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Sentenza

Detenzione domiciliare.Nella valutazione della richiesta di detenzione domiciliare, il giudice deve fare una concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l’interesse dello Stato all’esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente.
Detenzione domiciliare.Nella valutazione della richiesta di detenzione domiciliare, il giudice deve fare una concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l’interesse dello Stato all’esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente.
Nella valutazione della richiesta di detenzione domiciliare,
il giudice deve fare una concreta valutazione degli
interessi in gioco, bilanciando l'interesse dello Stato all'esecuzione
in forma carceraria della sanzione penale con le
esigenze familiari della richiedente.
Il caso
Il Tribunale di sorveglianza respingeva le richieste formulate da
C.A. di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine,
di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47ter,comma1, lett.
a), ord. pen., quale madre di prole di età inferiore ad anni dieci.
Il Tribunale argomentava il rigetto dalla personalità della condannata,
gravata da precedenti penali, destinataria di avviso
orale, rilevando che la stessa aveva continuato a delinquere
anche dopo aver fruito in passato delle misure alternative e,
che, da ultimo, in data 5 febbraio 2015 era stata denunziata per
aver partecipato ad una rissa.
Avverso l'ordinanza la C. ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il proprio difensore, denunciando la violazione di legge
in relazione all'art. 47 ter,comma1, lett. a), ord. pen. e il difetto
di motivazione per erronea interpretazione delle norme disciplinanti
la detenzione domiciliare, limitando il proprio vaglio alla
sola pericolosità dell'istante, ma di fatto ignorando la documentata
condizione personale e familiare della C., madre di
nove figli, di cui gli ultimi due minori di anni dieci, uno dei quali
con problemi di salute. Si evidenzia, altresì, che nella formulazione
della prognosi di pericolosità non era stata considerata
l'epoca dell'ultimo reato, risalente all'anno 2012, né era stata
apprezzata l'assenza di condanne e carichi pendenti per il reato
di evasione tali da giustificare un giudizio di inadeguatezza
della misura al contenimento e alla prevenzione del rischio di
recidiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in quanto la detenzione domiciliare
di cui all'art. 47 ter, comma 1, lett. a), ord. pen. è istituto
teso alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti, quali la
protezione della maternità, dell'infanziaedel rapporto tra figliogenitore
in una fase delicata dello sviluppo psico-fisico del
minore. Molteplici sono stati nel corso degli anni gli interventi
in materia della Corte costituzionale che ha ribadito la preminenza
della tutela del minore e della salvaguardia dei rapporti
familiari sull'interesse dello Stato all'esecuzione in forma carceraria
della sanzione penale (v. Corte cost. n. 215/1990; Corte
cost. n. 239/2014). Il diniego del beneficio fondato sulla pericolosità
sociale è senza dubbio consentito nella misura in cui,
nella tutela degli interessi cui mira tale istituto, deve comunque
essere rispettata la condizione della sussistenza di un
concreto pericolo di commissione di ulteriori reati; va, dunque,
operato un bilanciamento tra il diritto all'affettività del minore e
le istanze di difesa sociale e spetta al giudice il compito di
contemperare le opposte esigenze. Il Tribunale ha respinto le
richieste della condannata senza differenziare il giudizio di
immeritevolezza in base ai diversi presupposti di ammissione
alle varie misure e senza considerare, in particolare, che la
detenzione domiciliare permadredi fanciullo infradecenne è, a
differenza delle altre, misura umanitaria eassistenzialeechela
stessa può essere negata, in presenza dei presupposti oggettivi
per la sua applicazione, solo quando risulti una condizione
soggettiva di reale pericolo (attualeebasato su fatti concreti) di
recidiva specifica.
L a motivazione del provvedimento risulta, sotto tale profilo,
carente di un'effettiva individuazione di indici concreti di
attuale pericolosità sociale della condannata, nonché di un'effettiva
comparazione tra gli stessi e l'esigenza di tutela del
diritto all'affettività dei minori che non può essere banalizzata
con la tautologica affermazione, posta a premessa della decisione,
ossia che l'“avere prole di età inferiore ai dieci anni (...)
non è ovviamente di per sé sufficiente per il conseguimento
della misura alternativa alla detenzione”. Il Tribunale ha posto a
base del diniego il mero richiamo ai precedenti penali della
ricorrente, senza specificarne natura e tipologia e omettendo
di collocare con precisione nel tempo i fatti oggetto delle
pregresse condanne; ha valorizzato una denunzia del febbraio
2015 e in negativo la commissione di nuovi illeciti dopo la
fruizione di misure alternative, ma nessun accenno ha fatto al
comportamento tenuto dalla condannata durante il periodo di
pregressa detenzione domiciliare, né alla sua situazione familiare
e alle condizioni di salute di uno dei minori infradecenni: la
prognosi di recidiva formulata non appare sostenuta da dati
concreti ed attuali ed è immotivata quanto all'eventuale percorso
di risocializzazione intrapreso,comepure immotivato è il
provvedimento quanto alla idoneità della misura alternativa al
contenimento del rischio di recidiva.
I precedenti
V., in senso analogo, Cass., Sez. V, 3 maggio 2017, n. 33004,
Rv. 271216; Cass., Sez. II, 8 settembre 2016, n. 53645, Lucà,
Rv. 26897701; Cass., Sez. II, 14 aprile 2016, n. 18744, Foti, Rv.
26694601; Cass., Sez. II, 23 ottobre 2012, n. 4820, Mellucci,
Rv. 255679.
La dottrina
P. Canevelli, Misure alternative al carcere a tutela delle detenute
madri, in questa Rivista, 2001, 805; C. Fiorio, Sovraffollamento
carcerario e tensione detentiva, in questa Rivista,
2012, 409; P. Corvi, La n. 62/2011 rafforza almeno sulla
carta la tutela delle detenute madri, in Corr. mer., 2011, 8-9;
L. Lauricella, La detenzione domiciliare fra evoluzione della
giurisprudenza costituzionale e prospettive de iure condendo,
in questa Rivista, 2010, 1100; F. Nuzzo, La corte costituzionale
estende i confini della detenzione domiciliare, in questa Rivista,
2004, 6, 699; P. Pittaro, La nuova normativa sulle detenute
madri, in Fam. e dir., 2011, 10, 869.
Avv. Antonino Sugamele

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