Il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena?
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51692 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
Data Udienza: 30/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.G. nato a MILANO il .......
avverso l'ordinanza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di MILANO
Ritenuto in fatto
1.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha
revocato, ai sensi dell'articolo 669, comma 8, cod. proc. pen., la sentenza
emessa il 24 maggio 2013, di riforma in punto di pena della sentenza della Corte
di appello di Milano del 18 dicembre 2015, nella parte in cui ha condannato
G.T. per i reati di cui ai capi F) ed M), invero oggetto di assoluzione
ad opera di due diverse sentenze dello stesso Tribunale, divenute irrevocabili il
23 aprile e il 27 maggio 2014. Ha quindi rideterminato la pena, con eliminazione
della porzione riferita ai due reati per i quali è intervenuta revoca. Non ha però
concesso il chiesto beneficio della sospensione condizionale, adducendo difetto di
potere, dato che il giudice dell'esecuzione può provvedere in merito alla
sospensione condizionale soltanto nei limiti di cui agli articoli 671, comma 3, e
673, comma 1, cod. proc. pen.
2.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di G.T.,
che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione avrebbe
dovuto procedere ad una interpretazione estensiva della disposizione di cui
all'articolo 669, comma 8, cod. proc. pen., assimilando il caso in esame alle
situazioni di
abolitio criminis,
di cui all'articolo 673 cod. proc. pen. o a quelle di
cui all'articolo 671 cod. proc. pen. Ragionando altrimenti si dà luogo a una
disparità di trattamento irragionevole.
3.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto
il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. I poteri del giudice dell'esecuzione in riferimento all'applicabilità della
sospensione condizionale della pena, ovviamente nel caso in cui sul punto non si
sia pronunciato negativamente il giudice della cognizione, sono stati oggetto di
approfondimento ad opera delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
1.2. In una prima occasione si trattò di definire l'ambito di possibile
intervento quando in sede esecutiva si provvede alla revoca della condanna per
abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice - articolo 673 cod. proc. pen.
La premessa del ragionamento delle Sezioni unite fu che, a differenza
dell'articolo 671 cod. proc. pen., ove v'è una specifica disposizione che autorizza
il giudice dell'esecuzione a provvedere sulla sospensione condizionale della pena,
quando riconosca il concorso formale o la continuazione e vengano così a
costituirsi le condizioni di ammissibilità del beneficio, la disciplina sulla revoca
della condanna per il venir meno della norma incriminatrice nulla di espresso
dice in proposito.
Valorizzarono allora l'inciso "adotta i provvedimenti conseguenti", che
compare come clausola di chiusura nella disposizione sulla revoca della condanna
ex articolo 673 cod. proc. pen., statuendo che "il giudice dell'esecuzione, qualora
... pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti
condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della
sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei
"provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio,
previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164,
comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al
momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli
elementi sopravvenuti" - Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro,
Rv. 232610 -.
Esclusa la praticabilità di un'applicazione analogica della disposizione
contenuta nell'articolo 671, comma 3, cod. proc. pen, in ragione della natura
eccezionale, per via dell'intangibilità del giudicato, della previsione che autorizza
il giudice dell'esecuzione a provvedere sulla sospensione condizionale, le Sezioni
unite perseguirono l'interpretazione adeguatrice in senso costituzionale
"sfruttando l'estensione e la flessibilità del valore semantico della locuzione
«provvedimenti conseguenti», nonché la coerenza razionale del sistema".
1.3. Successivamente il tema è ritornato all'attenzione del Supremo
collegio dopo la pronuncia della Corte costituzionale - sentenza n. 32 del 2014 -
di illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre2005,
n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con
conseguente reviviscenza della disciplina dei reati in materia di sostanze
stupefacenti modificata dal legislatore con le norme dichiarate incostituzionali.
Ripristinati i precedenti più favorevoli limiti edittali di pena per i reati
aventi ad oggetto le cd. droghe leggere, le Sezioni unite hanno ritenuto che la
pena determinata secondo i parametri edittali caducati fosse illegale perché il
procedimento di commisurazione della stessa si era avvalso di criteri
incostituzionali e quindi mai esistiti, e hanno stabilito che, ove la pena in tal
senso illegale sia stata applicata da una sentenza di patteggiamento divenuta
irrevocabile, il giudice dell'esecuzione deve provvedere a rideterminarla ponendo
mano ad un'opera di riqualificazione sanzionatoria all'interno del modulo
procedimentale di cui all'articolo 188 disp. att. cod. proc. pen.
L'interpretazione estensiva delle disposizioni contenute nell'articolo da
ultimo citato è stata spiegata con la necessità che il giudice, pur in assenza di
espresse previsioni di legge, ponga rimedio alla pena illegale utilizzando gli spazi
di operatività impliciti della normativa vigente.
Su queste premesse hanno quindi statuito che "il giudice della
esecuzione, nel rideterminare la pena applicata con sentenza irrevocabile
ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta illegale..., può disporre la sospensione condizionale
della pena", aggiungendo poi che "anche nelle residuali ipotesi di autonoma
rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione possa disporre la
sospensione condizionale della pena" - Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015,
Marcon, Rv. 264859 -.
La conclusione non è stata questa volta giustificata con l'individuazione di
dati letterali della disposizione capaci, per la loro struttura semantica, di
comprendere il riferimento al potere di concessione della sospensione
condizionale; hanno invece ribadito quanto già nella precedente sentenza in
ordine all'articolo 673 cod. proc. pen. avevano detto, ossia che esigenze di
razionalità sistematica impongono di ritenere che, "una volta dimostrato che la
legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso
giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella
medesima attribuzione: sicché è consequenziale inferirne che il riconoscimento
della possibilità dì eliminare l'effetto ostativo alla concessione della sospensione
condizionale della pena comporta necessariamente la titolarità dei poteri
necessari al conseguimento di tale risultato".
1.4. Le Sezioni unite hanno, in buona sostanza, accreditato la teoria dei
poteri impliciti, ossia dei poteri che possono essere affermati anche quando
manchi un diretto riferimento normativo senza per questo sottrarsi al divieto di
applicazione analogica di norme che, invece, quel richiamo facciano per casi
simili.
La conclusione è allora che il richiamo ai provvedimenti conseguenti alla
revoca della condanna per il venir meno della norma incriminatrice, lungi dal
consegnare un'attribuzione in via eccezionale, è indicativo di una situazione di
potere necessariamente implicata da quella che consente al giudice
dell'esecuzione di rimuovere un giudicato.
Anche la norma contenuta nell'articolo 669, comma 8, cod. proc. pen.
conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sentenza di condanna
quando sullo stesso fatto e contro la stessa persona si sia formato un giudicato
assolutorio. Il superamento dell'intangibilità del giudicato, in questa come nelle
altre situazione prima indicate, non è conseguenza di manipolazioni
interpretative quanto di chiare e univoche previsioni legislative.
In forza di tali previsioni, e non già per applicazioni analogiche di
disposizioni dettate per casi simili, il giudice dell'esecuzione può provvedere sulla
sospensione condizionale - su cui in precedenza non si sarebbe potuto
pronunciare per l'impedimento derivante dal giudicato di condanna revocato -,
perché l'adozione dei provvedimenti conseguenti è esplicazione di un potere che
deve ritenersi coessenziale a quello di porre nel nulla il giudicato di condanna.
1.5. Lungo tale direttrice, peraltro, si è già statuito che "in caso di
annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice
dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata
ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente
irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio" -
Sez. 1, n. 16679 del 01/03/2013, Corlando, Rv. 254570 -.
Il senso di siffatto principio di diritto è che la pronuncia di annullamento
senza rinvio di uno o più capi di condanna si atteggia allo stesso modo di un
intervento demolitorio del giudicato per il venir meno della norma incriminatrice,
senza necessità di una mediazione decisoria del giudice dell'esecuzione che,
adottando un'ordinanza meramente dichiarativa di un fatto giuridico
autonomamente verificatosi, disponga la revoca del giudicato.
Il nucleo essenziale della vicenda è ancora una volta l'estensione dei
poteri decisori del giudice dell'esecuzione per non contravvenire a principi di
coerenza sistematica in forza dei quali, una volta che il giudicato cade per
meccanismi legali predeterminati, non sarebbe ragionevole attribuire al giudice
dell'esecuzione il potere di intervento sulla sospensione condizionale in modo
frammentario.
1.6. L'appena tratteggiata ricostruzione non trova ostacolo nella
pronuncia della Corte costituzionale - ordinanza n. 128 del 2009 - che ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
dell'articolo 669 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente la concessione
della sospensione condizionale della pena in riguardo ad una sentenza che ha
negato l'applicazione del beneficio soltanto a causa di una precedente condanna
poi revocata per violazione del divieto del
bis in idem.
La dichiarazione di manifesta infondatezza, infatti, ha trovato causa nella
specificità della concreta vicenda di quel giudizio
a quo, individuata in un profilo
ritenuto dalla Corte costituzionale patologico. Il condannato aveva indicato per
l'esecuzione, tra le due condanne, quella divenuta irrevocabile per ultima e che
aveva inflitto una pena più severa negando per giunta la sospensione
condizionale.
1.6.1. La Corte costituzionale, ribadendo che la seconda condanna è, di
per sé, una sentenza emessa in violazione del divieto del
bis in idem, ha chiarito che il condannato può anche indicarla per l'esecuzione, se le ritiene in concreto
più vantaggiosa, ma non può pretendere di sceglierla e, al tempo stesso, di
correggerla in deroga al principio di intangibilità del giudicato, chiedendo che sia
eliminato un errore, "in punto di concessione di benefici, connesso alla stessa
violazione del ne bis in idem (in specie, l'aver considerato come precedente
ostativo altra condanna per il medesimo fatto che, a seguito della scelta operata,
dovrebbe essere revocata)".
Egli infatti può evitare l'effetto svantaggioso soltanto optando per la
condanna più datata, che poi è quella emessa legittimamente, in riferimento a
cui non può ipotizzarsi un diniego della sospensione condizionale "basato sulla
preclusione derivante da altra condanna per il medesimo fatto".
Ha così concluso per la mancanza del presupposto per ipotizzare
l'esigenza costituzionale di in intervento diretto a riequilibrare la disciplina
comparandola a quella dettata per casi diversi, regolati dagli articoli 671, comma
3, e 673, comma 1, cod. proc. pen.
1.7. Al di fuori di marchingegni elusivi, che nel caso in esame non si
ravvisano dato che le condanne sono state revocate in forza di pronunce
assolutorie e senza quindi alcuna indicazione di comodo dell'interessato, la
comparazione con la disciplina contenuta negli articoli 671, comma 3, e 673,
comma 1, cod. proc. pen. impone una interpretazione sistematica, secondo cui le
clausole che compaiono nelle due disposizioni da ultimo citate altro non sono che
l'esplicazione di una situazione di potere che va riconosciuta anche quando il
giudice dell'esecuzione provveda ai sensi dell'articolo 669, comma 8, cod. proc.
pen.
2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Milano, da condursi alla luce dell'appena indicato
principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Milano.
Così deciso in Roma, 30 ottobre 2018.
17-11-2018 17:40
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