I reati contro la pubblica amministrazione. Peculato.
Elemento oggettivo.
Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012 (dep. 02/05/2013) Rv. 255296
In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.
La sentenza risolve il contrasto tra n. 3009 del 1996 - rv. 204786, n. 7364 del 1997 - rv. 209746, conformi al principio espresso, e n. 3879 del 2000 - rv. 217710, n. 3883 del 2001 - rv. 221510, n. 9277 del 2001 - rv. 218435, n. 7347 del 2003 - rv. 223528, n. 7772 del 2003 - rv. 224270, n. 10671 del 2003 - rv. 223780, n. 25273 del 2006 - rv. 234838, n. 21335 del 2007 - rv. 236627, n. 26595 del 2009 - rv. 244458, n. 256 del 2011 - rv. 249201, orientate all'affermazione per cui integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d'uso, l'indebito utilizzo del telefono d'ufficio da parte del pubblico funzionario, atteso che tale condotta si risolve non già nel mero utilizzo dell'apparecchio telefonico in quanto oggetto, bensì nell'appropriazione delle energie costituite da impulsi elettronici entrate a far parte del patrimonio dell'amministrazione.
Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012 (dep. 02/05/2013) Rv. 255298
In tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo di utenze cellulari per fini personali).
Non constano precedenti.
Sez. U, Sentenza n. 38691 del 25/06/2009 (dep. 06/10/2009) Rv. 244190
Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. (Fattispecie nella quale il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest'ultimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione).
Sez. U, Sentenza n. 10 del 21/06/1989 (dep. 24/07/1989) Rv. 181890
L'erogazione di una somma di denaro finalizzata al perseguimento di un risultato d'interesse generale inerente al pubblico servizio radiotelevisivo, effettuata a favore di un'impresa privata del tutto incapace di conseguire quel risultato, è in sé sufficiente a realizzare la condotta distrattiva di cui all'art. 314 c. p.
Sez. U, Sentenza n. 10 del 21/06/1989 (dep. 24/07/1989) Rv. 181889
Il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con un vincolo di destinazione che nel contempo obblighi il soggetto finanziato ad impiegarlo per il fine indicato e l'ente pubblico erogatore a vigilare su tale destinazione, conservando in tal senso la giuridica disponibilità della somma corrisposta, si considera appartenente alla pubblica amministrazione, agli effetti dell'art. 314 cod. pen., per cui la sua destinazione ad uno scopo diverso ed incompatibile con quello per il quale era stato erogato dà luogo ad un'illecita distrazione.
Sez. U, Sentenza n. 7966 del 12/04/1980 (dep. 21/06/1980) Rv. 145713
Il concetto di appartenenza del danaro o della cosa alla pubblica amministrazione non si esaurisce nella nozione di proprietà o di altri diritti reali, comprendendo ogni forma di titolarità e quindi di disponibilità degli anzidetti beni in virtù del raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinati.
Sez. U, Sentenza n. 7966 del 12/04/1980 (dep. 21/06/1980) Rv. 145711
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 314 cod. pen. è sufficiente da parte del pubblico funzionario un possesso meramente occasionale del danaro o della cosa che trovi titolo in un affidamento volontario e facoltativo.
Rapporti con altri reati.
Sez. U, Ordinanza n. 1 del 16/03/1974 (dep. 30/04/1974) Rv. 126845
In tema di appropriazione di cose ricevute in dotazione, per l'attuazione degli scopi istituzionali, da un soggetto che rivesta la qualità di militare (nella specie: agente di ps), per stabilire se il fatto integri il reato militare di appropriazione indebita o peculato ex artt. 235 capoverso e 215 cod. pen. militare pace, è necessario accertare preliminarmente se le dette cose (nella specie: una pistola ed una paletta di segnalazione) siano beni dell'amministrazione militare; in difetto potrà essere configurato il corrispondente reato comune.
Pena ed aspetti processuali.
Sez. U, Sentenza n. 38691 del 25/06/2009 (dep. 06/10/2009) Rv. 244189
In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato.
16-12-2018 23:07
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