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Sentenza

Consigliere comunale finge di essere lavoratore subordinato per conseguire i rimborsi dovute al datore di lavoro per le assenze legate alla sua carica.
Consigliere comunale finge di essere lavoratore subordinato per conseguire i rimborsi dovute al datore di lavoro per le assenze legate alla sua carica.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-02-2018) 22-02-2018, n. 8568

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - rel. Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

F.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10.12.2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, Avv. Luigi Ludovici, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 10.12.2015 la Corte di Appello di Roma confermava quella resa dal GUP di Rieti in data 15.10.2012 e con la quale F.D. era stato ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata per avere simulato un fittizio rapporto di lavoro subordinato al fine di conseguire i rimborsi di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 79 e 80 dovuti al datore di lavoro per le assenze lavorative legate alla sua carica di consigliere del Comune di (OMISSIS), inducendo in tal modo l'ente a liquidare le intere retribuzioni mensili maturate tra il maggio e l'agosto del 2009 per un danno, patito dal Comune, pari ad Euro 23.055,00; il F. era stato quindi condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, così determinata previa applicazione della diminuente per il rito abbreviato;

2. propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, F.D., lamentando:

2.1 violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento alla L. n. 890 del 1992, artt. 7, 8 e 9, art. 161 c.p.p., comma 4, e art. 179 c.p.p. nonchè mancanza della motivazione; rileva, in particolare, che la Corte di Appello, all'udienza del 23.6.2015, preso atto della mancanza, in atti, della ricevuta di ricevimento attestante la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, aveva disposto la rinnovazione della notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 sull'indimostrato presupposto della impossibilità di procedere alla notificazione presso il domicilio eletto, con conseguente nullità di ordine generale riconducibile nella ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p. riferibile a tutti gli atti successivi sino alla sentenza;

2.2 violazione e falsa applicazione di norme di legge, con specifico riferimento agli artt. 1414 c.c. e ssgg. e art. 640 c.p., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; rileva, a tal proposito, come la stessa ricostruzione della condotta operata dall'accusa denunci la concreta impossibilità di configurare il reato ipotizzato a suo carico atteso che l'azione penale era stata esercitata nei suoi confronti senza nemmeno ipotizzare il concorso con terze persone individuabili in particolare nei titolari della società con la quale sarebbe intercorso il rapporto di lavoro "simulato"; sottolinea, per altro verso, come il datore di lavoro avesse beneficiato di sgravi fiscali e, inoltre, incamerato il rimborso del Comune di (OMISSIS) senza peraltro nemmeno riversarlo in suo favore tanto che la relativa azione giudiziaria, da lui intrapresa, era rimasta senza esito, circostanza quest'ultima che non poteva certamente essere valorizzata in suo sfavore, come invece fatto dalla Corte di Appello;

2.2. violazione di legge con riferimento al disposto di cui agli artt. 521 e 85 c.p.p. rilevando che il pregiudizio cagionato al Comune di (OMISSIS) era diverso ed inferiore rispetto a quello indicato nel capo di imputazione corrispondendo alle retribuzioni erogate dal datore di lavoro nel periodo di riferimento e risultate nettamente inferiori all'importo ipotizzato dalla pubblica accusa.

3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti, compulsabili dalla Corte attesa la natura processuale della censura che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro), risulta che, all'udienza del 23.6.2015, il Presidente della Corte rilevava che non risultava in atti la notifica all'imputato e disponeva nuova notifica per l'udienza del 28.10.2015 che, tuttavia, pur tentata, dava esito negativo perchè il destinatario, come attestato dall'ufficiale postale, era risultato assente al domicilio eletto; di ciò la Corte aveva dato atto a verbale ordinando procedersi alla notifica ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 (regolarmente eseguita) e rinviando, per la trattazione, all'udienza del 10.12.2015.

E' principio pacifico quello secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 3, 20.1.2016 n. 12.909, Pinto; Cass. Pen., 6, 19.4.2017 n. 24.864, Ciolan, Cass. Pen., 3, 15.4.2015 n. 21.626, Cetta).

3.2 Il secondo motivo è, poi, inammissibile per difetto di specificità; il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre, in questa sede, la censura già articolata con l'appello e sulla quale la Corte ha avuto modo di prendere specifica posizione senza alcun reale sforzo di confrontarsi criticamente con la motivazione dei giudici del gravame (cfr., così, tra le tante, Cass. Pen., 4, 22.2.2002 n. 15.497, Palma; Cass. Pen., 6, 21.1.2013 n. 8.700, Leonardo; Cass. Pen., 4, 9.2.2012 n. 18.826, Pezzo).

In ogni caso, del tutto correttamente la Corte di Appello ha sostenuto che il fatto che non siano stati perseguiti i concorrenti (ovvero il datore di lavoro, controparte del rapporto "simulato") non esclude che la condotta del F., sia di per sè penalmente rilevante (cfr., per l'ipotesi della rilevanza penale della condotta del concorrente "extraneus", Cass. Pen., 6, 2.4.1992 n. 10.896, Bronte).

Nè, per altro verso, la mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, delle somme liquidate ed accreditate dal Comune può far venir meno l'antigiuridicità del fatto e la realizzazione del delitto di truffa che, come è noto, si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta dell'agente abbia fatto seguito a "deminutio patrimonii" del soggetto passivo (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 24.1.2012 n. 18.859, Volpi), tenendo peraltro presente che, con l'accreditamento dei rimborsi, il F. aveva acquisito un diritto di credito azionabile in sede giudiziaria come, peraltro, effettivamente fatto dal F. non risultando le ragioni per le quali l'esito del giudizio intrapreso sarebbe stato negativo.

3.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione del disposto di cui all'art. 521 c.p.p. rilevando che il pregiudizio patrimoniale per il Comune sarebbe stato inferiore a quello ritenuto nella imputazione.

Al di là di ogni considerazione di merito (su cui, peraltro, la Corte di Appello non ha omesso di confrontarsi, richiamando a tal fine gli accertamenti eseguiti dalla GdF) è sufficiente infatti ribadire, sul punto della dedotta nullità, che l'immutazione del fatto rilevante ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p. è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene (cfr., così, ad esempio, Cass. Pen., 1, 14.4.1999 n. 6.302, Iacovone; Cass. Pen., 6, 13.6.2003 n. 35.120, Conversano; Cass. Pen., 6, 6.2.2014 n. 17.799, De Amicis).

4. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo inoltre il perfezionarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e di dichiarare la intervenuta prescrizione del reato che, come nel caso di specie, sarebbe comunque maturata successivamente alla sentenza impugnata in questa sede.

5. Consegue, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna per l'esonero.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018
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Avv. Antonino Sugamele

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