Corte di Cassazione: gli orientamenti più recenti del Supremo Collegio in tema di furto.
Corte di Cassazione: gli orientamenti più recenti del Supremo Collegio in tema di furto.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Art. 624 c.p. (Furto)
Tentativo. Circostanze. Persona offesa. Rapporto con altri reati.
Tentativo.
Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 (dep. 16/12/2014) Rv. 261186
In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
La sentenza risolve il contrasto tra n. 398 del 1993 - rv. 193177, n. 3642 del 1999 - rv. 213315, n. 7042 del 2010 - rv. 249835, n. 11592 del 2010 - rv. 246893, n. 21937 del 2010 - rv. 247410, conformi al principio espresso, e n. 938 del 1966 - rv. 102352, n. 7235 del 2004 - rv. 227347, n. 23020 del 2008 - rv. 240493, n. 27631 del 2010 - rv. 248388, n. 37242 del 2010 - rv. 248650, n. 20838 del 2013 - rv. 256499 orientate all'affermazione per cui integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza.
Circostanze.
Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 (dep. 12/07/2017 ) Rv. 270088
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
La sentenza risolve il contrasto tra N. 19344 del 2013 Rv. 255380, N. 12473 del 2014 Rv. 259877, N. 9374 del 2015 Rv. 263235, N. 46977 del 2015 Rv. 265051, N. 22164 del 2016 Rv. 267308, N. 534 del 2017 Rv. 268899, conformi al principio espresso, e N. 335 del 1987 Rv. 174825, N. 45488 del 2008 Rv. 241989, N. 23108 del 2012 Rv. 252886, N. 20954 del 2015 Rv. 265291, N. 3807 del 2016 Rv. 268993, N. 6213 del 2016 Rv. 266096 orientate all'affermazione per cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza, è sufficiente che l'agente approfitti di una situazione favorevole, tale da consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa.
Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 (dep. 30/09/2013) Rv. 255974
Nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita "self-service").
La sentenza risolve il contrasto tra n. 24232 del 2006 - rv. 234516, conforme al principio espresso, e n. 10997 del 2006 - rv. 236516, n. 13871 del 2009 - rv. 243203 orientate all'affermazione per cui sussiste l'aggravante dell'utilizzo di mezzo fraudolento qualora il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, occultandola sulla propria persona, in quanto tale condotta, improntata ad astuzia e scaltrezza, è preordinata ad eludere gli accorgimenti a tutela dei beni e, nella specie, i controlli predisposti dagli addetti alla cassa del supermercato.
Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013 (dep. 28/06/2013) Rv. 255528
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande).
La sentenza risolve il contrasto tra n. 313 del 1968 - rv. 107662, n. 6825 del 1977 - rv. 136015, n. 12742 del 1978 - rv. 140244, n. 8586 del 1979 - rv. 143165, n. 7686 del 1982 - rv. 154881, n. 1315 del 1985 - rv. 167797, n. 55 del 1989 - rv. 180074, n. 8413 del 1992 - rv. 191491, n. 10355 del 1992 - rv. 192098, n. 2063 del 1994 - rv. 197273, n. 2335 del 1994 - rv. 197278, n. 648 del 1999 - rv. 214875, n. 44153 del 2008 - rv. 241688, n. 39837 del 2009 - rv. 245258, n. 35827 del 2010 - rv. 248500, n. 43268 del 2011 - rv. 251711, conformi al principio espresso, e n. 2177 del 1976 - rv. 132351, n. 14204 del 1990 - rv. 185566, n. 11142 del 2006 - rv. 233885, n. 11923 del 2010 - rv. 246556, orientate all'affermazione per cui l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.) non si applica al delitto tentato.
Sez. U, Sentenza n. 2 del 08/05/1965 (dep. 30/06/1965) Rv. 099755
La mancanza di custodia, la rinuncia a mezzi protettivi e, per equiparazione, l'adozione di mezzi protettivi privi di efficacia in quanto superabili agevolmente, caratterizzano la situazione oggettiva della cosa esposta alla pubblica fede (art. 625 n. 7 cod. pen.), appunto perché il concetto di esposizione alla pubblica fede è antitetico a quello di normale custodia. In particolare, si verifica la situazione anzidetta e quindi sussiste l'aggravante del delitto di furto, nel caso di automobile lasciata incustodita sulla pubblica via, aperta e con la chiave di avviamento al cruscotto. Né ha rilevanza, ad escludere l'aggravante, che il comportamento del derubato possa essere considerato imprudente quando tale comportamento risulti conforme ad una consuetudine, intesa come pratica di fatto generale e costante.
Sez. U, Sentenza n. 6 del 26/02/1955 (dep. 26/02/1955) Rv. 097506
Non sussiste l'aggravante del mezzo fraudolento quando il detentore della cosa abbia fatto uso di mezzi di valida protezione della cosa medesima tali da non potere essere superati se non da insidia dell'agente. Nel caso di furto di energia elettrica da parte di utenti per uso domestico, se le ditte proprietarie o comunque detentrici non appongono ai conduttori sia nell'interno che nell'esterno delle abitazioni, un solido e visibile mezzo di tutela, non sussiste l'aggravante suddetta nei confronti di chi ha sottratto la energia applicando senza insidia fili volanti.
Persona offesa.
Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 (dep. 30/09/2013) Rv. 255975
Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).
La sentenza risolve il contrasto tra n. 22860 del 2003 - rv. 224831, n. 1206 del 2008 - rv. 242714, n. 26220 del 2009 - rv. 244090, n. 34009 del 2010 - rv. 248411, n. 37932 del 2010 - rv. 248451, n. 41592 del 2010 - rv. 249416, conformi al principio espresso, e n. 45329 del 2005 - rv. 232738, n. 37214 del 2006 - rv. 235105, n. 44842 del 2010 - rv. 249068 orientate all'affermazione per cui non sussiste la legittimazione del direttore di un esercizio commerciale a proporre querela, considerato che gli non possono riconoscersi poteri di rappresentanza impliciti.
Rapporto con altri reati.
Sez. U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996 (dep. 06/12/1996) Rv. 206174
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa: detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministratore ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.
Sez. U, Ordinanza n. 3 del 22/03/1969 (dep. 19/05/1969) Rv. 111413
Nell'ipotesi di impossessamento di sabbia estratta dal lido del mare senza autorizzazione dell'autorità competente, deve ravvisarsi concorso di reati e non concorso apparente di norme, in considerazione della diversa materia oggetto dei precetti contenuti negli artt. 1162 cod. nav. e 624 cod. pen. la prima norma, mirando solo a tutelare l'integrità del lido marino, non ha un oggetto giuridico plurimo e vieta esclusivamente l'alterazione abusiva di un bene demaniale, mentre la seconda è diretta ad impedire un pregiudizio patrimoniale. Il concorso di reati è ravvisabile anche rispetto all'ipotesi del furto tentato, per il differente elemento psicologico dei due reati che, per il furto, è costituito dal fine di profitto, per la contravvenzione da finalità di qualsiasi natura.
Sez. U, Sentenza n. 6 del 05/12/1964 (dep. 24/02/1965) Rv. 099386
L'automobilista che, fermatosi con l'autoveicolo dinanzi ad un distributore, e richiesto e ottenuto il rifornimento della benzina, si allontana senza pagare il prezzo, commette furto, e non insolvenza fraudolenta, o truffa, o appropriazione indebita. E il reato di furto è aggravato per l'uso del mezzo fraudolento, costituito dal fatto che il colpevole si prevale del mezzo veloce che lo pone in vantaggio rispetto alla parte offesa, impossibilitata a reagire utilmente all'aggressione.
Sez. U, Sentenza n. 7 del 26/03/1960 (dep. 30/05/1960) Rv. 098430
La distinzione tra i delitti di furto e di saccheggio, dal punto di vista materiale ed a parte le differenze qualitative, si fonda precipuamente su due elementi (pluralità degli agenti e molteplicità indiscriminata degli impossessamenti), che, necessari solo nel secondo delitto, lo rendono assai più pericoloso del primo dal punto di vista dell'ordine giuridico: tale maggiore pericolosità, dovuta alla costante presenza dei due elementi suddetti, si riflette nella diversa obiettività giuridica, che, nei reati di saccheggio, non si esaurisce nella protezione del patrimonio ma si dirige a quella assorbente dell'ordine pubblico (art. 419 cod. pen.) o, addirittura, della stessa personalità dello stato (art. 285 c.p.), quando in questa ultima ipotesi, ricorra il relativo dolo specifico (scopo di attenuare alla sicurezza dello stato).
27-12-2018 20:22
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