Fatturazione: operazioni inesistenti.
Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 28-08-2018) 25-09-2018, n. 41450
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni - Rel. Consigliere -
Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
G.S.M., nato a (OMISSIS);
G.P., nato a (OMISSIS);
Gr.An., nata a (OMISSIS);
G.R.L., nata a (OMISSIS);
P.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2016 della Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Liberati Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Di Leo Giovanni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avv. Fabio Lattanzi, in sostituzione dell'avv. Paolo Maria Gemelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 28 novembre 2016 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna del 26 febbraio 2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, ha confermato le condanne di:
- G.R.L. e G.P., in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo B della rubrica);
- P.G. e G.P., in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo F della rubrica);
- Gr.An., G.R.L. e G.P., in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (capo N della rubrica);
- P.G. e G.P., in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis (primo capo della contestazione suppletiva).
Sono state, quindi, rideterminate le pene nei confronti di Gr., P. e G.P. e ridotto l'ammontare della confisca per equivalente disposta nei confronti di quest'ultimo, confermando il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice nei confronti di G.R.L..
2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione G.S.M., G.P., Gr.An., G.R.L. e P.G., mediante i medesimi difensori, che lo hanno affidato a cinque articolati motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con un primo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 110 c.p., e del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 10 bis e 11 e la mancata considerazione dei propri motivi d'appello, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Hanno lamentato, in particolare, l'omessa considerazione dei motivi d'appello mediante i quali era stato lamentato, in relazione ai reati di cui ai capi b), f) et n) della rubrica, l'acritico recepimento da parte del primo giudice delle sole conclusioni formulate dalla guardia di finanza, disgiunto dalla indicazione del contenuto degli accertamenti svolti dalla polizia tributaria, e, in particolare, l'insufficienza dell'indagine dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico di tali reati.
2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la mancata considerazione dei motivi d'appello anche in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei medesimi reati di cui ai capi b), f), n) e alla prima contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Anche la doglianza formulata sul punto con l'atto d'appello, in ordine alla insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado circa la sussistenza dell'elemento oggettivo di tali reati, fondata dal primo giudice solamente sugli esiti degli accertamenti tributari, non era stata esaminata dalla Corte territoriale, che aveva al riguardo ripercorso il medesimo iter motivazionale del giudice dell'udienza preliminare.
2.3. Con un terzo motivo hanno ulteriormente lamentato la mancata considerazione dei propri motivi d'appello, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con particolare riferimento alle contestazioni di cui ai capi b) et f) della rubrica.
Con l'atto d'appello gli imputati avevano, infatti, contestato la affermazione della inesistenza delle operazioni di cui alle fatture indicate nel capo f), emesse il (OMISSIS) dalla S.r.l. Silvia nei confronti della S.r.l. Caffè Venezia e da quest'ultima utilizzate nelle proprie dichiarazioni fiscali, che in tal modo avrebbe indicato elementi passivi fittizi, esponendo che nel (OMISSIS) la Caffè Venezia aveva affittato il ramo d'azienda relativo alla produzione di prodotti di pasticceria alla società Silvia, che ne era quindi diventata l'unico fornitore di tali prodotti, mentre, a sua volta, la Caffè Venezia forniva alla S.r.l. Silvia le bevande e gli alimenti necessari per la vendita al dettaglio nel locale sito in viale (OMISSIS) (gestito dalla S.r.l. Silvia); tali spiegazioni dei rapporti intercorsi tra le due società, idonei a ritenere effettive le operazioni economiche sottostanti le fatture giudicate relative a operazioni inesistenti, non erano state considerate dalla Corte d'appello, con la conseguente sussistenza del lamentato vizio di motivazione sul punto.
Analoghi rilievi hanno svolto in relazione alla contestazione di cui al capo b), anch'essa relativa alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (per l'utilizzo da parte della S.r.l. Caffè Carol, amministrata da G.R.L. e di fatto anche da G.P., di una fattura emessa dalla Silvia S.r.l. per lavorazioni edili, ritenuta relativa a operazioni inesistenti), esponendo che detta fattura non era relativa a lavori edili, come affermato dalla Corte d'appello, ma alla fornitura di beni specificamente indicati (due finti pilastri con pannello in legno, pannelli pubblicitari, scaffali in legno e rivestimento portabottiglie), con la conseguente illogicità e inadeguatezza della motivazione sul punto.
2.4. Con un quarto motivo hanno prospettato la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 11 e mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) et e), in riferimento alla posizione di G.P., che non rivestiva cariche sociali nelle società i cui amministratori avevano realizzato le condotte contestate, non essendo stata fornita la prova della sua veste di gestore di fatto del Gruppo G., comprendente tutte le società indicate nelle imputazioni.
Tale veste non era stata adeguatamente accertata e al riguardo non potevano dirsi sufficienti le dichiarazioni della teste D.I., moglie separata dello stesso G.P., in considerazione dei contrasti tra loro esistenti, non essendo tra l'altro stata avvertita dalla polizia giudiziaria della facoltà di astenersi.
2.5. Con un quinto motivo hanno prospettato la violazione degli artt. 81 e 133 c.p., e mancanza e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) et e), in riferimento alla determinazione della pena e degli aumenti per la continuazione, eccessivi rispetto alla obiettiva entità dei fatti e non adeguatamente giustificati dalla Corte territoriale.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Preliminarmente va rilevata la carenza di interesse a ricorrere di G.S.M., prosciolto dalla Corte d'appello da tutte le contestazioni che gli erano state mosse, che non ha indicato un suo specifico interesse a ricorrere avverso tale pronuncia, cosicchè il suo ricorso, congiunto a quello degli altri imputati, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
3. Ciò premesso va osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della sovrapponibilità delle censure cui sono stati affidati, entrambe relative alla insufficiente considerazione dei motivi d'appello da parte della Corte territoriale, riguardo all'elemento soggettivo e a quello oggettivo dei reati di cui ai capi b), f), n) e al primo capo della contestazione suppletiva, sono inammissibili a causa della loro genericità, essendo privi del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha, infatti, disatteso le impugnazioni dei ricorrenti, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità in ordine a tali contestazioni, sottolineando, anzitutto, quanto dichiarato da D.I.I., consorte di G.P., a proposito del fatto che la concreta gestione di tutte le società coinvolte nella vicenda oggetto delle varie contestazioni facesse capo al coniuge, G.P., ed evidenziando la sufficienza degli elementi per poter ritenere relative a operazioni inesistenti sia la fattura emessa dalla S.r.l. Silvia nei confronti della società Carol Caffè (oggetto della contestazione di cui al capo B), sottolineando che la società emittente era stata inattiva fino al (OMISSIS) (pur essendo la fattura datata (OMISSIS)) e che non era stata dimostrata l'esecuzione dei lavori edili nella stessa indicati; sia quelle di cui al capo f), emesse dalla S.r.l. Caffè Venezia nei confronti della S.r.l. Silvia, di cui non era stata trovata traccia nella contabilità della emittente, che avevano contenuto generico e alle quali aveva fatto riferimento la suddetta D.I., spiegando che i ricavi della Silvia S.r.l. venivano trasferiti alla Caffè Venezia e giustificati con l'emissione di fatture prive per lo più di reale giustificazione, aventi solamente la funzione di giustificare sul piano contabile i rapporti tra tali società.
A fronte di tale motivazione, i ricorrenti si sono limitati a ribadire che vi sarebbe stato un acritico recepimento delle conclusioni raggiunte all'esito della verifica fiscale dalla guardia di finanza, omettendo di illustrare i propri rilievi e, soprattutto, di considerare quanto esposto sul punto nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono state indicate, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali le operazioni sottostanti le fatture indicate ai capi b) e f) sono state ritenute inesistenti, con la conseguente inammissibilità di dette censure, volte a criticare in modo generico accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, che ne hanno dato giustificazione con motivazione sufficiente.
4. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito del terzo motivo, mediante il quale è stata nuovamente lamentata la mancata considerazione da parte della Corte territoriale dei motivi d'appello relativi alle contestazioni di cui ai capi b) f) della rubrica.
Anche tale censura omette, infatti, il necessario confronto critico con la ricordata motivazione della sentenza impugnata, non essendo stato tenuto conto degli argomenti posti a fondamento della affermazione della inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture di cui alle contestazioni, e difetta, dunque, della necessaria specificità.
Essa, inoltre, si appunta sulla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, illustrata con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, di cui si propone una lettura alternativa, a proposito della effettività di dette operazioni economiche, non consentita nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716), con la conseguente inammissibilità anche di tale doglianza, volta a censurare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
5. Anche il quarto motivo, mediante il quale sono state lamentate la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 11 e l'insufficienza della motivazione, in riferimento alla posizione di G.P., di cui non sarebbe stata adeguatamente accertata la veste di amministratore di fatto delle società coinvolte nelle vicende illecite oggetto elle contestazioni, anche a causa della irritualità della acquisizione delle dichiarazione della consorte del ricorrente, è inammissibile, sia perchè è privo della necessaria considerazione degli elementi esaminati dai giudici di merito per poter affermare detta veste del ricorrente (e, in particolare, delle dichiarazioni della D.I.); sia perchè anche a questo proposito si censura un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, illustrato con motivazione idonea; sia perchè nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari, ancorchè viziate da nullità in relazione all'omesso avviso della facoltà di astensione, in quanto si tratta di nullità relativa e, con la scelta del rito, l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2 (Sez. 1, n. 54427 del 30/03/2016, Lo Giudice, Rv. 268649; Sez. 2, n. 34521 del 05/05/2009, Cefalà, Rv. 245228; Sez. 1, n. 4501 del 08/01/2002, Marchegiani, Rv. 220622).
6. Il quinto motivo, relativo alla misura della pena base e degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi, è inammissibile, sia per la sua genericità, consistendo nella mera asserzione della eccessività delle sanzioni, disgiunta da una analisi della vicenda concreta e della personalità degli imputati e della loro correlazione al trattamento sanzionatorio disposto dalla Corte d'appello; sia perchè è volto a censurare una valutazione di merito compiuta dai giudici dell'impugnazione, che, attraverso la descrizione delle condotte (sia pure contenuta in altra parte della motivazione), hanno dato atto della loro gravità e della personalità negativa degli imputati (essendo stato illustrato il contesto organizzato nell'ambito del quale sono realizzate le varie condotte contestate), giustificando in tal modo sufficientemente il trattamento sanzionatorio, di cui i ricorrenti richiedono una non consentita revisione.
7. I ricorsi debbono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, essendo stati affidati a motivi generici, o non consentiti nel giudizio di legittimità, o manifestamente infondati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018
15-10-2018 22:28
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