Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Ipotesi di c.d. “doppia conforme” - Vizio di travisamento della prova - Deducibilità solo in caso di diversità del materiale probatorio esaminato.
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Ipotesi di c.d. “doppia conforme” - Vizio di travisamento della prova - Deducibilità solo in caso di diversità del materiale probatorio esaminato.
In presenza di una c.d. “doppia conforme”, cioè di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti di cui è investito il giudice di legittimità, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 28 agosto 2018 n. 39062
11-09-2018 17:56
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