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Sentenza

Impatto di un'auto con una mucca. L'automobilista muore. L'allevatrice condannata per omicidio colposo
Impatto di un'auto con una mucca. L'automobilista muore. L'allevatrice condannata per omicidio colposo
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 52122/18; depositata il 20 novembre

SENTENZA 
sul ricorso proposto da 
D.M. A.M. nato a B. il ...... 
avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILA 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha 
concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 
E presente l'Avv. Conti Luca del Foro dì Rieti che chiede l'accoglimento del ricorso, con 
conseguente annullamento della sentenza impugnata. 
RITENUTO IN FATTO 
1. 
Con sentenza emessa in data 5.4.2017 la Corte d'appello dell'Aquila, in 
parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale dell'Aquila nei confronti di 
D.M.A., ritenuta responsabile del delitto di omicidio colposo, ha 
rideterminato la pena alla stessa inflitta in quella di mesi due giorni venti di 
reclusione. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due 
sentenza conformi, non avendo la ricorrente adeguatamente custodito gli animali 
del suo allevamento, cagionava il decesso di F.F. che, in orario 
notturno urtava violentemente contro una mucca che vagava incustodita sulla 
sede viaria. 
2. 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a 
mezzo del difensore, articolando come segue le proprie doglianze, contenute in 
un unico motivo di ricorso. 
Vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della 
motivazione. 
Secondo la difesa la motivazione offerta dalla Corte d'appello sarebbe 
incongrua ed inadeguata essendo fondata su una ricostruzione del fatto contraria 
agli atti acquisiti nel corso della istruttoria. Il fatto che alcuni animali siano 
scappati dal recinto non può tradursi in un automatico addebito di responsabilità 
a carico della imputata. L'impianto motivazionale sarebbe inoltre illogico nella 
parte in cui afferma la sussistenza del reato in ragione anche di precedenti 
episodi di natura analoga. L'unico episodio narrato dal teste C., nel corso 
della istruttoria compiuta, riguarderebbe un fatto accaduto nell'anno 2011, la cui 
dinamica non è mai stata accertata. Pertanto, la suggestiva circostanza avrebbe 
un valore del tutto neutro nell'ambito del presente giudizio. 
La penale responsabilità viene altresì riconosciuta sulla scorta 
dell'affermazione secondo la quale non risulterebbe in atti la prova della 
esistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile. 
Sussistendo una regolamentazione in materia, avente la funzione di 
contenere tutti i pericoli collegati all'esercizio dell'attività dell'allevamento, il 
proprietario non può ritenersi responsabile dell'evento occorso, qualora egli 
abbia rispettato in modo preciso le prescrizioni dettate sulla custodia degli 
animali. In tale ultimo caso, ove si verifichi un qualunque evento, esso dovrebbe 
essere inquadrato nell'ambito del caso fortuito, dipendendo da fattori 
imponderabili e imprevedibili. Il Giudice d'appello, mutando l'impostazione di 
quello di prime cure, non ha argomentato sul rispetto della normativa in materia 
di allevamenti da parte dell'imputata, ignorando completamente la circostanza. 
Si sarebbe limitato ad affermare, in modo del tutto apodittico, che le misure 
predisposte dalla D.M. per garantire la sicurezza della pubblica incolumità 
erano del tutto inadeguate, sulla base del solo fatto accertato della fuga del 
bestiame. 
Al contrario, si prospetta nel ricorso, la custodia dell'allevamento era stata 
garantita dalla De Michelis in maniera ineccepibile, nel rispetto di tutti i 
parametri regolamentari previsti in materia. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. 
I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere 
rigettato. 
2. 
La Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento logico, privo di aporie 
e contraddizioni, dando conto in maniera adeguata dei motivi posti a fondamento 
della decisione assunta, la quale, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, 
risulta immune dai vizi lamentati dalla ricorrente. 
La responsabilità della imputata è incentrata sulla constatazione delle 
caratteristiche della dinamica del fatto - su cui la difesa non muove alcuna 
contestazione - e sulla considerazione di altro analogo episodio nel corso del 
quale sì verificò un incidente ferroviario, sempre collegato alla omessa custodia 
di animali dell'allevamento della ricorrente. 
Nella notte del 29/9/2012, la giovenca di proprietà di D.M.A., 
vagando sulla sede viaria della SS 17, che attraversa la località Sella di Corno 
(AQ), andò ad impattare contro la vettura di F.F., cagionandone il 
decesso. 
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di 
responsabilità omissiva colposa, ex artt. 40, cpv. e 589 cod.pen., essendosi 
l'evento verificato a causa dell'omessa vigilanza sul bovino da parte della 
persona che rivestiva una posizione di garanzia, in quanto proprietaria 
dell'animale. 
Benchè la giurisprudenza in materia di posizione di garanzia abbia avuto 
modo di svilupparsi soprattutto con riferimento all'ambito della prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, nondimeno, in tema di custodia di animali, si afferma che 
l'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione 
anche di semplice detenzione dell'animale (così Sez. 4, 51448 del 17 ottobre 
2017, Polito, Rv. 271329). 
3. 
Tanto premesso, la Corte d'Appello ha individuato e ricostruito 
correttamente la posizione di garanzia gravante sull'imputata - proprietaria 
dell'allevamento - ed i profili di colpa ravvisabili a suo carico, riconducibili alla 
mancanza di diligenza nel governo dell'animale che aveva raggiunto la sede 
viaria. 
Quanto alla possibilità che l'evento sia da imputarsi ad un caso fortuito, 
come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è l'imputato 
che deve sostenere l'esistenza dell'esimente del "caso fortuito" con idonee 
allegazioni, non potendo limitarsi all'astratta affermazione di avere dato seguito 
alla regola cautelare (così Sez. 2, Sentenza n. 20171 dei 07/02/2013, Weng ed 
altro, Rv. 255916). 
Sotto questo profilo, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, 
l'imprevedibilità e la non evitabilità della fuga dell'animale, sono nozioni 
richiamate in modo generico ed aspecifico, non avendo la difesa in alcun modo 
chiarito in che cosa sia consistito l'invocato caso fortuito. 
4. 
Nessuna illogicità o contraddittorietà si coglie, infine, nella motivazione 
della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha ritenuto del tutto 
ininfluente ai fini della decisione, che il recinto nel quale la D.M. ricoverava 
i propri animali fosse stato realizzato nel rispetto della normativa disciplinante 
l'attività degli allevamenti. L'animale si era spostato liberamente fino a 
raggiungere la strada statale. Da ciò si evince, con deduzione ineccepibile, che 
l'animale non era stato introdotto nel recinto o mantenuto al suo interno, con 
chiara violazione dell'obbligo di custodia. 
5. 
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 
processuali. 
Così deciso il 18 settembre 2018 
Il Consigliere estensore 
Mariarosaria Bruno 
Il Presidente 
Giacomo Pumu
Avv. Antonino Sugamele

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