Estradizione.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-11-2017) 01-12-2017, n. 54335
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/10/2017 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha disposto la consegna di B.S.F. all'Autorità Giudiziaria dell'Ungheria, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 31 marzo 2017 dalla Procura Distrettuale di Szeged, in relazione al procedimento penale per traffico di esseri umani con procurato ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio ungherese dietro compenso in denaro, commesso tra il (OMISSIS). Giova precisare che, in relazione a detto M.A.E., il consegnando risulta essere stato arrestato il 21 settembre 2017 e, dunque, sottoposto alla misura della custodia in carcere con provvedimento del 21 settembre 2017.
1.1. A sostegno della decisione impugnata, la Corte d'appello ha rilevato che il mandato di arresto illustra i fatti e le fonti di prova che consentono di fondare la gravità indiziaria in relazione al concorso del F. con altre tre persone nel favoreggiamento dell'ingresso nel territorio ungherese, attraverso il confine con la (OMISSIS), di stranieri extracomunitari di diversa nazionalità, tra cui quindici cittadini siriani, mettendo a disposizione il veicolo di sua proprietà e tenendosi in contatto telefonico con la persona che stava trasportando alcuni degli stranieri; che sussiste il requisito della doppia incriminazione ed il fatto è punito con pena superiore ai tre anni di reclusione; che, per i fatti oggetto del M.A.E., il consegnando non è sottoposto a procedimento nè già stato giudicato in Italia; che non vi sono elementi per ritenere che F. verrà sottoposto ad atti persecutori o a maltrattamenti; che non ricorrono condizioni per il rifiuto della consegna ed, in particolare, non risulta che il consegnando abbia un solido radicamento sul territorio nazionale.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso B.S.F., a mezzo del difensore Avv. D'Avella Enrico, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4. Evidenzia il ricorrente che, sulla scorta degli elementi di prova posti a base del provvedimento impugnato, non è possibile affermare che il consegnando abbia effettivamente concorso nei fatti ascrittigli, atteso che la circostanza che egli sia intestatario dell'autovettura, immatricolata in Italia, utilizzata per il trasporto di tre migranti ed abbia avuto un solo contatto telefonico con l'autista del mezzo non dimostra il suo coinvolgimento nel delitto, là dove non risulta accertata la sua partecipazione "fisica" alla vicenda e non v'è prova della sua consapevolezza circa l'utilizzo illecito dei veicolo a lui intestato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato stante l'infondatezza della deduzione mossa.
2. Come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale - in linea con i principi affermati da questa Corte in tema di mandato di arresto europeo -, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).
Non è dunque indispensabile che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).
2.1. In applicazione di tali condivisibili principi di diritto, deve essere rilevato che - come evidenziato dalla Corte distrettuale e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - nel M.A.E. risulta esaustivamente delineato a carico del F. un quadro indiziario, desunto da elementi concreti, in ordine ai reati posti a fondamento dell'Euro-mandato, certamente suscettibile di integrare fondati i presupposti della consegna ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4.
Nel M.A.E. risultano invero indicate le fonti di prova a carico (segnatamente gli accertamenti della polizia ungherese del 10 agosto 2016 compiuti all'esito del controllo del veicolo su cui venivano trasportati gli stranieri extracomunitari entrati illegalmente in territorio ungherese e dall'analisi del traffico telefonico) che consentono di fondare un giudizio di elevata colpevolezza in relazione alla contestazione di traffico di esseri umani e di favoreggiamento dell'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio ungherese (v. pagina 3 del provvedimento in verifica). Come si evince dall'incartamento processuale, il ricorrente metteva a disposizione il veicolo di sua proprietà per il trasporto degli stranieri e mantenendosi in contatto telefonico con la persona che stava li trasportando, con ciò assicurando il proprio contributo materiale e morale al perfezionamento del delitto.
Le emergenze probatorie ed indiziarie poste a base dell'euromandato delineano, pertanto, un quadro seriamente evocativo dei fatti-reato oggetto del procedimento dell'A.G. richiedente, idoneo a far ritenere integrati i presupposti per la consegna.
3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2017
06-01-2018 17:22
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