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Sentenza

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-04-2018) 18-04-2018, n. 17538
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente -

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. VIGNA Sabina Maria - Consigliere -

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.M.M., nata (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 23/18 della Corte d'Appello di Milano;

del 08/03/2017;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. Villoni O.;

sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, DR. Mazzotta G., che ha concluso per l'inammissibilità.
Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha disposto la consegna di G.M.M. all'autorità giudiziaria romena, che l'aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo del 31/05/13, previa acquisizione del consenso da parte dell'interessata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della G., avv. Francesco De Ceglie, sostenendo che il consenso manifestato dalla propria assistita alla consegna non è stato, però, acquisito in maniera legittima, essendo l'avvertimento della relativa irrevocabilità contenuto in un modello prestampato che non ha garantito l'effettiva comprensione da parte dell'interessata delle conseguenze definitive della scelta, oltre tutto alla presenza di un difensore d'ufficio che non sempre garantisce un'adeguata assistenza.

3. Con distinta ordinanza dello stesso 08/03/2018 la Corte ha, inoltre, posto la G. a disposizione dell'Interpol per la traduzione al luogo di consegna, evenienza effettivamente verificatasi in data 27/03/2018 come da documentazione presente agli atti del fascicolo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

2. Costituisce, infatti, principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che "in tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, nell'ipotesi in cui la persona richiesta sia stata già consegnata allo Stato emittente per aver prestato il consenso a norma della L. n. 69 del 2005, art. 14" (Sez. 6, sent. n. 44056 del 21/10/2014, Riba, Rv. 260626; Sez. 6, sent. n. 39967 del 26/09/2012, Nartea, Rv. 253397) nè sussiste ragione per derogare da tale condivisibile indirizzo ermeneutico.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione non segue, tuttavia, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, derivando la stessa da carenza sopravvenuta d'interesse alla stessa non imputabile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018
Avv. Antonino Sugamele

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