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Sentenza

Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate ad indice rivelatore della possibilità di  compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale e costituzionale o dell'ordine economico e ciò in ragione delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità.
Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate ad indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale e costituzionale o dell'ordine economico e ciò in ragione delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità.
Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non
pericoloso in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate ad indice rivelatore della possibilità di  compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale e costituzionale o dell'ordine economico e ciò in ragione delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità.
Avv. Antonino Sugamele

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