Etilometro: c’è l’obbligo di sostituire il boccaglio tra la prima e la seconda misurazione?
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03/07/2018) 26-09-2018, n. 41907
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. NARDIN Maura - Consigliere -
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.M.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Picardi Francesca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Tocci Stefano che ha
concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
nessun difensore è presente.
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado di condanna di
Raineri Matteo Luigi per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, comma 2, lett. b, comma 2-
bis e comma 2-sexsies, per aver guidato alle ore 0.10 in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,44
g/I) in data (OMISSIS), ha sostituito la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda
nel lavoro di pubblica utilità per mesi 4 e giorni 12, da prestare a favore della Cooperativa a r.l.
Angel Service, revocando la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione di norme giuridiche di cui si
deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare dei punti 3.6 e 10.1
dell'allegato al D.M. n. 196 del 1990, che prescrive il cambio del boccaglio dell'etilometro a soffio
dopo ogni misurazione, e la conseguente inosservanza dell'art. 379 reg. att. C.d.S., per
irregolarità della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del boccaglio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che la disciplina invocata dal
ricorrente non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza,
laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo. In proposito occorre sottolineare che,
come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell'allegato al D.M. n. 196 del 1990 ("Igiene"), la
sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie,
sicchè non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. A ciò si
aggiunga che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente
misurazione, devono essere evitate, come si desume dal punto 10.1 dell'allegato al D.M. in
esame, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle
operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria
contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento
delle goccioline presenti nell'aria espirata). Può, difatti, evidenziarsi che, ove fosse prescritta la
sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di
cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso. Del resto, in tale senso si è già
orientata Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016 Ud., Rv. 267377 che ha rigettato il ricorso con cui
era stato dedotto il vizio motivazionale riguardo l'uso del medesimo boccaglio nei confronti della
stessa persona ("la Corte ha risposto alla censura inerente l'utilizzo del medesimo boccaglio per
le due misurazioni, adducendo la finalità della disposizione che si assume violata di garanzia
dell'igiene, tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo
stato altresì garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi
regolamentari. Tale motivazione non presenta alcun connotato di contraddittorietà ed essendo
coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimità).
1. Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018 18-10-2018 23:41
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