Il Gip di Trapani dispone l'archiviazione per il reato contestato (660 cp) e dispone l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI
nei confronti di
B.G. nato a ... il ..........
avverso l'ordinanza del 06/12/2017 del Giudice per le indagini preliminari di Trapani
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette del conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione voglia
annullare senza rinvio l'ordinanza 6/12/2017 del G.I.P. di Trapani, limitatamente alla
disposizione di imputazione coatta per il reato di cui all'art. 595 c.p. a carico di B.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Trapani
ha disposto l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art. 660 cod.
pen., disponendo inoltre, per quanto qui interessa, l'imputazione coatta nei
confronti di B.G. per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.
2. Avverso il decreto ricorre il Procuratore della Repubblica, articolando un
unico motivo con il quale eccepisce l'abnormità del provvedimento di imputazione
coatta.
Lamenta il ricorrente, anzitutto, che in base alla stessa prospettazione della
querela, le offese sarebbero state profferite alla presenza della destinataria e
quindi ricorrerebbero i presupposti dell'ingiuria non della diffamazione.
Inoltre il provvedimento sarebbe affetto da abnormità, laddove ravvisa la
sussistenza di un reato diverso rispetto a quello per il quale il pubblico ministero
aveva proceduto e poi richiesto l'archiviazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella sua
espressione più autorevole, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri
del giudice per le indagini preliminari, l'ordine d'imputazione coatta emesso nei
confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero
aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv.
257787).
Nella specie il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione
per il reato oggetto di addebito (art. 660 cod. pen.), disponendo, al contempo,
l'imputazione coatta per un fatto ulteriore e diverso.
Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non si
versa in una ipotesi di diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto,
certamente legittima (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138),
ma di atto abnorme nei termini disegnati dalle Sezioni Unite proprio perché,
realizzando un non consentito sdoppiamento del procedimento, dopo aver disposto
l'archiviazione del fatto oggetto di indagine (art. 660 cod. pen.), il giudice ha
individuato un fatto diverso e ulteriore (art. 595 cod. pen.), in relazione al quale,
senza averne il potere, ha ordinato l'imputazione coatta al Pubblico Ministero,quando invece avrebbe, al più, potuto ordinare la relativa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, cit.).
2. Discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'imputazione coatta per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., con trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani, per le
conseguenti determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di cui all'art.595 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani.
Così deciso il 25/05/2018
24-06-2018 21:53
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