il grado di Capitano di Fregata della Marina Militare, essi possono ritenersi acquisiti e notori.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ne deduce la nullità, allegando in primo luogo la violazione dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), per avere il Tribunale del tutto omesso di verificare tempi e modi di formazione della provvista di denaro oggetto di sequestro ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12, sexies, nonchè di valutare la compatibilità dei redditi complessivamente a disposizione del D. nel periodo correlato alla consumazione dei reati (anni 2012 - 2013).
Si sostiene, infatti, che a dispetto delle precedenti pronunce di annullamento, il Tribunale di Roma non ha fatto altro che riprodurre la medesima apodittica affermazione della sproporzione tra redditi e disponibilità economiche dell'imputato, non avendo proceduto ad alcun accertamento concreto sulla capacità economica e reddituale del suo nucleo familiare, valorizzando invece due situazioni (lo avvenuto prelievo dai propri conti correnti di una certa somma di denaro nello arco di quattro mesi al fine di soddisfare alle normali esigenze di vita e il rinvenimento in suo possesso della somma di Euro 6.600,00 in contanti) già considerate ed apprezzate dalle pronunce di annullamento ma ritenute insufficienti a fornire dimostrazione del requisito della sproporzione.
Si deduce, inoltre, violazione del cbn. disp. degli artt. 319 quater e 322 ter c.p., e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, sostenendosi che con la pronuncia impugnata il Tribunale di Roma ha praticamente disposto l'applicazione del sequestro finalizzato a confisca allargata per un reato (l'art. 234 c.p.m.p.), non compreso nel novero di quelli per cui la misura risulta applicabile, laddove per le condotte di cui all'art. 319 quater c.p., (capi da A ad H) il prezzo dell'induzione è stato esattamente computato nell'ammontare di Euro 88.221,52 corrispondente all'oggetto del sequestro disposto in via diretta o per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c.p..
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Il Collegio rileva che il Tribunale di Roma ha in effetti omesso del tutto di procedere ad una valutazione specifica dei tempi e delle modalità di formazione della provvista di Euro 273.824,50 oggetto di sequestro preventivo finalizzato a confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, operazione demandatagli dalla seconda pronuncia di annullamento con rinvio prima ricordata; in tal modo ha espressamente violato il disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 3, in relazione all'obbligo di individuare e valutare il profilo della sproporzione tra redditi leciti ed impieghi economici costituente il proprium del provvedimento ablatorio di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
E' stato, inoltre, omesso ogni concreto accertamento circa la compatibilità dei redditi complessivamente a disposizione dell'imputato e del suo nucleo familiare, che avrebbe dovuto necessariamente passare attraverso un'analitica individuazione delle fonti di reddito lecite.
Sostenere, infatti, che gli emolumenti percepiti dal ricorrente, non quantificati nell'esatto importo, possono ritenersi acquisiti e notori significa semplicemente sottrarsi all'onere di verifica imposto dalla citata pronuncia di annullamento; a maggior ragion ciò vale per le fonti di reddito lecite a disposizione degli altri componenti del nucleo familiare, che a tutt'oggi risultano sconosciute.
3. L'assenza totale di ogni indicazione relativa a tali elementi indefettibili della decisione suggerisce, infine, che gli stessi non siano concretamente disponibili talchè appare superfluo demandare al Tribunale ulteriori approfondimenti valutativi con la conseguente necessità di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro disposto ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, e di adottare i correlati provvedimenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro disposto ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, e ordina la restituzione della corrispondente somma all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018
04-07-2018 15:07
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