Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Travisamento della prova - Giudice di merito - Convincimento -
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Travisamento della prova - Giudice di merito - Convincimento - Prova inesistente - Risultato di prova incontestabilmente diverso.
È deducibile ex articolo 606 cod. proc. pen. il “travisamento della prova”, il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 ottobre 2016 n. 42803
11-09-2018 17:58
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