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Sentenza

Estorsione.
Estorsione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- C.G., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
- D.S.A.P., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
- B.M., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 01/06/2015 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. AGOSTINACCHIO Luigi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei tre ricorsi;
uditi i difensori, avv. NARDELLI Ciro per il D.S., avv. CASALE Giuseppe Mario per il B. - entrambi del foro di Foggia - i quali hanno concluso riportandosi ai rispettivi motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell'01/06/2015 la Corte di Appello di Bari in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia del 20/12/2012, appellata (anche) da C.G., D.S.A.P. e B.M.: a) riduceva la pena nei confronti del D.S. a cinque anni, otto mesi di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa in ordine ai residui reati sub 41 (tentata estorsione), 42 (ricettazione di un'autovettura) e 73 (estorsione); b) confermava la condanna del C. alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato sub 35 (estorsione); c) confermava la condanna del B. alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo 45 (estorsione).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1 Con un unico motivo C.G. ha eccepito la violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione, deducendo l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in ordine alla figura dell'intermediario nelle vicende estorsive ed al concorso di persone nel reato: i giudici di merito non avevano tenuto conto che il discrimen tra la condotta dell'intermediario che integra contributo concorsuale rilevante e l'attività di mediazione che non incide nella realizzazione dell'illecito viene rinvenuto, da un lato, nelle finalità perseguite dal soggetto agente e, dall'altro, nei vantaggi illeciti conseguiti dallo stesso in virtù della sua opera mediatrice; che nel caso di specie la consegna della somma di denaro all'estorsore, su richiesta della vittima e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, non poteva considerarsi sufficiente ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato e del contributo causale all'azione delittuosa.
2.2 D.S.A.P. ha articolato quattro motivi di ricorso incentrati sulla dedotta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione:
- al principio del libero convincimento ex art. 192 cod. proc. pen. (capi 41 e 42 della rubrica) in quanto l'affermazione di responsabilità si basava su un solo indizio (la fuga a bordo di un ciclomotore);
- al capo 42 della rubrica, per mancanza di prova del concorso nel furto dell'autovettura;
- al capo 73 della rubrica, per l'insufficiente quadro indiziario ai fini del giudizio di colpevolezza, in ragione anche del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni della persona lesa che aveva escluso la dazione di denaro per la restituzione dell'auto ed il ritrovamento casuale della stessa;
- al trattamento sanzionatorio, per l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
2.3 B.M. ha a sua volta eccepito il vizio di motivazione in relazione alla condanna inflitta, a fronte dell'assoluzione del concorrente nel reato B.A., nonchè al contenuto delle intercettazioni, non compatibili con le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa.
Ha infine dedotto la violazione dell'art. 629 cod. pen. per aver agito nell'esclusivo interesse della vittima.
Con memoria pervenuta il 28/03/2017 e successivamente depositata il 14/04/2017 la difesa del B. ha integrato i primi due motivi di ricorso, insistendo nel vizio motivazionale con riferimento alla mancata acquisizione di denaro alla stregua delle risultanze istruttorie. 

Motivi della decisione

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili perchè fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta adeguata ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
2. Il ricorso del C. ripropone la questione della condotta dell'intermediario che agisce nell'esclusivo interesse della persona offesa e per scopi solidaristici, con conseguente esclusione di responsabilità in ordine al reato di estorsione.
Trascura tuttavia il ricorrente due argomenti fondamentali nelle argomentazioni della corte distrettuale tratti dal contenuto delle conversazione intercettate, riportate nel paragrafo "L'appello di C.G.": l'interlocutore/estorsore chiedeva alla parte offesa se fosse andato da "(OMISSIS)" e, alla risposta affermativa, lo invitava a portare a costui la somma pattuita, rassicurandolo di non preoccuparsi per l'auto sottrattagli proprio perchè "...tanto sta il cristiano in mezzo..." così dimostrando il coinvolgimento del C. nell'interesse anche degli estorsori, che di lui si fidavano e che garantiva la finalità illecita dell'operazione; inoltre, il ricorrente svolgeva "professionalmente" l'attività d'intermediario al fine di riottenere, dietro compenso, la restituzione delle auto rubate, interloquendo con lo stesso estorsore.
Il ricorso quindi risulta aspecifico anche per l'incompleta confutazione delle ragioni addotte a sostegno della affermazione di responsabilità, peraltro coerenti con i principi di diritto richiamati negli atti d'impugnazione.
3. L'inammissibilità dei ricorsi del D.S. e del B. è ancora più evidente per la generica deduzione sulla carenza probatoria, priva di aderenza al testo della sentenza impugnata ed alla lettura unitaria delle risultanze istruttorie in relazione a ciascuno dei reati in questione.
Il D.S. non ha preso in esame - capo 41 - il contenuto delle intercettazioni, la testimonianza del luogotenente dei Carabinieri A.; capo 42 - la materiale disponibilità dell'auto ricettata e la consapevolezza della sua provenienza furtiva; capo 73 - la ricostruzione delle fasi dell'estorsione attraverso le intercettazioni telefoniche e le annotazioni di P.G. riportate in sentenza; le ragioni a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche (la personalità negativa desumibile dai numerosi precedenti penali; la mancanza di elementi positivi da apprezzare ai fini della riduzione della pena - par. 2.6).
Il B. ha fatto generico riferimento al contenuto di intercettazioni e di dichiarazioni testimoniali, senza riportarne la trascrizione integrale o allegare i relativi atti riproduttivi, disancorando le censure dalla portata probatoria delle frasi riportate nella sentenza impugnata, tratte dalle progressive indicate; emergenze processuali che hanno permesso di accertare che il ricorrente agì con la consapevolezza e volontà di agevolare gli estorsori nel ricevere il compendio della loro attività criminosa.
6. In definitiva, la doppia pronuncia conforme di condanna per i reati in argomento e la conseguente integrazione delle sentenze di merito consente di ritenere la motivazione esente da vizi logici sul piano della valutazione probatoria e del trattamento sanzionatorio per i profili sollevati con i ricorsi in esame da considerarsi inammissibili.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione pecuniaria. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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