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Sentenza

Il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena?
Il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena?
Penale Sent. Sez. 1   Num. 51692  Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
Data Udienza: 30/10/2018
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
T.G. nato a MILANO il .......
avverso l'ordinanza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di MILANO 
Ritenuto in fatto 
1. 
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha 
revocato, ai sensi dell'articolo 669, comma 8, cod. proc. pen., la sentenza 
emessa il 24 maggio 2013, di riforma in punto di pena della sentenza della Corte 
di appello di Milano del 18 dicembre 2015, nella parte in cui ha condannato 
G.T. per i reati di cui ai capi F) ed M), invero oggetto di assoluzione 
ad opera di due diverse sentenze dello stesso Tribunale, divenute irrevocabili il 
23 aprile e il 27 maggio 2014. Ha quindi rideterminato la pena, con eliminazione 
della porzione riferita ai due reati per i quali è intervenuta revoca. Non ha però 
concesso il chiesto beneficio della sospensione condizionale, adducendo difetto di 
potere, dato che il giudice dell'esecuzione può provvedere in merito alla 
sospensione condizionale soltanto nei limiti di cui agli articoli 671, comma 3, e 
673, comma 1, cod. proc. pen. 
2. 
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di G.T., 
che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione avrebbe 
dovuto procedere ad una interpretazione estensiva della disposizione di cui 
all'articolo 669, comma 8, cod. proc. pen., assimilando il caso in esame alle 
situazioni di 
abolitio criminis, 
di cui all'articolo 673 cod. proc. pen. o a quelle di 
cui all'articolo 671 cod. proc. pen. Ragionando altrimenti si dà luogo a una 
disparità di trattamento irragionevole. 
3. 
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto 
il rigetto del ricorso. 
Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 
1.1. I poteri del giudice dell'esecuzione in riferimento all'applicabilità della 
sospensione condizionale della pena, ovviamente nel caso in cui sul punto non si 
sia pronunciato negativamente il giudice della cognizione, sono stati oggetto di 
approfondimento ad opera delle Sezioni unite della Corte di cassazione. 
1.2. In una prima occasione si trattò di definire l'ambito di possibile 
intervento quando in sede esecutiva si provvede alla revoca della condanna per 
abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma 
incriminatrice - articolo 673 cod. proc. pen. 
La premessa del ragionamento delle Sezioni unite fu che, a differenza 
dell'articolo 671 cod. proc. pen., ove v'è una specifica disposizione che autorizza 
il giudice dell'esecuzione a provvedere sulla sospensione condizionale della pena, 
quando riconosca il concorso formale o la continuazione e vengano così a 
costituirsi le condizioni di ammissibilità del beneficio, la disciplina sulla revoca 
della condanna per il venir meno della norma incriminatrice nulla di espresso 
dice in proposito. 
Valorizzarono allora l'inciso "adotta i provvedimenti conseguenti", che 
compare come clausola di chiusura nella disposizione sulla revoca della condanna 
ex articolo 673 cod. proc. pen., statuendo che "il giudice dell'esecuzione, qualora 
... pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti 
condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della 
sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei 
"provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, 
previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, 
comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al 
momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli 
elementi sopravvenuti" - Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, 
Rv. 232610 -. 
Esclusa la praticabilità di un'applicazione analogica della disposizione 
contenuta nell'articolo 671, comma 3, cod. proc. pen, in ragione della natura 
eccezionale, per via dell'intangibilità del giudicato, della previsione che autorizza 
il giudice dell'esecuzione a provvedere sulla sospensione condizionale, le Sezioni 
unite perseguirono l'interpretazione adeguatrice in senso costituzionale 
"sfruttando l'estensione e la flessibilità del valore semantico della locuzione 
«provvedimenti conseguenti», nonché la coerenza razionale del sistema". 
1.3. Successivamente il tema è ritornato all'attenzione del Supremo 
collegio dopo la pronuncia della Corte costituzionale - sentenza n. 32 del 2014 - 
di illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre2005, 
n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con 
conseguente reviviscenza della disciplina dei reati in materia di sostanze 
stupefacenti modificata dal legislatore con le norme dichiarate incostituzionali. 
Ripristinati i precedenti più favorevoli limiti edittali di pena per i reati 
aventi ad oggetto le cd. droghe leggere, le Sezioni unite hanno ritenuto che la 
pena determinata secondo i parametri edittali caducati fosse illegale perché il 
procedimento di commisurazione della stessa si era avvalso di criteri 
incostituzionali e quindi mai esistiti, e hanno stabilito che, ove la pena in tal 
senso illegale sia stata applicata da una sentenza di patteggiamento divenuta 
irrevocabile, il giudice dell'esecuzione deve provvedere a rideterminarla ponendo 
mano ad un'opera di riqualificazione sanzionatoria all'interno del modulo 
procedimentale di cui all'articolo 188 disp. att. cod. proc. pen. 
L'interpretazione estensiva delle disposizioni contenute nell'articolo da 
ultimo citato è stata spiegata con la necessità che il giudice, pur in assenza di 
espresse previsioni di legge, ponga rimedio alla pena illegale utilizzando gli spazi 
di operatività impliciti della normativa vigente. 
Su queste premesse hanno quindi statuito che "il giudice della 
esecuzione, nel rideterminare la pena applicata con sentenza irrevocabile 
ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta illegale..., può disporre la sospensione condizionale 
della pena", aggiungendo poi che "anche nelle residuali ipotesi di autonoma 
rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione possa disporre la 
sospensione condizionale della pena" - Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, 
Marcon, Rv. 264859 -. 
La conclusione non è stata questa volta giustificata con l'individuazione di 
dati letterali della disposizione capaci, per la loro struttura semantica, di 
comprendere il riferimento al potere di concessione della sospensione 
condizionale; hanno invece ribadito quanto già nella precedente sentenza in 
ordine all'articolo 673 cod. proc. pen. avevano detto, ossia che esigenze di 
razionalità sistematica impongono di ritenere che, "una volta dimostrato che la 
legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso 
giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella 
medesima attribuzione: sicché è consequenziale inferirne che il riconoscimento 
della possibilità dì eliminare l'effetto ostativo alla concessione della sospensione 
condizionale della pena comporta necessariamente la titolarità dei poteri 
necessari al conseguimento di tale risultato". 
1.4. Le Sezioni unite hanno, in buona sostanza, accreditato la teoria dei 
poteri impliciti, ossia dei poteri che possono essere affermati anche quando 
manchi un diretto riferimento normativo senza per questo sottrarsi al divieto di 
applicazione analogica di norme che, invece, quel richiamo facciano per casi 
simili. 
La conclusione è allora che il richiamo ai provvedimenti conseguenti alla 
revoca della condanna per il venir meno della norma incriminatrice, lungi dal 
consegnare un'attribuzione in via eccezionale, è indicativo di una situazione di 
potere necessariamente implicata da quella che consente al giudice 
dell'esecuzione di rimuovere un giudicato. 
Anche la norma contenuta nell'articolo 669, comma 8, cod. proc. pen. 
conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sentenza di condanna 
quando sullo stesso fatto e contro la stessa persona si sia formato un giudicato 
assolutorio. Il superamento dell'intangibilità del giudicato, in questa come nelle 
altre situazione prima indicate, non è conseguenza di manipolazioni 
interpretative quanto di chiare e univoche previsioni legislative. 
In forza di tali previsioni, e non già per applicazioni analogiche di 
disposizioni dettate per casi simili, il giudice dell'esecuzione può provvedere sulla 
sospensione condizionale - su cui in precedenza non si sarebbe potuto 
pronunciare per l'impedimento derivante dal giudicato di condanna revocato -, 
perché l'adozione dei provvedimenti conseguenti è esplicazione di un potere che 
deve ritenersi coessenziale a quello di porre nel nulla il giudicato di condanna. 
1.5. Lungo tale direttrice, peraltro, si è già statuito che "in caso di 
annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice 
dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata 
ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente 
irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio" - 
Sez. 1, n. 16679 del 01/03/2013, Corlando, Rv. 254570 -. 
Il senso di siffatto principio di diritto è che la pronuncia di annullamento 
senza rinvio di uno o più capi di condanna si atteggia allo stesso modo di un 
intervento demolitorio del giudicato per il venir meno della norma incriminatrice, 
senza necessità di una mediazione decisoria del giudice dell'esecuzione che, 
adottando un'ordinanza meramente dichiarativa di un fatto giuridico 
autonomamente verificatosi, disponga la revoca del giudicato. 
Il nucleo essenziale della vicenda è ancora una volta l'estensione dei 
poteri decisori del giudice dell'esecuzione per non contravvenire a principi di 
coerenza sistematica in forza dei quali, una volta che il giudicato cade per 
meccanismi legali predeterminati, non sarebbe ragionevole attribuire al giudice 
dell'esecuzione il potere di intervento sulla sospensione condizionale in modo 
frammentario. 
1.6. L'appena tratteggiata ricostruzione non trova ostacolo nella 
pronuncia della Corte costituzionale - ordinanza n. 128 del 2009 - che ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità 
dell'articolo 669 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente la concessione 
della sospensione condizionale della pena in riguardo ad una sentenza che ha 
negato l'applicazione del beneficio soltanto a causa di una precedente condanna 
poi revocata per violazione del divieto del 
bis in idem. 
La dichiarazione di manifesta infondatezza, infatti, ha trovato causa nella 
specificità della concreta vicenda di quel giudizio 
a quo, individuata in un profilo 
ritenuto dalla Corte costituzionale patologico. Il condannato aveva indicato per 
l'esecuzione, tra le due condanne, quella divenuta irrevocabile per ultima e che 
aveva inflitto una pena più severa negando per giunta la sospensione 
condizionale. 
1.6.1. La Corte costituzionale, ribadendo che la seconda condanna è, di 
per sé, una sentenza emessa in violazione del divieto del 
bis in idem, ha chiarito che il condannato può anche indicarla per l'esecuzione, se le ritiene in concreto 
più vantaggiosa, ma non può pretendere di sceglierla e, al tempo stesso, di 
correggerla in deroga al principio di intangibilità del giudicato, chiedendo che sia 
eliminato un errore, "in punto di concessione di benefici, connesso alla stessa 
violazione del ne bis in idem (in specie, l'aver considerato come precedente 
ostativo altra condanna per il medesimo fatto che, a seguito della scelta operata, 
dovrebbe essere revocata)". 
Egli infatti può evitare l'effetto svantaggioso soltanto optando per la 
condanna più datata, che poi è quella emessa legittimamente, in riferimento a 
cui non può ipotizzarsi un diniego della sospensione condizionale "basato sulla 
preclusione derivante da altra condanna per il medesimo fatto". 
Ha così concluso per la mancanza del presupposto per ipotizzare 
l'esigenza costituzionale di in intervento diretto a riequilibrare la disciplina 
comparandola a quella dettata per casi diversi, regolati dagli articoli 671, comma 
3, e 673, comma 1, cod. proc. pen. 
1.7. Al di fuori di marchingegni elusivi, che nel caso in esame non si 
ravvisano dato che le condanne sono state revocate in forza di pronunce 
assolutorie e senza quindi alcuna indicazione di comodo dell'interessato, la 
comparazione con la disciplina contenuta negli articoli 671, comma 3, e 673, 
comma 1, cod. proc. pen. impone una interpretazione sistematica, secondo cui le 
clausole che compaiono nelle due disposizioni da ultimo citate altro non sono che 
l'esplicazione di una situazione di potere che va riconosciuta anche quando il 
giudice dell'esecuzione provveda ai sensi dell'articolo 669, comma 8, cod. proc. 
pen. 
2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per 
nuovo esame al Tribunale di Milano, da condursi alla luce dell'appena indicato 
principio di diritto. 
P.Q.M. 
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di 
Milano. 
Così deciso in Roma, 30 ottobre 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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