Estorsione.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-04-2018) 26-04-2018, n. 18238
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. BORSELLINO Daniela - Consigliere -
Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -
Dott. TUTINELLI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
D.M.F., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 maggio 2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
sentito il difensore dell'imputato - Avv. Marco SCAGLIOLA del Foro di Asti - che ha concluso chiedendo l'accoglimento il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Alessandria del 10 maggio 2016, di condanna dell'odierno ricorrente per ipotesi di estorsione consumata e tentata e per una ipotesi di tentata rapina avvenuta in (OMISSIS), riqualificato il terzo capo della imputazione ai sensi dell'art. 628 c.p., ha rideterminato la pena finale nei limiti ritenuti di giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p., nonchè degli artt. 429 e 552 c.p.p..
Il ricorrente afferma che la contestazione contenuta nel capo d'imputazione, consistente nella generica indicazione della presenza delle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p., non sarebbe sufficiente a ritenere adempiuto all'obbligo di indicare in forma chiara e precisa le circostanze concrete dalle quali potesse derivare l'applicazione della misura di sicurezza conseguente alla declaratoria di abitualità nel delitto. Al proposito, non potrebbe ritenersi sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato che affermava la sufficienza delle contestuale contestazione della recidiva qualificata.
2.2. Difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del tentativo in relazione al primo capo di imputazione.
Il ricorrente afferma che l'intero episodio descritto nel primo capo di imputazione si sarebbe svolto sotto il controllo e la vigilanza della polizia giudiziaria il che imporrebbe di affermare la sussistenza di una fattispecie tentata anche in relazione al fatto che non vi sarebbe stato impossessamento. Al proposito, lo stesso ricorrente si richiama ai principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte in materia di furto e ad una ulteriore pronuncia della sezione feriale (numero 32522 del 26 agosto 2010). In sostanza, la Corte territoriale avrebbe opposto una motivazione apparente limitandosi a richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte senza affrontare le questioni poste dalla difesa.
2.3. Violazione falsa applicazione dell'art. 629 c.p., in relazione all'art. 56 c.p..
Afferma il ricorrente che la sentenza delle sezioni unite già richiamata in materia di furto andrebbe ad integrare alcune lacune che, sempre a parere del ricorrente, la sentenza di questa Corte a sezioni unite del 27 ottobre 1999 numero 19 presentava. In particolare, si afferma che tra le varie forme alternative di realizzazione del vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice, il conseguimento del possesso risulterebbe l'unica forma possibile quando oggetto dell'estorsione sia una somma di denaro.
3. Con memoria in depositata il 26 marzo 2018, il ricorrente ha articolato motivi nuovi in relazione al secondo motivo di impugnazione ulteriormente motivando in ordine alla ineluttabilità della riconoscimento della fattispecie tentata non potendosi ritenere sussistente alcuna forma di effettiva acquisizione del danaro.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 46581 del 05/10/2017 Rv. 271488; Sez. 6, Sentenza n. 17884 del 02/04/2009 Rv. 243526) ha avuto modo di affermare, con argomentazioni condivisibili dalle quali non vi è motivo di discostarsi, che è nulla per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza d'espresso riferimento alla fattispecie d'abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice.
Nel caso di specie il Tribunale ha applicato d'ufficio l'art. 102 c.p., pur in assenza di contestazione nei capi d'imputazione atteso l'esclusivo riferimento in essi alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale senza farsi cenno alla sussistenza dell'ipotesi di abitualità presunta dalla legge; la Corte territoriale ha erroneamente confermato la statuizione sul punto nonostante lo specifico motivo di appello proposto dall'odierno ricorrente.
La sentenza pertanto va annullata in parte qua senza rinvio; annullamento che si estende anche alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata applicata ai sensi dell'art. 109 c.p., come effetto della dichiarazione di abitualità.
2. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, valutabili congiuntamente, la ricostruzione della dinamica del fatto, così come sviluppata nella sentenza impugnata anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, consente di escludere, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, che possa versarsi in un'ipotesi di delitto tentato; in tal senso si è affermato che si ha consumazione e non mero tentativo, allorchè la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estortore e ciò anche nell'ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (sez. 2 n. 27601 del 19/6/2009, Rv. 244671). Infatti, nel delitto di estorsione, la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima, perchè tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie.(sez. U n. 19 del 27/10/1999, Rv. 214642). Va ancora precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento; il fatto, poi, che la vittima dell'estorsione si adoperi affinchè la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata - "... costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa" prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (sez. 2 n. 44319 del 18/11/2005, Rv. 232506).
3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla dichiarazione di abitualità e alla applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola per la durata di anni due e la declaratoria di inammissibilità del rimanente motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel delitto e alla applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2018
02-05-2018 22:24
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