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Sentenza

Detenzione, spaccio, cessione, acquisto. Storce un braccio al militare operante. Resistenza.
Detenzione, spaccio, cessione, acquisto. Storce un braccio al militare operante. Resistenza.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-11-2017) 14-12-2017, n. 55845

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. AGLIASTRO Mirella - rel. Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa AGLIASTRO MIRELLA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La sentenza della Seconda Sezione penale della Corte d'Appello di Genova n. 2099/2016 emessa il 22/06/2016 ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva ritenuto B.F. responsabile di due reati:
- art. 73 per avere illecitamente ceduto ad un altro soggetto cocaina del peso lordo complessivo di grammi 0,5;
- art. 337 per avere usato violenza nei confronti del militare operante mentre compiva un atto di ufficio storcendogli il braccio e spintonandolo. Fatti avvenuti in (OMISSIS) il (OMISSIS).
I reati venivano riuniti sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il primo, applicata l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 e le attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito.
2. Ricorre per Cassazione I.F. per i seguenti motivi:
1) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in punto di mancata valutazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 79 del 2014, art. 1, comma 23 ter, lett. a), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
A seguito della introduzione della legge n. 79/2014, che ha riconosciuto come fattispecie autonoma la previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è stato previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato e pertanto il calcolo della pena operato in primo grado deve essere rivisto. Nel caso di specie, divenuto più grave il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.di cui al capo b) della rubrica avente un massimo edittale superiore rispetto a quello previsto dal comma 5 richiamato.
2) violazione della L. n. 609 del 1981, artt. 53 e 57 e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) circa la mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata oppure la semi-detenzione. Il ricorrente già nei motivi di appello aveva chiesto la sostituzione della pena breve detentiva con la libertà controllata ovvero la semi-detenzione. Censura il ricorrente che la parte motiva della sentenza impugnata appare viziata poichè il diniego della invocata sostituzione della pena detentiva è fondata sugli indici di cui all'art. 133 cod. pen. solo nominalmente, ma in concreto è basata su un astratto rischio di recidiva che nulla ha di riferimento con i parametri cui ancorare la sostituzione della pena e ciò anche sotto il profilo nell'ipotesi in cui venisse approvato il primo motivo di gravame che comporterebbe una consistente riduzione della pena applicata in primo grado con rivalutazione del trattamento sanzionatorio anche sotto il profilo della richiesta L. n. 689 del 1981, ex art. 53. 

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
2. Nell'esaminare la sentenza di primo grado (pronunziata prima delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 79 del 2014), la Corte di appello (decidendo dopo le predette modifiche) avrebbe dovuto procedere ad una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, posto che può essere rilevato d'ufficio il punto del trattamento sanzionatorio in conseguenza di modifica legislativa, essendo sufficiente che la parte ricorrente abbia formulato deduzioni in ordine al detto trattamento, anche se la relativa questione non era stata sollevata in appello (essendo quest'ultimo stato presentato in data 6 luglio 2011, prima dell'intervento legislativo del 2014. Il giudizio di appello ha avuto luogo invece il 22 giugno 2016, quando la novella era già in vigore).
Pertanto, il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto determinare la pena secondo le innovazioni che la disciplina in materia di sostanze stupefacenti ha subito con l'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, e L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
La eventuale diversa pena edittale troverà refluenza con riferimento all'altro reato contestato di cui all'art. 337 cod. pen., anche nell'ottica della valutazione del reato da ritenere più grave.
3. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l'esame del secondo, afferente alla disciplina L. n. 689 del 1981, ex art. 53, in conseguenza della rivalutazione dell'intero trattamento sanzionatorio.
La pronuncia impugnata va dunque annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio perchè la Corte d'Appello in sede di rinvio esamini il suddetto profilo, riconoscendosi irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti. 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017 
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 27-09-2017) 20-02-2018, n. 4007
FattoDirittoP.Q.M.
DIVISIONE

PROCEDIMENTO CIVILE
Ricorso per cassazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24807/2014 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEFALCO, 61, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COLACURTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LLOYD'S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA, in persona del suo Procuratore Generale Avv. S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 278, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARIA BAGNARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO FERRARO giusta procura a margine del controricorso;
R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 252, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPUTO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3790/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da M.F., con conseguente conferma della gravata sentenza.

Svolgimento del processo

1. M.F. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3790/14, del 6 giugno 2014, che - in accoglimento dell'appello proposto da R.R. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 1116/06 del 16 gennaio 2006 - ha riconosciuto la sua responsabilità, in veste di notaio delegato alla vendita dell'immobile sito in (OMISSIS), nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione, condannandolo al risarcimento del danno nella misura di Euro 61.388,00 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza.
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere stato convenuto in giudizio affinchè l'adita autorità giudiziaria riconoscesse la sua responsabilità professionale, in relazione all'incarico summenzionato (conferitogli nell'ambito di un giudizio di divisione pendente tra la R. e G.C.), per non aver ottemperato all'ordine giudiziale - adottato con provvedimento del 18 aprile 2002 - di depositare il ricavato della vendita immobiliare su libretto bancario intestato ai condividenti e vincolato all'ordine del giudice istruttore, avendo egli, all'esito della fase di primo grado del predetto giudizio divisorio, versato al G. una somma pari al 90% del ricavato della vendita.
Costituitosi in giudizio il M. e richiesta la chiamata in causa del proprio assicuratore, Lloyd's of London, il convenuto risultava vittorioso all'esito del giudizio di primo grado. Difatti, la domanda volta ad accertare la responsabilità del professionista ed a ricostituire in favore della R. il deposito della somma di Euro 45,464,32, mediante apertura di libretto bancario intestato alla stessa (o con altre modalità da stabilirsi da parte del primo giudice), con riconoscimento all'attrice anche dei danni derivati dal comportamento del M., da liquidarsi in via equitativa, veniva rigettata dal Tribunale capitolino, con condanna dell'attrice a rifondere le spese processali al convenuto ed al terzo chiamato.
Il giudice di prime cure, infatti, motivava la reiezione della pretesa attorea - secondo quanto si legge nel presente ricorso - sul rilievo che le statuizioni contenente nella citata ordinanza istruttoria di delega del 18 aprile 2002 (secondo cui il deposito del ricavato della vendita, "in caso di disaccordo delle parti", avrebbe dovuto compiersi "su libretto bancario cointestato ai condividenti e vincolato all'ordine del g.i.") sarebbero state superate dalla sentenza emessa il 12 luglio 2003, all'esito del primo grado del giudizio divisorio. Detta pronuncia, invero, disponeva che la somma ricavata dalla vendita fosse ripartita pro quota, e in misura specificamente determinata ("per la quota del 10% a R.R. e, quindi, per Euro 7.351,51", nonchè "per la residua quota del 90% a G.C."), tra i condividenti.
3. Proposto appello dalla R. (e appello incidentale condizionato dal M. verso il proprio assicuratore), il gravame principale veniva accolto - come detto - dalla Corte romana, la quale, respinto il gravame dell'appellato, riformava anche la decisione sulle spese. Essa, infatti, condannava il M. a rifondere all'Erario le spese di entrambi i gradi di giudizio (essendo stata la R. ammessa al beneficio del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113), compensando, invece, "quelle di primo grado relative al rapporto processuale M. Lloyd's of London, nonchè le spese dell'appello relative al rapporto processuale R. - Lloyd's of London".
4. Avverso la decisione della Corte di Appello propone ricorso per cassazione il M., sulla base di due motivi.
4.1. Con il primo motivo, deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 282 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Muovendo dal presupposto che la sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado della causa divisoria, pendente tra la R. ed il G., "è sopravvenuta all'ordinanza di delega del 19.04.2002, sostituendo all'accordo tra le parti, quale condizione di ripartibilità della somma ricavata dalla vendita da parte del Notaio, la statuizione del Tribunale in ordine alla ripartizione pro quota, e in misura specificamente determinata, di detta somma tra i condividenti", il ricorrente assume che non avrebbe potuto sottrarsi in quanto pubblico ufficiale - a dare esecuzione immediata a quell'ordine di ripartizione.
Viziata, pertanto, sarebbe la pronuncia impugnata, giacchè fondata "esclusivamente sull'erroneo presupposto che la sentenza di divisione non sia suscettibile di esecuzione in quanto non contiene in sè alcuna condanna", affermazione errata poichè "lo scioglimento della comunione si attua concretamente solo con la ripartizione tra i condividenti delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni comuni nella misura spettante a ciascuno".
Nè, d'altra parte, coglierebbe nel segno - si assume sempre nel ricorso - il rilievo della Corte capitolina secondo cui il professionista "non poteva non ipotizzare modifiche della sentenza di primo grado all'esito dell'appello" (peraltro concretamente intervenute, giacchè in accoglimento del gravame proposto dalla R. l'esito della fase di appello del giudizio divisorio consisteva nel riconoscimento del diritto della stessa a metà della somma ricavata dalla vendita). Non era, infatti, compito del notaio - si legge sempre nel ricorso - "ipotizzare scenari futuri" idonei a "giustificare il trattenimento della somma, quali l'esito del giudizio di secondo grado, o l'insolvenza o irreperibilità dell'altro condividente", giacchè ciò sarebbe equivalso a contravvenire "al dispositivo di una sentenza esecutiva".
Infine, si sottolinea come il principio dell'esecutività immediata "non avrebbe potuto essere scalfito" neppure se la sentenza di primo grado fosse intervenuta successivamente all'avvenuto deposito della somma su libretto vincolato all'ordine del giudice istruttore (adempimento al quale il professionista non ha mai dato corso), giacchè quest'ultimo "non avrebbe potuto far altro che dare pronta esecuzione alla sentenza, svincolando le somme a favore dei condividenti nella misura indicata in sentenza".
4.2. Con il secondo motivo si ipotizza "violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3)".
Qualificando l'ordinanza di delega come fonte di un'obbligazione contrattuale, avente ad oggetto il corretto espletamento di una prestazione d'opera professionale, il ricorrente assume di aver "diligentemente adempiuto alla stessa". Il giudice di appello, dunque, nel ritenere la condotta del notaio produttiva di danno nei confronti della R. avrebbe violato e falsamente applicato la norma sulla responsabilità contrattuale, atteso che "la sopravvenienza di una sentenza provvisoriamente esecutiva ha reso impossibile una diversa prestazione", e ciò "per causa ad esso non imputabile", circostanza, quest'ultima, che lo esonererebbe "da qualsivoglia responsabilità professionale".
5. Ha proposto controricorso la R., resistendo all'avversaria impugnazione, della quale assume l'infondatezza.
In particolare, quanto al primo motivo, rileva che, con il deposito della sentenza di primo grado resa nell'ambito del giudizio divisorio, ogni incarico del M. "doveva intendersi concluso", sicchè non spettava al medesimo "dare esecuzione alla sentenza" (donde l'inconferenza del richiamo all'art. 282 c.p.c.), essendo, invece, "le parti tenute ad attivarsi, chiedendo al Giudice lo svincolo delle somme depositate sul libretto bancario".
In ordine, invece, al secondo motivo si assume l'erroneità della tesi che ipotizza l'insorgenza di un obbligo contrattuale a carico del notaio per effetto dell'incarico ricevuto, atteso che il professionista ha operato come ausiliario del giudice.
6. Sono intervenuti i Lloyd's of London, facendo constare che, "nonostante la mancanza di pronuncia nei propri confronti", essi "hanno provveduto al versamento (tranne la franchigia) del liquidato per sorte ed accessori", e ciò "nel rispetto, comunque, delle previsioni contrattuali", concludendo affinchè questa Corte decida "come di giustizia" in ordine al proposto ricorso, "con ogni consequenziale pronuncia in caso di accoglimento", ed in particolare perchè - in caso di annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al giudice di appello - si tenga conto, in quella sede, di chi ha provveduto materialmente al pagamento.
"Nulla", invece, "per le spese".
7. E' intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza di ambo i motivi.
8. Ha presentato memoria la R., insistendo nelle proprie conclusioni. 

Motivi della decisione

9. Il ricorso va rigettato.
9.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
9.1.1. In relazione ad esso, infatti, è dirimente - ai fini dell'esclusione della violazione dell'art. 282 c.p.c. - il rilievo sulla natura del giudizio divisorio.
Ha osservato questa Corte - cfr. Cass. Sez. 2, sent. 10 febbraio 2004, n. 243 (in motivazione) - che "anche a non voler considerare l'ormai prevalente opinione dottrinaria dalla quale s'evidenzia la natura costitutiva della pronunzia sulla divisione, comunque il principio della natura dichiarativa della stessa, sostenuto dalla dottrina tradizionale e dalla prevalente giurisprudenza in ragione dell'espressa previsione normativa nell'art. 757 c.c., d'una fictioiuris posta al fine di risolvere particolari esigenze pratiche, opera inderogabilmente, in ragione di tale sua limitata finalità, con esclusivo riguardo alla retroattività dell'effetto distributivo, per la quale ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione , dei soli beni concretamente assegnatigli". Ciò premesso, si è precisato che "persino nell'ipotesi di pronunzia dichiarativa, per quanto possa operare la fictio della retroattività posta dall'art. 757 c.c. e lo stato d'indivisione debba considerarsi come non mai sorto, la comunione è stata, tuttavia, per tutto il tempo della sua durata, una realtà, di fatto e di diritto, per la quale si sono prodotti effetti materiali e giuridici la cui rilevanza non può essere pretermessa, e che tale situazione si è protratta sino alla pronunzia dei provvedimenti definitivi con i quali è stata sciolta la comunione ed è stata attuata la divisione".
Orbene, se "la situazione d'indivisione del bene comune è, dunque, una realtà di fatto e di diritto (...) che permane sino al suo scioglimento a seguito della pronunzia dei provvedimenti definitivi che la fanno venir meno", deve concludersi "che prima di tale momento non sussiste debito (e credito, n.d.r.) alcuno", essendo "la principale finalità cui deve rispondere il giudizio divisorio" quella "che sia assicurata la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, esigenza cui si provvede facendo precedere la formazione delle porzioni - che possono avere ad oggetto parti del bene comune, ma anche somme di denaro, pur se non comprese nella massa dividenda come nell'ipotesi del conguaglio - dalla stima del bene".
9.1.2. Tanto premesso, ovvero constatato che in assenza di "provvedimenti definitivi", resi all'esito del giudizio divisorio, non è possibile postulare (neppure) l'esistenza di un credito in capo ai condividenti, la tesi veicolata con il primo motivo di ricorso, che ipotizza la violazione dell'art. 282 c.p.c., risulta destituita di ogni fondamento.
Una conclusione, questa, che si impone a prescindere dalla questione relativa alla natura - costitutiva oppure di accertamento della sentenza resa all'esito del giudizio divisorio, visto che "l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c., trova  legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 6 febbraio 1999, n. 1037, Rv. 523019-01, in senso analogo Cass. Sez. 2, sent. 12 luglio 2000, n. 9236, Rv. 538394; per l'affermazione secondo cui, salvo le "statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento - così come quelle costitutive - non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile", si veda Cassa Sez. 2, sent. 26 marzo 2009, n. 7369, Rv. 607307-01).
9.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Sul punto, è sufficiente osservare che il notaio incaricato delle operazioni divisionali non viene ad espletare una prestazione professionale riconducibile al disposto dell'art. 2230 c.c., operando, piuttosto, come ausiliario del giudice, e dunque quale titolare di un munuspublicum, essendo alla sua attività riconosciuta, addirittura, natura amministrativa (Cass. Sez. 2, sent. 26 gennaio 2000, n. 869, Rv. 533198-01).
10. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate, in favore di R.R. e per essa al difensore Bruno Caputo dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
A carico del ricorrente rimasto soccombente sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando M.F. a rifondere a R.R. e per essa al difensore Bruno Caputo dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018
Avv. Antonino Sugamele

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