Furto di una melanzana.
La Corte leccese, sul punto, è incorsa in una evidente svista, avendo escluso già in astratto la necessità di una verifica della particolare tenuità a causa del «limite edittale di 6 anni di reclusione previsto per la fattispecie di reato così come in epigrafe circostanziata, ininfluente restando a tal fine il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen26-03-2018 14:21 Avv. Antonino Sugamele
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