In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio la sola occasione per tale comportamento, come accade quando la disponibilità sia conseguita mediante un esercizio arbitrario delle funzioni .
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-12-2017) 02-02-2018, n. 5204
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. MALANDRA ISIDORO GIANLUCA del foro di CHIETI, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova - a seguito di gravame interposto dall'imputato N.G. avverso la sentenza emessa il 15.12.2015 dal G.i.p. del Tribunale della Spezia - ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen.e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, non essendovi dubbio della introduzione illecita dell'imputato all'interno dei locali adibiti a cantiere gestito dalla ditta privata, ancorchè ricompresi in un edificio pubblico, e pertanto, ponendo in essere una condotta del tutto estranea alla ragione funzionale del proprio ruolo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato sotto entrambi i profili evocati.
2. In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio la sola occasione per tale comportamento, come accade quando la disponibilità sia conseguita mediante un esercizio arbitrario delle funzioni (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259500).
3. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata - ponendosi nell'alveo di legittimità richiamato - ha ineccepibilmente escluso la riqualificazione del fatto proposta in sede di appello dall'imputato ritenendo decisivo, a tal fine, che le funzioni ispettive esercitate dall'imputato comportavano una stretta vigilanza su tutti gli edifici del dipartimento militare in questione consentendo al predetto l'ingresso e l'uscita da ognuno dei locali compresi nel comprensorio dell'ex ospedale militare, con facoltà di controllo di tutto quanto vi accadesse, anche in orario notturno.
In tal modo, pertanto, i Giudici di merito hanno correttamente giustificato il nesso funzionale dell'attività istituzionalmente svolta dal ricorrente rispetto all'impossessamento dei beni esistenti nel cantiere realizzato nei locali oggetto della sorveglianza.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018
24-02-2018 16:55
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