Impossessarsi di un gatto è furto?
Trib. Roma Sez. I, Sent., 07-07-2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- SEZIONE PRIMA PENALE -
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cuppone, alla pubblica udienza del 23.05.2016 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di primo grado nei confronti di
- (...) NAT (...)
- libera assente-
IMPUTATA
A) del reato p. e p. dall'art. 624 c.p. perché, al fine di personale indebito profitto, si impossessava del gatto di colore bianco della (...), che era stato provvisoriamente posto in un angolo recintato del giardino condominiale, a seguito di problemi di salute del coniuge della parte lesa, animale che, nonostante le ripetute richieste di restituzione, non veniva più dato in consegna alla parte lesa in narrazione;
fatto accaduto in data 05.10.09 nel giardino condominiale di (...) Roma.
A) del reato p. e p. dall'art. 650 c.p. perché, per futili motivi, pur essendo stata più volte invitata in tal senso, a seguito di atto di denunzia/querela sporta nei suoi confronti da terza persona, si rifiutava di fornire un documento d'identità al fine della sua completa identificazione.
Fatto commesso in Roma, nei giardini condominiali siti presso la sua abitazione di Via A.C. civ. 22 pal. 17, in data 05.01.11
P.C. COSTITUITA: (...) NATO (...)
- DIFESO -
DALL'AVV. GIUSEPPE MARAZZITA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Tratta a giudizio per rispondere dei reati in rubrica ascritti (...) non ha preso parte al dibattimento nonostante la regolare vocatio in ius ed è stata giudicata in assenza.
Preliminarmente, di è dato corso alla costituzione della parte civile (...), come da memoria scritta ritualmente depositata della difesa sulla quale le altre parti nulla hanno osservato.
Ammesse le prove richieste, il processo è stato istruito con l'escussione dei testi indotti dalla pubblica accusa e dalla difesa dell'imputata.
All'odierna udienza è stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti hanno concluso nei termini riportati in intestazione.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Tribunale che in ordine al reato contestato al capo A) e sulla base della stessa prospettazione accusatoria articolata nel capo di accusa, va esclusa la punibilità dell'imputata in ragione della modalità non offensiva della condotta, dell'esiguità del danno e della non abitualità del comportamento.
La (...), deve essere ulteriormente mandata assolta dalla residua imputazione, per insussistenza del fatto.
Significativamente, la parte les(...) ha dichiarato nell'incipit della sua deposizione di avere denunciato l'odierna imputata "in quanto a sua volta denunciato da quest'ultima per l'abbandono del proprio gatto".
Sul punto, la difesa della parte civile ha prodotto la sentenza emessa ex art. 129 c.p.p. dal GUP di Roma, il quale avrebbe escluso la penale responsabilità del (...) sulla base dell'assunto (non condiviso da questo giudice) di una inconfigurabilità dell'ipotesi di abbandono, essendosi in presenza di un "diverso modo di accudire" l'animale.
Andando nel merito della questione, la parte lesa ha premesso di essere stato proprietario di un gatto del quale, ad un certo punto, non aveva avuto più la possibilità di mantenerne la cura e custodia all'interno della propria abitazione, a causa di una forte allergia sviluppata dalla coniuge.
Ha riferito il teste, dunque, che agli inizi del mese di ottobre aveva deciso di portare l'animale all'esterno del proprio appartamento, pur intendendo proseguirne le cure, collocandolo a tal fine "in un giardino condominiale attiguo al giardino condominiale" da lui abitato, precisando peraltro che si trattava di un luogo dove egli non aveva accesso diretto e dove aveva continuato a nutrirlo, porgendogli il cibo attraverso le sbarre.
Secondo la ricostruzione offerta, dopo qualche giorno aveva incontrato una donna che aveva condotto nei suoi confronti un vero e proprio "interrogatorio" in ordine alla sua identità e alle ragioni della presenza in quel posto del gatto; nel corso del colloquio, si era presentata anche la (...), che l'aveva accusato di averlo abbandonato, comunicandogli che avrebbe provveduto a condurre l'animale dal veterinario, poiché presentava una ferita, probabilmente inferta da un altro gatto.
Alle resistenze del (...), che voleva pensare personalmente alle cure, si erano scambiati il numero di telefono, concordando di recarsi insieme in una clinica veterinaria.
Il giorno successivo, tuttavia, la parte lesa non aveva più trovato il suo gatto e, dalla successiva telefonata intercorsa con la (...), aveva saputo che quest'ultima l'aveva portato da sola per le necessarie medicazioni.
Da quel giorno non aveva saputo più nulla del gatto e, nonostante le reiterate richieste di restituzione, l'imputata aveva avanzato varie scuse, contestualmente tentando di convincerlo che sarebbe stata una soluzione più opportuna l'affidamento ad altro nucleo familiare.
E' stata escussa in dibattimento, quale teste indotta dalla difesa dell'imputata, (...) la quale ha fornito una ricostruzione parzialmente diversa dei fatti.
La teste ha premesso di abitare nel medesimo condominio della (...) ) a cui è legata dalla stessa e particolare passione per i gatti. Ha rappresentato che un giorno era stata richiamata da un insistente miagolio proveniente dal giardino del condominio e che, dopo qualche ricerca, le due donne avevano trovato un gatto bellissimo.
Non sapendo da dove provenisse (l'animale non aveva né il microchip, né tantomeno un collarino con targhetta) avevano deciso di provvedere personalmente a sfamarlo, suddividendosi il relativo ruolo nell'arco della giornata ed alternandosi "per non lasciarlo solo".
Dopo qualche giorno, avevano visto una persona - il (...) appunto - intento ad accarezzare il felino, di cui aveva ammesso di essere proprietario.
Più specificamente, la parte lesa - che non viveva nello stesso condominio - aveva riferito loro di non potere più tenere l'animale in quanto, essendo malato, la moglie non lo voleva più. Aveva, tuttavia, precisato di avere intenzione di continuare ad accudirlo, benchè non nel proprio appartamento.
Secondo la ricostruzione offerta dalla teste, il gatto - rivelatasi diabetico - era peggiorato nelle proprie condizioni di salule, sicchè la (...) era determinata a portarlo in una clinica veterinaria per stabilizzarlo ed aveva poi deciso di collocarlo presso altra famiglia, per assicurargli una più degna sopravvivenza (avendo peraltro bisogno quotidianamente di punture di insulina).
Questa essendo la ricostruzione dei fatti, sebbene l'esegesi del fatto concreto possa astrattamente condurre ad una contestazione di furto, davvero dubbia è il fine di trarre profitto dallo spossessamento, richiesto da detta norma incriminatrice.
Per altro verso, lo stesso movente che ebbe a guidare la condotta dell'imputata (una passione smodata per i gatti, la volontà di garantire all'animale - a qualunque costo - una vita migliore, la percezione di un "sostanziale" abbandono da parte del (...) alutato anche in ragione della collocazione del gatto - peraltro diabetico - in un giardino condominale diverso dal proprio) costituisce un elemento aggiuntivo assolutamente valutabile tra gli elementi connotanti la tenuità del fatto.
Ed in effetti, le precedenti tipizzazioni legislative della inoffensività del fatto, nel rito minorile, e nel procedimento davanti al giudice di pace aiutano a delineare i contorni del nuovo istituto, introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in vigore dal 2 Aprile del 2015.
Nel rito minorile, l'art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1998 ha introdotto l'istituto evidentemente per consentire al minore una rapida fuoriuscita dai circuito penale ogni qualvolta sia accerti che il reato commesso sia di scarso allarme sociale e non sia espressione di una condotta di vita abituale.
Sotto un profilo sostanziale, in base ai comuni intendimenti sul tema, per la valutazione della tenuità del fatto possono soccorrere i parametri indicati dall'art. 133 c.p.: le modalità della condotta, la non gravità del danno o del pericolo, la scarsa intensità del dolo od il minore grado della colpa; in questi ambiti, possono rilevare, altresì, il movente sotteso alla condotta come anche la eventuale condotta riparatrice o restitutoria.
Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, ricorrono tutte le connotazioni della particolare tenuità del fatto: l'esiguità del danno derivante dal reato (ove si consideri che, di fatto, la parte lesa non era in grado di custodire l'animale), il movente "animalista" e non patrimoniale che ha certamente mosso la condotta dell'imputata e l'occasionalità del comportamento ove si rimarchi l'assenza di ogni precedente penale a carico della (...), incensurato.
Ritiene peraltro il Giudicante che le argomentazioni oppositive a tale decisione formulata dalla difesa di parte civile non rappresenta un elemento ostativo alla pronuncia.
Quanto alla residua imputazione, del tutto scissa dalla vicenda appena rappresentata, la condotta contestata alla (...) è quella di non avere risposto tempestivamente e nell'immediato alla richiesta di documenti rivolta dai carabinieri che la volevano identificare.
Orbene, impropriamente l'ufficio di Procura ha qualificato il fatto come reato p. e p. dall'art. 650 c.p., assolutamente non sussistente neppure astrattamente, versandosi al più nel diverso ambito applicativo del reato di cui all'art. 651 c.p.
L'imputata deve essere dunque mandata assolta da tale imputazione per insussistenza del fatto.
Il carico di lavoro che grava su questi uffici è ragione del termine occorso per il deposito della presente motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 530 c.p.p. 131 bis c.p., assolve (...) dal reato a lei ascritto al capo A) di imputazione per essere l'imputata non punibile per particolare tenuità del fatto, nonché dal reato a lei contestato al capo B) perché il fatto non sussiste.
Motivi riservati a gg. 45
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2016.
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.
05-05-2018 14:57
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