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Sentenza

In tema di procedimento davanti al Giudice di pace è comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio.
In tema di procedimento davanti al Giudice di pace è comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio.
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-04-2018) 27-04-2018, n. 18472


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.S., nato il (OMISSIS) parte offesa;

I.N. nato il (OMISSIS) parte offesa;

contro:

C.V., nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 26/06/2017 del GIUDICE DI PACE di VERCELLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa NARDIN MAURA;

lette/sentite le conclusioni del P.G..
Svolgimento del processo

1. Con decreto del 26 giugno 2017 il Giudice di pace di Vercelli ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di C.V. sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., avverso la cui richiesta avevano proposto opposizione P.S., madre del minore G.M. ed I.N. entrambe persone offese.

2. Avverso l'archiviazione propongono distinti ricorsi P.S., quale esercente la potestà genitoriale su G.M. ed I.N..

3. Con provvedimento assunto nella camera di consiglio del 11 aprile 2018 il ricorso proposto da I.N. (iscritto al n. 547832/2017) è stato riunito a quello proposto da P.S. (iscritto al n. 54731/2017) considerata l'evidente connessione, trattandosi di ricorsi avverso al medesimo provvedimento di archiviazione.

4. Entrambi i ricorrenti formulano un unico articolato motivo con cui lamentano che la decisione con cui il Giudice di Pace di Vercelli ha respinto l'opposizione, disponendo l'archiviazione del procedimento, sia stata assunta in violazione il principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione. Osservano che il provvedimento impugnato non esamina in alcun modo le ragioni degli opponenti, limitandosi a fare proprii i motivi posti a base della richiesta di archiviazione. Mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, proprio per la peculiarità del rito, è onere del giudice di pace prendere in considerazione in modo approfondito i motivi di opposizione della persona offesa. Rileva, da un lato, la ricorrente P. che con l'opposizione ella aveva richiesto l'assunzione di persona informata sui fatti, indicando le generalità di colei che per prima giunse sul luogo del sinistro, nonchè la nuova audizione di I.N., per approfondire la questione della visibilità delle strisce pedonali. Dall'altro, I.N. sottolinea di aver, in quella sede, non solo allegato documenti clinici, ma di avere richiesto l'audizione dei testi F.R. e T.R., la cui dichiarazioni sono utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto.

2. Ora, nel procedimento avanti al Giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide de plano, non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale; ne consegue che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all'inammissibilità dell'opposizione. (Sez. 5, n. 18861 del 13/03/2014 - dep. 07/05/2014, P.O. in proc. Salzarulo, Rv. 26255801) Sez. 5, Sentenza n. 18861 del 13/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 262558; Sez. 5, Sentenza n. 9727 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/03/2015) Rv. 262940.

3. Va però anche ribadito che in tema di procedimento davanti al Giudice di pace è comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio Sez. 4, Sentenza n. 20388 del 16/04/2008 Cc. (dep. 21/05/2008) Rv. 240226 Sez. 5, Sentenza n. 41194 del 19/06/2014 Cc. (dep. 03/10/2014) Rv. 262185; Sez. 4, Sentenza n. 1558 del 28/11/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 259083).

4. Ciò non è accaduto nel caso di specie, in quanto, a fronte della articolata opposizione della persona offesa, accompagnata dalla indicazione di prove da assumere il Giudice di pace si è limitato a far propria la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero senza interrogarsi sul contenuto dimostrativo degli elementi di prova rappresentati dall'opponente, sottraendosi, di fatto all'obbligo motivazionale su di lui gravante.

5. Il provvedimento, va, pertanto annullato senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Giudice di Pace di Vercelli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di pace di Vercelli per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
Avv. Antonino Sugamele

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