Diritto penitenziario minorile.
Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 - G.U. 26 ottobre 2018, n. 250
È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 250/2018 il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 in attuazione della delega di cui all'art. 1 co. 81, 83, 85 lett. p) della legge 23 giugno 2017 n. 103 che disciplina, per la prima volta, in maniera organica e per alcuni profili innovativa l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati (per reati commessi quando erano) minorenni, che introduce novità di rilievo soprattutto per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione.
di Valentina Sellaroli - Magistrato
Il 2 ottobre u.s., con pubblicazione in G.U. del 26 ottobre e vigenza dal 10 novembre 2018, è stato approvato il decreto legislativo che, in attuazione della delega contenuta nella c.d. riforma Orlando del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, sostanzialmente introduce la prima vera e propria normativa organica dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati per reati commessi da minorenni.
La riforma, resa ancora più necessaria da quando, una modifica delle norme di attuazione del codice di procedura penale, intervenuta nel 2014 per adeguamento alle indicazioni europee in termini di “standard europei di vivibilità carceraria”, aveva esteso fino ai venticinque anni l'età raggiunta la quale, obbligatoriamente, i condannati per reati commessi da minorenni devono transitare in istituti carcerari per adulti. Questa novità, creando un panorama estremamente eterogeneo della popolazione carceraria per così dire di provenienza minorile, aveva ancora di più reso evidente la necessità di intervenire con una disciplina organica ed estesa sulla esecuzione delle pene nei confronti dei condannati da minorenni, non solo per differenziarla ancora di più da quella nei confronti degli adulti, ma soprattutto per fornire degli strumenti normativi validi e sufficientemente elastici ai protagonisti della fase esecutiva in maniera da attagliarla nel migliore dei modi a soggetti molto diversi tra loro (si pensi alla differenza di progettualità che può intercorrere tra il condannato sedicenne e il condannato ventiquattrenne).
Il decreto in oggetto, dunque, introduce una vera e propria normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei cd. giovani adulti con particolare, richiamando i principi che già sono a fondamento del processo penale minorile nella sua fase giudicante, riguardo al percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. L'esecuzione della pena, in tal caso, deve mirare a “favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero” (art. 1 comma 2 del decreto in oggetto).
In sostanza, viene ribadito che, come già accade nella fase antecedente il giudizio definitivo, la misura detentiva deve essere l'extrema ratio, da applicare solo qualora vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione della pena o commetta altri reati, e vengono introdotte in un quadro organico le cd. misure penali di comunità:
- l'affidamento in prova al servizio sociale
- l'affidamento in prova con detenzione domiciliare
- la detenzione domiciliare
- la semilibertà
L'approccio della riforma alla concessione delle suddette misure è costruito in termini di residualità dei divieti, o per la particolare gravità del reato commesso o per la presenza di vittime particolarmente deboli ovvero per la presenza di legami di tipo criminale sul territorio che, unitamente alla gravità del titolo di reato, rendono inopportuna la concessione dei suddetti benefici ovvero di alcuni di essi. La scelta del tipo di misura di comunità da concedere dovrà avvenire secondo il criterio della gradualità e della minore afflittività sulla libertà personale del condannato nonché sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minore, delle sue condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e comunque salvaguardando i legami del condannato sul territorio a meno che non sussistano ragioni di prevenzione speciale per non coltivarli (ad esempio con organizzazioni criminali radicate sul territorio).
Come già accade per la messa alla prova e per l'affidamento in prova attualmente esistente, la concreta gestione delle misure penali di comunità è attribuita all'ufficio dei servizi sociali per i minorenni ministeriale (eventualmente in collaborazione con i servizi sociali del territorio) e dovrà prevedere, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le esigenze di formazione e di istruzione del condannato, anche attività riparatorie di tipo specifico o generico, proprio in ossequio al principio di giustizia riparativa che impronta tutta riforma.
La caratteristica principale di queste misure resta comunque la modulabilità e la modificabilità nel corso della loro evoluzione, da parte del tribunale o del magistrato di sorveglianza del luogo ove esse si eseguono, in base all'evolversi concreto della situazione del condannato e delle risorse del territorio.
La seconda parte del decreto attuativo della riforma in tema di ordinamento penitenziario minorile riguarda in generale la gestione della fase esecutiva nei confronti dei condannati per reati commessi da minorenni e l'esecuzione delle pene detentive in senso stretto. Anche questa parte è improntata alla priorità data alle esigenze di rieducazione e di specialità del trattamento minorile, da preservare ove possibile anche in caso sopraggiunga una condanna esecutiva per fatti commessi da maggiorenne.
Infine, quanto alle norme che disciplinano l'organizzazione penitenziaria minorile in senso stretto, e conformemente ai principi generali della riforma sopra evidenziati, la nuova normativa ha inteso definire un livello di standard qualitativo della gestione della vita carceraria, attualmente già appannaggio delle realtà più evolute sul territorio, e renderlo obbligatorio ovunque, con una impegnativa copertura finanziaria, sempre mirando ad un trattamento rieducativo personalizzato e finalizzato al reinserimento graduale nel tessuto sociale a mano a mano che la pena decorre.
10-11-2018 10:15
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