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Sentenza

Condomino preleva energia elettrica, abusivamente, dal contatore condominiale del vano scala.
Condomino preleva energia elettrica, abusivamente, dal contatore condominiale del vano scala.
Allacciarsi abusivamente al contatore condominiale è furto aggravato

L'aggravante della violenza sulle cose e della destinazione a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, n. 7, c.p., sussiste in relazione al reato di furto di energia elettrica anche nell'ipotesi in cui un soggetto si sia allacciato abusivamente al contatore condominiale.

sul ricorso proposto da:
S. G..nato il ...... a P.
avverso la sentenza del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. MIGNOLO OLGA conclude per l'inammissibilita del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente
S.G.E, con sentenza del 15/4/2016, confermava la sentenza
con la quale il Tribunale di Palermo, in data 6/10/2014, all'esito di giudizio
abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 99,
81 comma 2, 624 comma 2, 625 n.2 e 7 cod. pen. per furto Enel aggravato dalla
violenza sulle cose e dalla destinazione a un pubblico servizio, commesso fino al
25/3/2013 in B.
L'imputato veniva condannato, concessagli la circostanza attenuante di cui
all'art. 62 n.4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi
4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali
e di custodia di quanto in sequestro.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, S.G., deducendo l'unico motivo di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Il ricorrente deduce vizio di legge per avere ritenuto sussistente
l'aggravante del mezzo fraudolento.
Precisa di aver contestato, con i motivi di appello, la sussistenza
dell'aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod. pen., in quanto l'allacciamento abusivo
era stato effettuato sul contatore condominiale, ad uso privato, e non su un bene
destinato al pubblico servizio.
Pertanto non sarebbe configurabile l'aggravante della commissione del fatto
su beni destinati a pubblico servizio, trattandosi di un allacciamento diretto ad un
contatore condominiale che alimentava esclusivamente il vano scala, come correttamente
stabilito da questa Corte con sentenza n. 1850 del 18/1/2016 che,
richiamando la sentenza n.21456 del 17/4/2002, definisce "come cose destinate
a pubblico servizio quelle che servono ad un uso pubblico di vantaggio".
La corte di appello, invece, avrebbe erroneamente ritenuto pubblico servizio
il servizio di fornitura di energia elettrica ai privati facendo erroneo riferimento
alla sentenza n. 21456 del 17/4/2002.
Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con l'adozione dei
provvedimenti relativi e consequenziali
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va
rigettato.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2. La Corte territoriale ha già argomentatamente e correttamente confutato
la tesi difensiva circa l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.
pen. nel solco del condivisibile dictum secondo cui le ipotesi previste nell'ambito
dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento
comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate
cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse;
la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere
dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (così Sez. 4, n. 21456 del
17/04/2002, Rv. 221617 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto configurabile
l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 del cod. pen. nell'ipotesi di furto di
energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica
dell'Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo
nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti - conf. Sez. 4, n. 1850
del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229).
In quella condivisibile pronuncia si ebbe a precisare - e va qui ribadito- che
le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune nel
maggiore rispetto che va a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le
stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come
cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico
vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le
qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee
telefoniche, biblioteche, ecc.).
Il significato letterale della indicazione normativa ex art. 625 n. 7 cod.
pen. ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come
evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze
sanzionatorie, appare indurre ad un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in
senso obbiettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere
dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di
speciale tutele.
Siffatta natura attribuita alla circostanza aggravante in parola prescinde
evidentemente dalle modalità di imputazione della stessa al soggetto agente, al
cui riguardo statuisce, appunto sotto altro profilo, l'art. 59 comma 2 cod. pen.
3. E' dunque assolutamente ininfluente, ai fini della sussistenza
dell'aggravante in questione, la circostanza che l'allacciamento abusivo sia avvenuto
a valle o a monte del contatore condominiale, trattandosi comunque di
energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un'utilità collettiva.
Ne consegue che deve essere ormai ritenuta ampiamente superata la
diversa interpretazione espressa da questa Corte di legittimità in tempi non
recenti, secondo cui l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.
pen., relativamente al furto su cose destinate a pubblico
servizio o a pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia
pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa
inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (così le risalenti sentenze
15/10/1965 - Cacocciola; 25/03/1966 Capua; 25/11/1966 Zerillo; 17/01/1967
Grutti; 21/03/1967 Russo; 20/06/1967 Corona)".
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il Presidente
Patti Picciallio
Avv. Antonino Sugamele

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