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Sentenza

il commercialista consiglia il cliente su come eludere la legge? Va interdetto dalla professione.
il commercialista consiglia il cliente su come eludere la legge? Va interdetto dalla professione.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 50065/18; depositata il 6 novembre
SENTENZA 
sul ricorso proposto da 
M.S., nato il ....... contro l'ordinanza del 16/05/2018 del Tribunale del riesame di Bologna; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante 
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 
udito il difensore, avv. Bellavista Fabrizio, che ha concluso chiedendo 
l'accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO 
1. Con ordinanza del 16/05/2018, il Tribunale del riesame di Bologna - in 
accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di 
Forlì contro l'ordinanza pronunciata in data 09/04/2018 dal giudice delle indagini 
preliminari del medesimo Tribunale - applicava a M. S. - indagato per 
i reati di cui agli artt. 12 quinquies D.I. 306/1992 (capi sub 1-2) e 648 ter 1 cp 
(capi sub 10-12-16) - la misura del divieto di esercitare la professione di 
commercialista interdicendolo dalla suddetta professione per la durata di mesi 
dodici, ritenendo la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che le 
esigenze cautelari. 
2. 
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale sosteneva che 
l'indagato fosse stato l'ideatore delle complesse operazioni commerciali 
contestatigli alla stregua delle dichiarazioni rese da L.T. G.M.A.
R.I. , C.M., F.D.A. e N. (questi ultimi 
due intestatari fittizi), nonché di altri fatti oggettivamente accertati (pag. 4 
ordinanza). 
3. 
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva l'attualità e la 
concretezza del pericolo di reiterazione, argomentando dalla negativa personalità 
dell'indagato, dai suoi ininterrotti legami con la famiglia A. (a cui favore 
aveva prestato la propria attività professionale per le operazioni per cui è 
processo), nonché dalle pendenze giudiziarie (rinvio a giudizio per bancarotta). 
4. Contro la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, 
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 
4.1. In relazione ai capi d'incolpazione sub 1-2 (intestazione fittizia), la 
difesa ha sostenuto che il Tribunale aveva «trascurato come le società, fin dalla 
loro costituzione (2004-2008-2012) fossero già intestate a soggetti diversi 
dall'A.M.» e che tale circostanza fosse ben nota anche ad altri 
professionisti che avevano prestato la propria attività in favore dell'A. il 
quale, peraltro, «era ben consapevole delle proprie azioni e non aveva alcun 
bisogno di avere suggerimenti in merito alle operazioni da porre in essere per 
trasferire il proprio patrimonio». Inoltre, non era stato provato il dolo specifico e 
cioè di avere agito con lo specifico fine di far eludere all'A. le disposizioni 
di legge in materia di prevenzione patrimoniale. 
4.2. In relazione ai capi d'incolpazione sub 10-12-16 (concorso in 
autoriciclaggio), ad avviso della difesa, «nessuna delle operazioni contestate 
dalla Procura [.....] ossia le condotte prodromiche a reperire le somme di denaro 
da reinvestire nelle aste, può essere attribuita» sia perché sarebbe rimasta 
traccia dell'operato in queste operazioni, sia perché le suddette operazioni 
venivano svolte dal solo A. ed altre persone a lui vicine. L'indagato, 
quindi, non avrebbe avuto alcun ruolo attivo nelle operazioni di autoriciclaggio, 
né aveva alcun «obbligo di verificare la provenienza delle somme utilizzate per 
partecipare all'asta, essendosi occupato unicamente di dare indicazioni tecniche 
circa le modalità di partecipazione e compilando i relativi moduli». Inoltre, a 
tutto concedere, la condotta contestata non aveva alcuna capacità dissinnulatoria 
tant'è che gli stessi istituti di credito, seppure tardivamente, effettuarono la 
segnalazione antiriciclaggio. Infine, la difesa contesta che nella condotta tenuta 
dall'indagato fosse ravvisabile il dolo eventuale come prospettato, seppure in 
subordine, dal Tribunale. 
4.3. In relazione alle esigenze cautelari, la difesa ha contestato la 
sussistenza del criterio di attualità sia perché il giudizio del tribunale si era 
fondato su un giudizio ipotetico ("qualora se ne ripresentasse l'occasione"), sia 
perché le società riconducibili all'A. (nei cui confronti erano stati applicati 
gli arresti domiciliari) e alla sua famiglia erano state tutte sequestrate (o, 
comunque, le richieste di sequestro erano state respinte). 
Infine, la difesa, ha sostenuto l'omessa motivazione in ordine alla durata 
della misura cautelare fissata nel massimo di legge e cioè in mesi dodici. 
DIRITTO 
1. I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA 
Come risulta da quanto illustrato nella presente parte narrativa, tutto lo 
sforzo difensivo si è concentrato nel cercare di dimostrare l'infondatezza della 
tesi sostenuta dal Tribunale. 
Sul punto, si rammenta che, gli unici vizi attinenti alla motivazione che 
possono essere denunciati in sede di legittimità, sono i vizi di manifesta illogicità 
e/o di contraddittorietà della motivazione. 
Nella fattispecie in esame, il ricorrente, lungi dal censurare ed evidenziare in 
quale parte della motivazione il tribunale sarebbe incorso nei suddetti vizi, si è 
limitato a contestare, nel merito, la motivazione offrendo una alternativa 
versione dei fatti senza, però, spendere una sola parola sui puntuali elementi 
probatori indicati dal tribunale a sostegno della tesi accusatoria e, cioè, sulle 
dichiarazioni rese sia dalle persone informate sui fatti sia dagli stessi coindagati 
che, in modo univoco e concorde, avevano affermato che il M. era stato 
l'ideatore di tutti i meccanismi interpositori e, poi, di quelli di (auto)riciclaggio. 
Irrilevante è la tesi difensiva secondo la quale anche altri professionisti 
erano a conoscenza del fatto che L'A. fosse il vero 
dominus dei beni intestati fittiziamente: infatti, è ovvio che la suddetta circostanza, quand'anche 
vera, non sarebbe sufficiente ad esimere il ricorrente dalle proprie responsabilità. 
Anche la circostanza secondo la quale l'A., «era ben consapevole 
delle proprie azioni e non aveva alcun bisogno di avere suggerimenti in merito 
alle operazioni da porre in essere per trasferire il proprio patrimonio», è di poco 
momento: è lo stesso Tribunale che non dubita di tale circostanza, tant'è che 
afferma che «i due agivano e decidevano insieme la strategia delle società, 
essendoci tra loro un rapporto stretto, di amicizia» (pag. 4 ordinanza 
impugnata): nel che si configura, appunto, il concorso. 
Infine, l'argomento difensivo secondo il quale la condotta contestata non 
aveva alcuna capacità dissimulatoria tant'è che gli stessi istituti di credito, 
seppure tardivamente, effettuarono la segnalazione antiriciclaggio, va ritenuto 
manifestamente infondato per la semplice ragione che, a seguire la tesi del 
ricorrente, dovrebbero essere perseguibili solo quelle condotte così sofisticate da 
renderle, paradossalmente, non accertabili neppure a seguito di indagini e, 
quindi, in concreto, non perseguibili. 
In conclusione, le censure dedotte in ordine alla sussistenza dei gravi indizi 
per tutti i reati contestati, devono ritenersi manifestamente infondate in quanto 
del tutto aspecifiche a fronte della puntuale e concisa motivazione addotta dal 
tribunale. 
2. 
LE ESIGENZE CAUTELARI 
Anche la suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata. 
In ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, va 
preliminarmente osservato che la misura cautelare (divieto di esercitare la 
professione di commercialista) va rapportata, appunto, alla professione svolta 
dal ricorrente ed alla natura dei reati contestati che sono stati ideati ed attuati 
dal ricorrente proprio in virtù della sua preparazione professionale: quindi, non 
l'opera di un improvvisato quisque de populo,  ma l'opera di un professionista 
che, attingendo al proprio bagaglio professionale, aveva consigliato all'A. 
gli escamotages per sfuggire ai rigori della legge. 
Corretta ed incensurabile, quindi, deve ritenersi la decisione del Tribunale - 
fondata peraltro, anche su un grave carico pendente della stessa natura giuridica 
e sul comportamento tenuto dal ricorrente che ben si guardò dall'effettuare la 
segnalazione prevista dalla normativa antiriclaggio - nella parte in cui ha 
paventato il pericolo che il ricorrente «possa adottare, in ogni futura occasione 
professionale che gli si presenterà, comportamenti illeciti e lesivi del corretto 
esercizio della professione». 
Incensurabile, poi, deve ritenersi l'affermazione del Tribunale anche nella 
parte in cui ha ritenuto - sulla base di precisi dati fattuali (pag. 6) - gli attuali 
legami del ricorrente con la famiglia A. e l'attualità delle condotte 
criminose (distruzione della documentazione delle società avvenuta nella 
primavera del 2017). 
Quanto, infine, alla durata della misura cautelare, non è vero che il 
Tribunale non abbia motivato. Infatti, nell'ordinanza impugnata si legge: «sulla 
base dei suddetti elementi si ritiene che sussistano i requisiti per disporre a 
carico di M.S. la misura richiesta dell'interdizione dalla professione 
per il massimo tempo consentito»: la suddetta decisione, quindi, basata sulla 
quantità e qualità commessi nell'ambito dell'attività professionale, non si presta 
ad alcuna censura in sede di legittimità. 
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché 
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e 
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 
2.000,00. 
P.Q.M. 
DICHIARA 
inammissibile il ricorso e 
CONDANNA 
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro duemila 
alla Cassa delle Ammende. 
Così deciso il 19/09/2018 
Il Consigliere  Estensore 
Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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